Nota professionale sentenza T.A.R. Lombardia (Milano), sez. II, 01/06/2026, n. 2769 – il presupposto del danno ex art. 160 D.lgs. n. 42/2004

La recente sentenza T.A.R. Lombardia (Milano), sez. II, n. 2769/2026 – pronunciatasi sul ricorso promosso da privati contro l’Amministrazione comunale, rappresentata e difesa dallo Studio Legale «Bruno Bianchi & Partners», nonché la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Milano – affronta un tema di particolare interesse sistematico: quali effetti produca sul piano della legittimità dell’intervento edilizio l’esecuzione di opere su bene gravato da vincolo culturale indiretto in assenza della preventiva autorizzazione ex art. 21, comma 4, D.lgs. n. 42/2004, quando successivamente la Soprintendenza esprima un parere favorevole e, in sostanza, escluda la sussistenza di un danno al bene tutelato.

La disamina della questione di diritto oggetto di approfondimento richiede di soffermarsi preliminarmente sul sistema normativo su cui si innesta la controversia. Il T.A.R. chiarisce innanzitutto la natura del vincolo indiretto, disciplinato dall’art. 45 del D.lgs. n. 42/2004, il quale “viene imposto sui beni e sulle aree circostanti a quelli sottoposti al vincolo diretto, così da garantirne una migliore visibilità e fruizione collettiva, o migliori condizioni ambientali e di decoro (cfr. fra le tante, Consiglio di Stato, sez. VI, 10 settembre 2021, n. 6253)”. Di conseguenza, conferma che anche per gli interventi su beni gravati da vincolo indiretto è necessaria l’autorizzazione del Soprintendente, ai sensi dell’art. 21, comma 4 secondo cui: “[…] l’esecuzione di opere e lavori di qualunque genere su beni culturali è subordinata ad autorizzazione del soprintendente […]”.

Il passaggio decisivo della sentenza risiede nell’analisi dell’art. 160 del D.lgs. n. 42/2004 che disciplina le sanzioni per le violazioni attinenti ai beni culturali. Il comma 1 di tale articolo stabilisce che: “Se per effetto della violazione degli obblighi di protezione e conservazione stabiliti dalle disposizioni del Capo III del Titolo I della Parte seconda il bene culturale subisce un danno, il Ministero ordina al responsabile l’esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione”. In accordo con le argomentazioni difensive proposte dallo Studio, il T.A.R. ha tratto da questa formulazione una conseguenza decisiva: “questa disposizione non collega automaticamente l’ordine di ripristino alla violazione formale consistente nell’inosservanza dell’obbligo di munirsi di autorizzazione preventiva ad eseguire lavori sul bene vincolato, ma richiede un elemento sostanziale costituito dalla sussistenza di un danno correlato alla predetta inosservanza. Se manca il danno, l’ordine di ripristino non può essere impartito, e ciò sebbene gli interventi sul bene vincolato siano stati eseguiti in assenza di autorizzazione del soprintendente (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, Sentenza, 22 gennaio 2025, n. 450)”.

In via ulteriore, il Collegio ricava dall’assenza di danno non solo l’impossibilità di disporre la reintegrazione, ma una vera e propria legittimazione postuma dell’intervento. Il ragionamento del T.A.R. è espresso in questi termini: “Da questo quadro si ricava agevolmente come questa norma abbia introdotto, in maniera implicita ma incontrovertibile, un’ipotesi di sostanziale sanatoria per le violazioni formali che non producono danni all’interesse culturale: se la violazione formale non può essere sanzionata con l’ordine di ripristino, gli interventi eseguiti in assenza di autorizzazione del soprintendente possono essere mantenuti in essere e devono perciò considerarsi legittimi. L’accertamento dell’insussistenza del danno effettuata dall’autorità preposta alla tutela del vincolo culturale comporta dunque, come detto, una sorta di sostanziale sanatoria”.

Orbene, nel respingere il ricorso proposto, il T.A.R. di Milano non ha condiviso la tesi delle ricorrenti sulla tassatività della sanatoria di opere abusive osservando che: “[…] anche ammettendo che, per gli interventi edilizi, le ipotesi di sanatoria siano soltanto quelle previste dalla legge, si è visto infatti che vi è l’art. 160, primo comma, del d.lgs. n. 42 del 2004 a prevedere in sostanza la possibilità di sanatoria per le violazioni formali”.