Nota professionale sentenza Tribunale Bergamo, sez. IV n. 1741/2026 – gli effetti della pronuncia Corte Cost. n. 340/2009 sulle procedure di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare ex art. 58, comma 2, del D.L. 112/2008

La recente sentenza Tribunale di Bergamo n. 1741/2026 si è pronunciata sul ricorso promosso da un soggetto privato – assistito dallo Studio Legale «Bruno Bianchi &Partners» – volto ad ottenere la condanna dell’Amministrazione comunale alla restituzione della cauzione indebitamente incamerata in esito all’aggiudicazione di una procedura di alienazione di un’area, avviata ai sensi dell’art. 58 del D.L. n. 112/2008, in ragione della mancata stipula del contratto di compravendita.  La sentenza riveste particolare interesse in merito agli effetti della pronuncia Corte Costituzionale n. 340/2009 sulle procedure di alienazione e valorizzazione del patrimonio immobiliare degli Enti locali avviate sulla base della normativa de qua prima della relativa dichiarazione di incostituzionalità[1].

In via preliminare, è necessaria una premessa di ordine introduttivo concernente la complessiva vicenda giunta all’esame del Tribunale. Nel caso di specie, la parte ricorrente, dopo aver versato la cauzione prevista a seguito dell’aggiudicazione del bando, ometteva di adempiere all’obbligo di corresponsione del saldo entro termini stabiliti dallo stesso. Quest’ultimo disponeva espressamente che il mancato rispetto dei termini di pagamento avrebbe comportato la decadenza dall’aggiudicazione, con incameramento della cauzione e indizione di una nuova procedura di gara. Nonostante ciò, l’Amministrazione comunale disponeva la revoca dell’aggiudicazione solo a seguito della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale, che aveva travolto la disposizione di legge che aveva legittimo l’adozione del Piano delle Alienazioni immobiliari presupposto del bando di vendita. Successivamente, il Comune provvedeva alla restituzione della prima rata versata, trattenendo tuttavia la cauzione.

La questione giuridica centrale riguarda la qualificazione del rapporto tra le parti al momento della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale, perché, come è noto, queste ultime sono insuscettibili di incidere sui rapporti giuridici già esauriti.  Il Tribunale di Bergamo ha rigettato la tesi del Comune secondo cui il suo diritto a incamerare la cauzione fosse sorto prima della sentenza della Corte a causa dell’inadempimento dell’attrice, e che quindi tale rapporto fosse “esaurito”: “L’ente locale, infatti, […] avrebbe dovuto reagire all’inadempimento dell’attrice e procedere alla riedizione del procedimento di gara adottando il provvedimento di decadenza dall’aggiudicazione e di incameramento della cauzione, […]Il Comune, invece, è rimasto colpevolmente inerte e, quando è stata pubblicata la sentenza della Corte costituzionale in data 30.12.2009, non aveva ancora definito il procedimento amministrativo iniziato con il bando del 16.10.2008, revocando l’aggiudicazione o dichiarando l’aggiudicataria decaduta”.

Traendo le dovute conseguenze da questo singolare incedere dell’azione amministrativa, ne è disceso che: “-)[…]la sentenza della Corte costituzionale non ha inciso su un rapporto amministrativo esaurito o sugli effetti di un provvedimento definitivo, […];-) gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale travolgono, pertanto, l’intera sequela procedimentale e, facendo venire meno, la norma attributiva del potere amministrativo con cui è stata deliberata la dismissione degli immobili oggetto della procedura di gara e la trasformazione della loro destinazione urbanistica, fa venire meno, sulla base di un rapporto di presupposizione-consequenzialità, gli effetti di tutti gli atti della procedura di gara e, segnatamente, tanto il bando, quanto l’aggiudicazione, quanto l’offerta cauzionata […]”.Il Tribunale evidenzia come sia stato lo stesso Comune, con il provvedimento di revoca, a riconoscere l’effetto caducante della sentenza della Corte, ritenendosi “non più legittimato a procedere alla cessione dell’area”.

In definitiva, in aderenza alle argomentazioni difensive proposte dallo Studio Legale «Bruno Bianchi &Partners», il Tribunale di Bergamo ha concluso che “la percezione della cauzione rappresenta un indebito oggettivo perché sprovvisto di un sostrato giuridico (la presenza di un provvedimento di aggiudicazione o la sua sopravvenuta decadenza per fatto imputabile all’aggiudicatario). […] Detto altrimenti, la revoca dell’aggiudicazione e del bando, per i motivi suesposti legati alla sopravvenienza giuridica, hanno comportato il venir meno della causa debendi della somma pagata dall’attrice al convenuto a titolo di cauzione”. In accoglimento della domanda proposta ex art. 2033 c.c., il Tribunale ha quindi condannato il Comune a restituire la somma versata a titolo di cauzione, oltre gli interessi di mora ex art. 1284, comma 1 c.c. ed alla refusione delle spese processuali liquidate.

[1] L’art. 58, commi 1 e 2 del D.L. n. 112/2008, nella versione allora vigente, disponeva che “Per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, ciascun ente con delibera dell’organo di Governo individua, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all’esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione. Viene così redatto il Piano delle Alienazioni immobiliari allegato al bilancio di previsione” (comma 1); “L’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica; la deliberazione del consiglio comunale di approvazione del piano delle alienazioni costituisce variante allo strumento urbanistico generale. Tale variante, in quanto relativa a singoli immobili, non necessita di verifiche di conformità agli eventuali atti di pianificazione sovraordinata di competenza delle Province e delle Regioni. […]” (comma 2). La Corte Costituzionale, con sentenza 30 dicembre 2009 n. 340, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 2, esclusa la proposizione iniziale: “L’inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile e ne dispone espressamente la destinazione urbanistica”.