- la violazione delle norme sul procedimento amministrativo, in particolare l’art. 38, comma 3, della L.R. 12/2005 che prevede un iter procedimentale puntuale in termini di istruttoria e di formulazione di proposta di provvedimento;
- la violazione delle norme sull’interruzione del procedimento amministrativo che, secondo l’art. 38, comma 5, della L.R. 12/2005, può essere interrotto una sola volta;
- la violazione, ancora, delle norme sul procedimento amministrativo, in particolare del termine consentito entro il quale deve essere adottato il provvedimento di diniego del permesso di costruire.
Diritto urbanistico – giurisdizionale 1
L’atto in commento è stato depositato dallo studio presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, sede di Milano, ed è finalizzato all’ottenimento di declaratoria di annullamento di un provvedimento comunale di diniego del permesso di costruire, relativo ad un intervento di recupero ai fini residenziali mediante demolizione e ricostruzione, con rispetto della SLP (Superficie Lorda di Pavimento).
La società assistita, e proprietaria della porzione di cascina oggetto dell’intervento, presentava al comune istanza di rilascio del permesso di costruire finalizzata all’esecuzione degli interventi edificatori sopra specificati.
Il comune comunicava alla ricorrente preavviso di diniego, e, successivamente, avviso dell’avvenuto deposito del diniego del permesso di costruire richiesto, il quale veniva ritirato dalla società proprietaria dell’immobile e, ritenuto ingiusto, ingiustificato ed illegittimo, veniva impugnato.
I motivi dell’impugnazione sono più d’uno e rispettivamente:
