Concetto di edificabilità fiscale

La questione giuridica posta all’esame dello Studio riguarda il concetto di edificabilità fiscale.

In particolare, alcuni terreni di proprietà di un privato cittadino, assistito dallo Studio, sono stati contemplati, dal vigente Piano Regolatore Generale, in “Zona Industriale D 1” con obbligo di Piano Insediamenti Produttivi, proposto di iniziativa comunale.
L’amministrazione comunale affidava ad un professionista l’incarico di redigere un progetto planivolumetrico volto all’attuazione del Piano de quo, il quale, peraltro, risulterebbe privo della capacità di imporre il vincolo preordinato all’esproprio perché privo degli atti prodromici essenziali per la sua concreta attuazione.

Peraltro, l’Ente Comunale inviava ai proprietari dei terreni contemplati nella “Zona industriale D 1” illegittimo avviso di accertamento dell’imposta comunale e contestuale erogazione di sanzione.

Sul punto occorre precisare che la normativa in materia di ICI individua l’area fabbricabile nell’area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell’indennità di espropriazione per pubblica utilità (art. 2 D. Lgs. 504/1992. 11 quaterdecies L. 248 / 2005 e art. 36 comma 2 del D.L. 04.07.2006 n. 223 convertito con modificazioni con la L. 04.08.2006 N. 248).

Inoltre, l’art. 9 della L.R. Lombardia, n. 12/2005 configura due diverse tipologie di vincoli, specificatamente quelli di cui al comma 12 preordinati all’espropriazione, per i quali è prevista la realizzazione esclusivamente ad opera della Pubblica Amministrazione delle attrezzature e dei servizi ivi contemplati che comportano un assoluto svuotamento del contenuto del diritto di proprietà, che perde di qualsivoglia utilitas ed, inoltre, quelli di cui al comma 13, che demandano al proprietario dell’area l’esecuzione diretta delle opere summenzionate, ovvero ne contemplano la facoltà per lo stesso, alternativamente all’intervento della Pubblica Amministrazione, specificando che, vincoli di tal guisa, contrariamente ai primi, non privano il diritto di proprietà del proprio contenuto, bensì limitano il titolare intenzionato a trarne le relative utilità a seguire una data procedura (T.A.R. Brescia, Sez. I, sentenza 11 giugno 2007, n. 507).

La giurisprudenza ha specificato che l’utilizzabilità a scopo edificatorio, deve essere legale ed effettiva, quindi attuale, al momento dell’imposizione fiscale (Corte di Cassazione civile, Sez. Trib. n. 21644, 16.11. 2004 e ordinanza n. 4657 del 26.02.2010).

Alla luce della normativa e delle pronunce giurisprudenziali sopra indicate lo Studio ha formulato rituale istanza di apertura del procedimento amministrativo ex L. 241/1990 contemplante la richiesta di verificare come debbano essere realizzate le opere onde appurare la tipologia di vincolo realmente sussistente nelle aree interessate e, in definitiva, accertare se siano o meno soggette ad I.C.I.