- l’art. 27, comma 1, lettera d), ultimo periodo, della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 (Legge per il Governo del Territorio), nella parte in cui esclude l’applicabilità del limite della sagoma alle ristrutturazioni edilizie mediante demolizione e ricostruzione;
- l’art. 103 della L.R. 12/05, nella parte in cui disapplica l’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia);
- l’art. 22 della legge della Regione Lombardia 05.02.2010, n. 7 (Interventi normativi per l’attuazione della programmazione regionale e di modifica ed integrazione di disposizioni legislative – Collegato ordinamentale 2010).
Ristrutturazione edilizia senza vincolo di sagoma
Ristrutturazione edilizia senza vincolo di sagoma: sollevata nuovamente la questione di incostituzionalità della norma lombarda. Nota a Ordinanza Tar Milano, 11 maggio 2012, n. 664
Con l’ordinanza in esame il Tar Lombardia ha posto ancora dubbi di costituzionalità sulla normativa regionale relativa alla ristrutturazione edilizia senza vincolo di sagoma, in particolare sull’art. 17 della Legge Regionale 18 aprile 2012, n. 7.
Un passo indietro è necessario: rilevante portata assume nella vicenda la sentenza 21 novembre 2011 n. 309 della Corte Costituzionale, con la quale sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi, per contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalla legislazione statale in materia di governo del territorio, ex art. 117, terzo comma, della Costituzione:
