La vertenza in esame attiene ad un giudizio promosso da una Società – assistita dallo Studio Legale Bruno Bianchi &Partners – avanti alla Suprema Corte di Cassazione avverso una pronuncia con cui la Corte d’Appello di Brescia ha disposto la condanna della parte assistita ad arretrare il proprio edificio sino al rispetto delle distanze legali dal confine e dal fabbricato di controparte.
Nello specifico, la deducente difesa ha contestato la statuizione con cui la Corte di Appello di Brescia ha qualificato la sopraelevazione realizzata dai ricorrenti – consistente nel recupero del sottotetto del loro edificio ai sensi degli artt. 63 e 64 della L.R. n. 12/2005 – come una “nuova costruzione” assoggettata alla disciplina sulle distanze prescritta dall’art. 9 del D.M. n. 1444/1968. Ad avviso dei giudici, tale qualificazione derivava dal fatto che il superamento dell’altezza media ponderale di 2,40 metri – limite prescritto dall’art. 63, comma 6 della L.R. n. 12/2005 – impediva di qualificare l’intervento come mera opera di ristrutturazione del sottotetto, imponendo l’applicazione delle norme dettate per le nuove edificazioni. A questo proposito, si è contestato il criterio adottato dalla Corte territoriale per il calcolo dell’altezza media ponderale del sottotetto sostenendo che, se correttamente calcolata, sarebbe rientrata nei limiti regionali, con conseguente legittimità dell’intervento anche in deroga alle previsioni degli strumenti di pianificazione locale.
La pronuncia è rilevante perché sposta il baricentro del giudizio da una lettura tradizionale delle distanze legali ad una verifica aggiornata del regime speciale del recupero dei sottotetti. Infatti, nelle more del giudizio di legittimità, è entrata in vigore la Legge 24 luglio 2024, n. 105 (di conversione del D.L. 29 maggio 2024, n. 69, cd. “Salva Casa”), recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione edilizia e urbanistica. L’art. 1, comma 1, di tale normativa sopravvenuta prevede testualmente che: “Al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modificazioni: ((0a) all’articolo 2-bis e’ aggiunto, in fine, il seguente comma: «1-quater. Al fine di incentivare l’ampliamento dell’offerta abitativa limitando il consumo di nuovo suolo, gli interventi di recupero dei sottotetti sono comunque consentiti, nei limiti e secondo le procedure previsti dalla legge regionale, anche quando l’intervento di recupero non consenta il rispetto delle distanze minime tra gli edifici e dai confini, a condizione che siano rispettati i limiti di distanza vigenti all’epoca della realizzazione dell’edificio, che non siano apportate modifiche, nella forma e nella superficie, all’area del sottotetto, come delimitata dalle pareti perimetrali, e che sia rispettata l’altezza massima dell’edificio assentita dal titolo che ne ha previsto la costruzione. Resta fermo quanto previsto dalle leggi regionali più favorevoli»))”.
Il passaggio normativo richiamato dalla Corte di Cassazione è il fulcro della decisione perché impone di rivalutare il presupposto su cui la Corte d’Appello aveva costruito la condanna all’arretramento. Alla luce della legislazione nazionale sopravvenuta più favorevole, la Corte ha ritenuto necessario procedere alla verifica della configurabilità, o meno, dell’intervento in contestazione sub specie di nuova costruzione e della sua assoggettabilità, o meno, alle norme in tema di distanze. In definitiva, senza pronunciarsi nel merito, la Cassazione ha cassato la sentenza di appello rimettendo al giudice di rinvio il compito di riesaminare la fattispecie alla luce delle nuove disposizioni introdotte con la Legge n. 105/2024. Il principio sotteso è che la normativa più favorevole sopravvenuta deve essere valutata anche nei giudizi in corso, con conseguente necessità di un nuovo accertamento in fatto delle condizioni di applicabilità della deroga alle distanze per il recupero del sottotetto.
