Il Tribunale di Tivoli si è recentemente pronunciato con sentenza n. 177/2026 su un’interessante controversia in materia di acquisto a titolo originario della proprietà di beni appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato, offrendo importanti chiarimenti sui requisiti del possesso ad usucapionem e sulla tassatività degli atti idonei a interromperne il termine ventennale.
La società attrice – assistita dallo Studio Legale «Bruno Bianchi & Partners» – ha convenuto in giudizio l’Agenzia del Demanio e il Ministero dell’Economia e delle Finanze per ottenere l’accertamento dell’intervenuta usucapione, ai sensi degli artt. 1146 e 1158 c.c., di diverse aree appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato. La società esponeva di occupare da decenni una porzione di tali aree, originariamente in forza di una concessione demaniale, successivamente giunta a scadenza e mai rinnovata. A seguito della scadenza, la società non solo aveva continuato a possedere le aree originarie, ma aveva esteso la propria occupazione ad ulteriori terreni adiacenti, esercitando su di essi un potere di fatto ininterrotto e pacifico, come se ne fosse la proprietaria.
L’Agenzia del Demanio, costituendosi in giudizio, si è opposta alla domanda, eccependo principalmente la carenza dell’elemento soggettivo del possesso, il cd. “animus possidendi”. Secondo la difesa erariale, la società attrice avrebbe sempre riconosciuto l’altruità dei beni, come dimostrato dal presunto versamento di canoni anche dopo la scadenza della concessione e, soprattutto, dalla presentazione di formali istanze per l’acquisto a titolo oneroso di una parte delle aree. I convenuti sostenevano inoltre la clandestinità del possesso sulle aree occupate successivamente e spiegavano domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento di un’indennità per l’occupazione senza titolo e il risarcimento dei danni.
Il Tribunale di Tivoli, confermata l’usucapibilità dei beni in contestazione in quanto appartenenti al patrimonio disponibile dello Stato, ha individuato nel termine di scadenza della concessione il dies a quo per la decorrenza del termine ventennale per l’usucapione. A partire da quel momento, l’occupazione da parte della società si è trasformata in un’occupazione senza titolo, idonea a fondare un possesso utile ai fini dell’usucapione. Sul punto, la sentenza ha richiamato l’orientamento del Consiglio di Stato secondo cui: “Scaduta la concessione demaniale, il concessionario che rimanga nella detenzione del bene è un occupante abusivo. Il mancato spossessamento o la mancata diffida a restituire il bene come pure l’eventuale riscossione dei canoni non comportano, infatti, un rinnovo tacito della concessione, essendo necessario un espresso atto formale di concessione” (Consiglio di Stato, sez. VI, 24/07/ 2024, n. 6687).
Il cuore della decisione risiede nell’analisi dell’eccezione sollevata dall’Agenzia del Demanio, relativa all’efficacia interruttiva della richiesta di acquisto presentata dalla Società. Il Giudice ha aderito alla tesi difensiva articolata dallo Studio Legale «Bruno Bianchi & Partners» escludendo che tale atto potesse interrompere il decorso del termine per l’usucapione: “poiché, con il rinvio fatto dall’art. 1165 cod. civ. all’art. 2943 cod. civ., risultano tassativamente elencati gli atti interruttivi del possesso, non è consentito attribuire efficacia interruttiva ad atti diversi da quelli stabiliti dalla legge […] con la conseguenza che non può riconoscersi efficacia interruttiva del possesso […] se non ad atti giudiziali diretti ad ottenere “ope iudicis” la privazione del possesso nei confronti del possessore usucapente”. D’altra parte, per escludere la sussistenza del possesso utile all’usucapione, “La semplice consapevolezza del possessore, circa la spettanza ad altri del diritto da lui esercitato come proprio, non è infatti elemento sufficiente per ritenere tale atto idoneo ad interrompere il termine utile ad usucapire, essendo necessario che il possessore, per il modo in cui questa conoscenza è rivelata, o per il fatto in cui essa è implicita, esprima la volontà non equivoca di attribuire il diritto reale al suo titolare”.
Il Tribunale di Tivoli, dopo aver ritenuto provato il possesso uti dominus, continuo, pacifico e pubblico, ha delimitato con precisione le porzioni di terreno occupate per l’intero ventennio, ricomprendendovi anche parte dei terreni occupati successivamente alla scadenza della concessione per i quali la prova del possesso ultraventennale era stata raggiunta con certezza. L’accoglimento parziale della domanda di usucapione ha comportato il rigetto delle domande riconvenzionali dell’Agenzia del Demanio relative al pagamento di indennità per occupazione senza titolo e al risarcimento del danno per le aree effettivamente usucapite. Come argomentato dallo Studio, l’effetto retroattivo dell’acquisto a titolo originario delle aree usucapite ha determinato il venire meno del presupposto per una richiesta di risarcimento del danno per occupazione illegittima. Relativamente alle porzioni di terreno per le quali non è stata riconosciuta la proprietà per usucapione, il Tribunale ha comunque rigettato la domanda risarcitoria per mancata prova del danno subito.
