La vertenza in esame attiene un giudizio promosso da un privato– assistito dallo Studio Legale “Bruno Bianchi & Partners” –avanti al Consiglio di Stato per la riforma della pronuncia con cui il Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia ha escluso il diritto alla ripetizione degli importi corrisposti al Comune per oneri di urbanizzazione in relazione alla pratica edilizia avente ad oggetto opere di modifica interna con cambio di destinazione d’uso, da ufficio a negozio, di un immobile di dimensioni non superiori a 100 mq.
Con il ricorso proposto è stato eccepito che il presupposto imponibile per la corresponsione degli oneri di urbanizzazione ricorrere solamente nei casi di “mutamento rilevante” della destinazione d’uso, dovendo invece ritenersi urbanisticamente indifferente il passaggio da una ad altra destinazione d’uso rientrante nelle varie destinazioni consentite dallo strumento urbanistico generale; pertanto, poiché l’immobile in questione ricadeva in un’area a destinazione terziaria – rispetto a cui risultava compatibile l’insediamento di strutture commerciali con superficie di vendita non superiore a 250 mq – avrebbe dovuto ritenersi urbanisticamente indifferente il mutamento della destinazione d’uso del fabbricato in questione in quanto avvenuto tra categorie ritenute funzionalmente e sostanzialmente omogenee nella disciplina tecnica del P.G.T., con susseguente diritto alla ripetizione dei complessivi oneri urbanistici corrisposti.
Le argomentazioni difensive svolte dallo Studio hanno trovato pieno accoglimento nella sentenza in esame, ove è stato confermato l’orientamento giurisprudenziale secondo cui ”è giuridicamente rilevante solo il mutamento di destinazione d’uso tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico, posto che nell’ambito delle stesse categorie possono aversi mutamenti di fatto, ma non diverso regime urbanistico – contributivi stante le sostanziali equivalenze dei carichi urbanistici nell’ambito della medesima categoria’ (Cass. pen. n. 40678 del 2018)”. Pertanto, “se il cambiamento di destinazione d’uso di un edifico comporta un aumento del carico urbanistico si parla di cambio di destinazione d’uso rilevante: in questo caso, l’intervento è subordinato al pagamento del differenziale degli oneri di urbanizzazione. Quando invece il cambio di destinazione d’uso non comporta un aumento del carico urbanistico, rende superfluo il pagamento degli oneri di urbanizzazione”.
La citata Autorità Giudiziaria ha condiviso che l’unità immobiliare in questione – adibita a negozio e di dimensioni non superiori a 100 mq, e quindi classificabile come esercizio di vicinato – è riconducibile sotto il profilo funzionale alla destinazione d’uso terziaria, dovendosi ravvisare una sostanziale omogeneità tra la categoria terziaria e quella commerciale di piccole dimensioni. Pertanto, il cambio di destinazione d’uso da ufficio a negozio, essendo avvenuto all’interno della stessa funzione o gruppo di funzioni, quale destinazione complementare, non ha inciso sul carico urbanistico, con variazione di incidenza sui carichi urbanistici, insediativi e territoriali: “a differenza di quanto sostenuto dal T.A.R., tra la categoria ‘negozio’ e la categoria ‘ufficio’ va registrato il medesimo carico antropico, tenuto conto che un immobile destinato ad attività professionale presuppone un traffico di persone e la necessità di servizi e, quindi, di ‘carico urbanistico’ analogo a quello di un negozio”.
In definitiva, il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il ricorso proposto dallo Studio Legale “Bruno Bianchi & Partners” in appello disponendo l’annullamento dell’impugnato provvedimento del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia, con il conseguente accoglimento del ricorso introduttivo a suo tempo proposto, e l’integrale compensazione delle spese di lite del doppio grado di giudizio.