Nota professionale Sentenza T.A.R. Lombardia (Brescia ) Sez. II n. 450/2025 – Il regime temporale della fiscalizzazione dopo il c.d. ” Salva Casa”

La recente sentenza T.A.R. Lombardia (Brescia) n. 450/2025 offre lo spunto per soffermarsi su una questione di particolare attualità: il regime sanzionatorio applicabile nei casi di “fiscalizzazione dell’abuso edilizio” ex art. 34, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001 – di recente inciso dal D.L. 29 maggio 2024, convertito con modificazioni dalla Legge 24 luglio 2024, n. 105 (c.d. “Decreto Salva casa”) – a fronte di un’istanza presentata precedentemente all’entrata in vigore delle richiamate modifiche.

La pronuncia trae origine dal ricorso proposto da una Società privata – assistita dallo Studio Legale Bruno Bianchi & Partners – per l’annullamento dell’ordinanza-ingiunzione tramite cui l’Amministrazione comunale ha comminato la sanzione pecuniaria alternativa alla demolizione ai sensi dell’art. 34, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001.  La disposizione – che riconosce la possibilità di sostituire la sanzione demolitoria con una pecuniaria in caso di parziali difformità dal permesso di costruire, e quando non si possa procedere alla demolizione per pregiudizio della parte eseguita in conformità – è stata oggetto di modifica da parte del summenzionato provvedimento normativo, che all’art. 1, comma 1, lett. e) ha disposto che “all’articolo 34, comma 2, le parole: «doppio del costo di produzione» sono sostituite dalle seguenti: «triplo del costo di produzione», e le parole: «doppio del valore venale» sono sostituite dalle seguenti: «triplo del valore venale»”.

In particolare, la deducente difesa ha rilevato l’illegittimità dell’ordinanza-ingiunzione gravata in quanto applicativa del valore venale e del regime sanzionatorio sopravvenuto con il D.L. n. 69/2024 in luogo di quello applicabile/vigente alla presentazione dell’istanza di fiscalizzazione, data in cui si deve intendere “cristallizzato” il potere dell’Ente alternativo alla demolizione. Invero, sia il regime sanzionatorio sia il valore venale avrebbero dovuto rimanere quelli applicabili al momento della presentazione dell’istanza di fiscalizzazione, anche in considerazione del fatto che la Società assistita si è trovata a dover “subire” l’incremento sanzionatorio (dal doppio al triplo del valore venale per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale) introdotto dal D.L. n. 69/2024, esclusivamente a causa dei tempi tecnici con cui l’Agenzia delle Entrate ha reso la propria relazione di stima e l’ulteriore ritardo con cui il Comune ha emesso l’ordinanza-ingiunzione gravata.

Il T.A.R. Lombardia, in ossequio alle argomentazioni difensive proposte dallo Studio Legale Bruno Bianchi & Partners, ha condiviso che l’applicazione di tale regime sanzionatorio più gravoso è ricollegabile al ritardo con cui l’Amministrazione si è attivata, le cui conseguenze non possono certamente gravare sull’istante: “Non ignora il Collegio il principio secondo il quale il regime sanzionatorio debba essere quello al momento dell’applicazione della sanzione, (cfr. ex multis C. Stato, Sez. II, 16 aprile 2025, n. 3267), ma tale principio presuppone dal punto di vista logico che venga sanzionata l’inerzia del privato rispetto al carattere permanente dell’abuso. Nel caso di specie, invece, verrebbe sanzionata la volontà di eliminare l’abuso attraverso l’istituto della fiscalizzazione, e quindi precisamente la volontà di far cessare la permanenza dello stesso”.  Ad avviso del Collegio, “Questo costituirebbe un irragionevole aggravio della posizione del privato, e un altrettanto irragionevole vantaggio per l’amministrazione, la quale ricaverebbe un’utilità dal proprio ritardo. Per tracciare un parallelismo si può richiamare l’art.36 comma 1 del DPR 380 del 2001, che per l’accertamento di conformità fa riferimento alla data di presentazione della domanda”.

Sulla scorta delle considerazioni che precedono, il T.A.R. Lombardia ha giudicato fondata la doglianza relativa all’avvenuta applicazione di un regime sanzionatorio sopravvenuto all’istanza di fiscalizzazione e ha disposto l’annullamento dell’importo della sanzione pecuniaria nonché l’accertamento dell’obbligo del Comune di procedere alla rideterminazione dello stesso applicando – in luogo del parametro del triplo del valore venale del bene di cui all’art. 34, comma 2 del D.P.R. n. 380/2001, così come modificato dal D.L. n. 69/2024 – il doppio del valore venale del bene, come previsto dalla disposizione in oggetto prima che intervenisse la modifica sopra richiamata.