- con il primo ricorso è stata impugnata l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune all’esito dell’istanza presentata dalla società controinteressata per porre in essere le opere di urbanizzazione relative alla realizzazione di G.S.V.;
- con il secondo ricorso si è proceduto ad impugnare la deliberazione di C.C. di approvazione del Piano attuativo e l’autorizzazione commerciale rilasciata ad altra società controinteressata, ogni altro atto presupposto e conseguente, nonché l’accordo di programma sottoscritto tra l’Amministrazione comunale resistente ed altri enti, relativo al progetto di riqualificazione viabilistica concernente l’ambito di riferimento;
- con il terzo ricorso sono state impugnate la deliberazione di G.C. con la quale il Comune ha approvato il progetto definitivo dei lavori di risezionamento stradale dichiarati di pubblica utilità, la delibera di C.C. di adozione del Piano attuativo, la delibera di C.C. di approvazione del Piano attuativo e di apposizione di vincolo preordinato all’esproprio e l’autorizzazione commerciale di cui sopra;
- con il quarto ricorso è stata impugnata la deliberazione di G.C. di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di risezionamento de quibus;
- infine, con il quinto ricorso, si è proceduto ad impugnare il decreto di espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per la realizzazione del già citato progetto di risezionamento stradale.
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 5717/2022 Illegittimità dell’atto amministrativo: invalidità ad effetto viziante ed invalidità ad effetto caducante
Prosegue la disamina della sentenza n. 5717/2022 recentemente resa dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato, chiamato a pronunciarsi sull’appello proposto da un’Amministrazione comunale – assistita dallo Studio Legale «Bruno Bianchi & Partners» - nonché da altra società controinteressata nel primo grado di giudizio, avverso la pronuncia n. 1969/2021 del T.A.R. per la Lombardia, sede di Milano.
Avendo già illustrato quanto delineato dal precedente giurisprudenziale de quo in ordine alle condizioni dell’azione, giova qui richiamare i brevi cenni premessi in merito alla complessa questione processuale giunta all’esame del Consiglio di Stato, rammentando che «il processo di primo grado ha deciso cinque ricorsi riuniti, concernenti un’unica vicenda amministrativa, relativa alla realizzazione di una grande struttura di vendita» (G.S.V.) ubicata nel territorio comunale, nonché il rifacimento di un’arteria stradale situata nelle immediate vicinanze di questo centro commerciale e del fondo dove sono collocati gli edifici di proprietà della società ricorrente; inoltre, «una porzione minima di questo fondo è oggetto anche di un provvedimento di espropriazione, strumentale alla realizzazione dei lavori relativi al “risezionamento” della suddetta strada». Nel dettaglio:
