- con il primo ricorso è stata impugnata l’autorizzazione paesaggistica rilasciata dal Comune all’esito dell’istanza presentata dalla società controinteressata per porre in essere le opere di urbanizzazione relative alla realizzazione di G.S.V.;
- con il secondo ricorso si è proceduto ad impugnare la deliberazione di C.C. di approvazione del Piano attuativo e l’autorizzazione commerciale rilasciata ad altra società controinteressata, ogni altro atto presupposto e conseguente, nonché l’accordo di programma sottoscritto tra l’Amministrazione comunale resistente ed altri enti, relativo al progetto di riqualificazione viabilistica concernente l’ambito di riferimento;
- con il terzo ricorso sono state impugnate la deliberazione di G.C. con la quale il Comune ha approvato il progetto definitivo dei lavori di risezionamento stradale dichiarati di pubblica utilità, la delibera di C.C. di adozione del Piano attuativo, la delibera di C.C. di approvazione del Piano attuativo e di apposizione di vincolo preordinato all’esproprio e l’autorizzazione commerciale di cui sopra;
- con il quarto ricorso è stata impugnata la deliberazione di G.C. di approvazione del progetto esecutivo dei lavori di risezionamento de quibus;
- infine, con il quinto ricorso, si è proceduto ad impugnare il decreto di espropriazione per pubblica utilità degli immobili necessari per la realizzazione del già citato progetto di risezionamento stradale.
Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 5717/2022 – Condizioni dell’azione: la sussistenza della legittimazione a ricorrere e dell’interesse ad agire in giudizio
La Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha recentemente reso la sentenza n. 5717/2022 pronunciandosi sull’appello, proposto da un’Amministrazione comunale – assistita dallo Studio Legale «Bruno Bianchi & Partners» - nonché da altra società controinteressata nel primo grado di giudizio, avverso la pronuncia n. 1969/2021 del T.A.R. per la Lombardia, sede di Milano.
Prima di illustrare uno dei profili di maggior interesse delineato dal precedente giurisprudenziale de quo con riguardo alle condizioni dell’azione - riservando ad una separata trattazione la disamina di altro aspetto di rilievo rappresentato dalla distinzione tra invalidità ad effetto caducante ed invalidità ad effetto viziante dell’atto amministrativo – giova premettere brevissimi cenni in ordine alla complessa questione processuale giunta all’esame del Consiglio di Stato.
Come si legge nella sentenza in commento, «il processo di primo grado ha deciso cinque ricorsi riuniti, concernenti un’unica vicenda amministrativa, relativa alla realizzazione di una grande struttura di vendita» (G.S.V.) ubicata nel territorio comunale, nonché il rifacimento di un’arteria stradale situata nelle immediate vicinanze di questo centro commerciale e del fondo dove sono collocati gli edifici di proprietà della società ricorrente; inoltre, «una porzione minima di questo fondo è oggetto anche di un provvedimento di espropriazione, strumentale alla realizzazione dei lavori relativi al “risezionamento” della suddetta strada». Nel dettaglio:
