Rassegna giurisprudenziale in materia di distanze legali

Si ritiene opportuno illustrare alcune delle pronunce giurisprudenziali di maggior rilievo rese in ordine alla disciplina relativa alle distanze minime tra le costruzioni: sebbene si sia già in parte accennato alla tematica, di grande interesse appaiono gli arresti della Corte Costituzionale con riguardo al riparto di competenze tra Stato e Regioni in subiecta materia.

Per la costante giurisprudenza costituzionale, invero, detta disciplina rientra nella materia dell’«ordinamento civile», essendo dunque riservata alla fonte statale ex articolo 117, comma 2, lettera l), della Costituzione; conseguentemente alle Regioni è consentito fissare limiti in deroga alle distanze minime stabilite nella normativa statale unicamente qualora tale deroga abbia chiaramente finalità di carattere urbanistico, ossia sia giustificata dall’esigenza di soddisfare interessi pubblici legati alla materia del «governo del territorio», rientrante invece nell’alveo della legislazione concorrente ai sensi del comma terzo della medesima disposizione.

La Corte ha rilevato, inoltre, che nella delimitazione dei rispettivi ambiti di competenza – statale, come detto, in materia di «ordinamento civile» e concorrente in materia di «governo del territorio» – il punto di equilibrio si rinviene nell’ultimo comma dell’articolo 9 del D.M. n. 1444 del 1968, sostanzialmente poi recepito dal legislatore statale con l’articolo 2-bis del D.P.R. n. 380/2001, dotato di efficace precettiva ed inderogabile, che consente deroghe all’ordinamento civile delle distanze tra edifici solamente se inserite in strumenti urbanistici funzionali a conformare un assetto complessivo e unitario di determinate zone del territorio[1].

Tanto esposto, atteso che ci si è già ampiamente soffermati sulla disciplina codicistica delle distanze informata al principio di prevenzione e sui principali aspetti problematici, per come declinati dalla più autorevole giurisprudenza, non resta che dare atto della casistica più significativa riguardante le ulteriori distanze dettate dal codice.

Con riferimento alla disciplina relativa alle aperture sul fondo del vicino di cui agli articoli 900 e seguenti del codice civile, non ammettendo la legge l’esistenza di un «tertium genus» oltre alle cd. «luci» e «vedute», la giurisprudenza ritiene debba essere considerata quale luce – e, pertanto, sottoposta alle relative prescrizioni legali, anche in difetto dei requisiti a tale scopo prescritti ex lege – l’apertura che sia priva del carattere di veduta o prospetto: in tal caso, dunque, il proprietario del fondo vicino può sempre pretenderne la regolarizzazione, tenuto conto che il possesso di luci irregolari, sprovvisto di titolo e fondato sulla mera tolleranza del vicino, non può condurre all’acquisto, per usucapione della corrispondente servitù (Cassazione civile, sez. II, n. 34824/2021).

Per configurare gli estremi di una veduta, soggetta alle regole di cui agli articoli 905 e 907 c.c. è necessario, invero, che le cd. «inspectio et prospectio in alienum» – vale a dire le possibilità di affacciarsi e guardare di fronte, obliquamente o lateralmente – siano esercitabili in condizioni di sufficiente comodità e sicurezza: è stato sostenuto, dunque, che l’assenza di parapetto su una terrazza di copertura di un edificio costituisce elemento decisivo per escludere che l’opera abbia i caratteri della veduta o del prospetto, anche se essa sia di normale accessibilità e praticabilità da parte del proprietario, laddove la praticabilità può valere invece ai fini della qualificazione della situazione come luce irregolare. Per escludere anche questa seconda configurazione giuridica è necessario accertare – avuto riguardo all’attuale consistenza e destinazione dell’opera, oggettivamente considerata, ed alle sue possibili e prevedibili utilizzazioni da parte del proprietario – se e quali limitazioni, ancorché diverse e minori di quelle derivanti da un’apertura avente i caratteri della veduta o del prospetto, possano discenderne a carico della libertà del fondo vicino altrui (Cassazione civile, sez. II, n. 3043/2020).

Con riguardo alla disciplina dettata dall’articolo 889 c.c. si è osservato come tale norma, che stabilisce le distanze minime dal confine per pozzi, cisterne, fosse e tubi, miri a preservare il fondo vicino dai pericoli e dai pregiudizi derivanti dall’esistenza delle opere anzidette, secondo una presunzione assoluta di danno: per ogni altra opera non espressamente menzionata, ma assimilabile a quelle indicate nella norma richiamata, la potenzialità dannosa, in relazione alla proprietà contigua, non è presunta ma va accertata in concreto, con onere della prova a carico della parte istante (Cassazione civile, sez. VI, n. 10948/2020).

Per contro si rinvengono precedenti di merito per cui la citata norma, attenendo a limitazioni imposte al diritto di proprietà, non può non avere carattere di tassatività: ciò – è stato sostenuto – vieta ogni applicazione analogica, ma non certo un’interpretazione estensiva nella quale può rientrare certamente la piscina, definita come una costruzione in muratura, in genere almeno in parte affondata nel terreno, nella quale si raccoglie e si conserva l’acqua e che viene utilizzata per un uso prettamente ludico; ad essa, pertanto, si è ritenuto applicabile, ai fini del rispetto delle distanze legali, l’articolo 889 c.c., sulla base dell’opposto rilievo per cui tale norma non richieda un accertamento in ordine alla sussistenza di una reale pericolosità ed effettiva dannosità della piscina stessa (Corte appello, Catania, sez. II, n. 179/2020).

Sotto altro profilo, con riguardo alla distanza di almeno un metro dal confine che l’articolo 889, comma 2, c.c. prescrive per l’installazione dei tubi dell’acqua, del gas e simili, si è affermato che detta disposizione si riferisce alle condutture che abbiano un flusso costante di sostanze liquide o gassose e, conseguentemente, comportino un permanente pericolo per il fondo vicino, in relazione alla naturale possibilità di trasudamento e di infiltrazioni, non essendo pertanto applicabile con riguardo alle canne fumarie per la dispersione dei fumi delle caldaie le quali, avendo una funzione identica a quella del camino, vanno soggette alla regolamentazione di cui all’articolo 890 c.c. e, quindi, poste alla distanza fissata dai regolamenti locali (Cassazione civile, sez. II, n. 23973/2017).

Alla stessa conclusione la giurisprudenza è pervenuta con riferimento agli impianti di riscaldamento per uso domestico alimentati a nafta, ritenendoli non assoggettabili alla disciplina posta dall’articolo 889 c.c. in tema di distanze delle cisterne, ma a quella di cui all’articolo 890 c.c., il quale stabilisce il regime delle distanze per le fabbriche e i depositi nocivi o pericolosi in base ad una presunzione di nocività e pericolosità, che è assoluta ove prevista da una norma del regolamento edilizio comunale, ed è invece relativa – e, come tale, superabile con la dimostrazione che, in relazione alla peculiarità della fattispecie ed agli accorgimenti usati, non esiste danno o pericolo per il fondo vicino – ove manchi una simile norma regolamentare (Cassazione civile, sez. II, n. 10607/2016).

Relativamente all’articolo 890 c.c. si è precisato altresì che la ratio della norma è quella di evitare che fumi nocivi ed intollerabili emessi dalle canne fumarie invadano le abitazioni e, nel caso di tetti che coprono il medesimo fabbricato ad altezza diversa, tale scopo può essere raggiunto avendo come riferimento, per il calcolo delle distanze, il cd. «colmo del tetto», cioè la parte più alta dell’intero fabbricato e non già il tetto di copertura della porzione più bassa del medesimo fabbricato (Cassazione civile, sez. VI, n. 15441/20221).

 

 

[1] Cfr. Corte Costituzionale nn. 173/2011, 114/2012, 6/2013, 134/2014, 185/2016.