LEGGE DI BILANCIO 2022 Legge 30 dicembre 2021 n. 234 TUTTE LE NOVITÀ SUI BONUS EDILIZI Superbonus 110%, Bonus Facciate, Ristrutturazione, Mobili, Sismabonus, Ecobonus, Bonus verde, Sconto in fattura e Cessione del credito

LEGGE DI BILANCIO 2022

Legge 30 dicembre 2021 n. 234

TUTTE LE NOVITÀ SUI BONUS EDILIZI

Superbonus 110%, Bonus Facciate, Ristrutturazione, Mobili, Sismabonus, Ecobonus, Bonus verde, Sconto in fattura e Cessione del credito

 

  1. Proroga applicazione detrazione 110% Superbonus per efficienza energetica ed interventi antisismici. Eliminazione termine specifico applicabilità detrazione per impianti solari, fotovoltaici e ricarica veicoli elettrici.
  2. Rimodulazione percentuale e nuovi termini detrazione:                                                          
    1. Per interventi effettuati dai condomini e mini condomini in mono proprietà anche per demolizione e ricostruzione;
    2. Per interventi su edifici unifamiliari;
    3. Per interventi effettuati da IACP e Cooperative a proprietà indivisa;
    4. Per installazione impianti fotovoltaici.
  3. Proroga della cessione del credito e dello sconto in fattura fino al 31 dicembre 2024 per i Bonus Ordinari (Ristrutturazioni, Ecobonus, Sismabonus, Bonus Facciate, Impianti Fotovoltaici, Colonnine ricarica veicoli elettrici) per interventi Superbonus estensione della proroga al 31 dicembre 2025.                                                                                                                               
  4. Obbligo visto di conformità (D.L. 157/2021) modifiche introdotte su interventi e modalità detrazione. Detraibilità spese rilascio visto conformità.                                                            
  5. Esclusione obbligo visto di conformità ed asseverazioni per fruizione sconto in fattura o cessione credito per interventi Attività Edilizia Libera.                                                                              
  6. La congruità dei prezzi da asseverare da parte di un tecnico abilitato, i prezzari (DEI, Decreto Mise) per interventi antisismici, Bonus Facciate, Bonus Ristrutturazioni.                                     
  7. Nuovo bonus edilizio 75% per eliminazione delle barriere architettoniche.                           
  8. Proroga del Bonus Facciate al 60% per gli edifici in zona A o B fino al 31.12.2022.                    
  9. Proroga del Bonus Ristrutturazioni al 50% fino al 31.12.2024.                                             
  10. Proroga Ecobonus ordinario, Bonus Mobili ed Elettrodomestici, Bonus Verde fino al 31.12.2024.                                                                                                                                    
  11. Proroga detrazione per interventi antisismici – Sismabonus ordinario fino al 31.12.2024, fino al 31.12.2025 nei Comuni dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.                               

 

 

  1. Proroga applicazione detrazione 110% Superbonus per efficienza energetica ed interventi antisismici. Eliminazione termine specifico applicabilità detrazione per impianti solari, fotovoltaici e ricarica veicoli elettrici

La Legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) ha introdotto una serie di misure che hanno inciso sulla disciplina relativa ai «Bonus» edilizi, principalmente in ordine all’ambito temporale di applicabilità delle agevolazioni, nonché introducendo delle disposizioni volte a contrastare le frodi in materia: la presente disamina mira ad illustrare tali novità e fornire un quadro complessivo dell’attuale – per quanto soggetta a continue evoluzioni – disciplina delle agevolazioni in ambito edilizio, iniziando dal cd. «Superbonus».

Preliminarmente occorre evidenziare che il cd. «Decreto Rilancio» (d.l. 34/2020, convertito, con modificazioni dalla legge n. 77/2020) ha elevato al 110 per cento le aliquote delle detrazioni fiscali di cui beneficiano specifici interventi finalizzati alla riqualificazione energetica (cd. «Super-Ecobonus») nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico (cd. «Super-Sismabonus») degli edifici, con specifiche limitazioni: la norma di riferimento per l’agevolazione in discorso è rappresentata dall’articolo 119, che ai commi da 1 ad 8 stabilisce le tipologie ed i requisiti tecnici degli interventi agevolabili.

Nell’analizzare i punti principali della normativa in commento, occorre in primo luogo rammentare che nell’ambito degli interventi che possono fruire della suddetta detrazione si distinguono interventi cd. «trainanti» ed interventi cd. «trainati», questi ultimi agevolabili solo se eseguiti congiuntamente ad almeno uno dei primi.

Gli interventi trainanti sono disciplinati dal comma primo e quarto dell’articolo 119: il comma 1 si riferisce alla categoria di interventi riconducibile alla riqualificazione energetica degli edifici (cd. «Super-Ecobonus») e ricomprende:

«a) interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno. Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari; a euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 259 del 6 novembre 2017;

  1. b) interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 […] a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione o a collettori solari, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 […] o n. 2015/2043 […] l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente […]. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari ovvero a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito;
  2. c) interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 […], a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 […] o n. 2015/2043 […], con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n. 186, nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 […] o n. 2015/2043 […], l’allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente […]. La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 30.000 ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito».

Il comma 1-bis chiarisce che, ai fini dell’articolo in commento, per «accesso autonomo dall’esterno» si intende «un accesso indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da giardino anche di proprietà non esclusiva» e che un’unità immobiliare può ritenersi «funzionalmente indipendente» qualora «sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale»; il comma 1-ter prevede che, nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici, l’incentivo di cui al primo comma spetti per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

Il comma terzo stabilisce i requisiti di accesso alla detrazione che devono rispettare gli interventi di cui al comma primo, nonché gli interventi trainati di cui al comma secondo di cui si dirà in seguito: si tratta dei requisiti minimi previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del d.l. n. 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90/2013; inoltre i citati interventi «nel loro complesso, devono assicurare, anche congiuntamente agli interventi di cui ai commi 5 e 6 del presente articolo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o delle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari le quali siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.) […] prima e dopo l’intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata». Nel rispetto dei suddetti requisiti minimi, sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di cui ai citati commi 1 e 2, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del d.P.R. 380/2001.

Il comma 4 – nell’individuare la seconda tipologia di interventi trainanti – si riferisce agli interventi finalizzati alla messa in sicurezza antisismica (cd. Super-Sismabonus) di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del d.l. n. 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90/2013, i quali verranno illustrati diffusamente nel paragrafo 11 nell’ambito della trattazione delle agevolazioni fruibili per l’esecuzione di interventi antisismici riconducibili al cd. «Sismabonus ordinario».

Gli interventi trainati – ai quali si applica la medesima aliquota prevista per gli interventi principali trainanti – sono invece individuati e disciplinati dai commi 2, 4 (secondo periodo), 4-bis, 5, 6 e 8 dell’articolo 119:

  • il comma secondo indica «tutti gli altri interventi di efficienza energetica» di cui all’articolo 14 del d.l. 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90/2013[1], nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, nonché agli interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche, previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del d.P.R. n. 917/1986, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1;
  • il comma 4 al secondo periodo indica i medesimi interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del d.P.R. n. 917/1986, se eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi che accedono al «Super-Sismabonus» e non siano già richiesti ai sensi del comma secondo;
  • il comma 4-bis ricomprende la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici, se trainata da uno degli interventi che accedono al cd. «Super-Sismabonus» e nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per i medesimi interventi;
  • il comma quinto ha ad oggetto l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica, installati sugli edifici o sulle strutture pertinenziali, eseguita congiuntamente ad uno degli interventi di cui ai commi 1 e 4: in tal caso si prevede un ammontare complessivo non superiore ad euro 48.000 e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico;
  • il comma 6 stabilisce che «la detrazione di cui al comma 5 è riconosciuta anche per l’installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati con la detrazione di cui al medesimo comma 5, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e ammontare complessivo e comunque nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema di accumulo»;
  • il comma 8, da ultimo, ricomprende gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici di cui all’articolo 16-ter del d.l. n. 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90/2013 eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi di cui al primo comma (cd. «Super-Ecobonus»). La detrazione spetta nella misura riconosciuta per gli interventi previsti dallo stesso comma 1 in relazione all’anno di sostenimento della spesa, da ripartire tra gli aventi diritto in quattro quote annuali di pari importo, e comunque nel rispetto dei seguenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione: «euro 2.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno più accessi autonomi dall’esterno secondo la definizione di cui al comma 1-bis del presente articolo; euro 1.500 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero massimo di 8 colonnine; euro 1.200 per gli edifici plurifamiliari o i condomini che installino un numero superiore a 8 colonnine. L’agevolazione si intende riferita a una sola colonnina di ricarica per unità immobiliare»[2].

Con riferimento agli interventi trainati occorre segnalare che la disciplina appena esposta è quella risultante dalle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2022, che ha eliminato il previgente limite temporale di applicabilità delle agevolazioni relative agli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Tanto esposto con riguardo agli interventi agevolabili, occorre evidenziare che l’ambito soggettivo di applicazione del cd. «Superbonus» è delineato nei successivi commi 9 e 10 dell’articolo 119; il comma 9, in particolare, prevede che le disposizioni analizzate si applicano agli interventi effettuati:

«a) dai condomini e dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche;

  1. b) dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari, salvo quanto previsto al comma 10;
  2. c) dagli istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di “in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
  3. d) dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

d-bis) dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale […], dalle organizzazioni di volontariato […] e dalle associazioni di promozione sociale […];

  1. e) dalle associazioni e società sportive dilettantistiche […], limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi».

Il successivo comma 10 stabilisce, inoltre, che «le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a) e b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio».

Preme evidenziare che, a prescindere dal beneficiario o dalla tipologia di intervento, l’agevolazione trova applicazione unicamente per gli immobili di natura residenziale, con esclusione delle unità appartenenti alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) ed A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici) per le unità immobiliari non aperte al pubblico[3].

La detrazione può essere fruita direttamente dal contribuente che realizza gli interventi che accedono al cd. «Superbonus» ovvero tramite le opzioni alternative dello sconto sul corrispettivo dovuto (cd. «sconto in fattura») o della cessione del credito, come indicato dall’articolo 121 del medesimo «Decreto Rilancio»[4]: la legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) [5], in relazione alla modalità di fruizione diretta, ha stabilito che per la parte di spesa sostenuta dal 1° gennaio 2022 la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.

Da ultimo, nel ricordare che il cd. «Superbonus» si applica – al ricorrere degli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 119 – per le spese sostenute a partire dal 1° luglio 2020, con riferimento ai limiti temporali di applicabilità delle agevolazioni in commento preme evidenziare che il termine del 30 giugno 2022 è stato prorogato ad opera legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) con scadenze ed aliquote differenziate in relazione ai soggetti beneficiari.

 

  1. Rimodulazione percentuale e nuovi termini detrazione

La legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), all’articolo 1, comma 28, ha introdotto delle disposizioni che hanno modificato il limite temporale di applicabilità del cd. «Superbonus»: nel dettaglio, la lettera e) del citato comma, nel sostituire il comma 8-bis dell’articolo 119, ha previsto – come anticipato – una differenziazione delle scadenze temporali a cui si accompagnano, nei casi che si illustreranno, delle rimodulazioni percentuali decrescenti.

La lettera f) del comma 28 ha disposto l’inserimento, nel testo dell’articolo 119, del comma 8-ter, stabilendo che «per gli interventi effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali di cui ai commi 1-ter, 4-ter e 4-quater[6] spetta, in tutti i casi disciplinati dal comma 8-bis, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento»: in tali Comuni le agevolazioni relative al cd. «Superbonus» potranno pertanto essere fruite nella misura del 110 per cento sino al 31 dicembre 2025.

La lettera g) del medesimo comma della Legge di Bilancio 2022 ha previsto, inoltre, l’inserimento del comma 8-quater all’articolo 119 del cd. «Decreto Rilancio», a mente del quale «la detrazione spetta nella misura riconosciuta nel comma 8-bis anche per le spese sostenute entro i termini previsti nello stesso comma 8-bis in relazione agli interventi di cui ai commi 2, 4, secondo periodo, 4-bis, 5, 6 e 8 del presente articolo eseguiti congiuntamente agli interventi indicati nel citato comma 8-bis», estendendo pertanto la disciplina relativa ai limiti temporali anche agli interventi trainati.

Tanto esposto non resta che analizzare, nel dettaglio, le suddette proroghe differenziandole per categorie.

    1. Per interventi effettuati dai condomini e mini condomini in mono proprietà anche per demolizione e ricostruzione

Il primo periodo del comma 8-bis dell’articolo 119 prevede che «per gli interventi effettuati dai condomini, dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera a), e dai soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità immobiliari all’interno dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su edifici oggetto di demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 3, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento per quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, del 70 per cento per quelle sostenute nell’anno 2024 e del 65 per cento per quelle sostenute nell’anno 2025».

I soggetti a cui si applica la citata disposizione sono rappresentati dai condomìni e dalle persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, nonché dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), dalle organizzazioni di volontariato e dalle associazioni di promozione sociale; tra gli interventi sono ricompresi anche quelli di demolizione e ricostruzione di cui alla lettera d), comma 1, dell’articolo 3 del d.P.R. 380/2001, che reca la definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia: in tali ipotesi la detrazione è dunque prorogata al 110 per cento per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, per scendere al 70 per cento fino al 2024 ed al 65 per cento per le spese sostenute nel 2025.

 

    1. Per interventi su edifici unifamiliari

Il secondo periodo del comma 8-bis stabilisce che «per gli interventi effettuati su unità immobiliari dalle persone fisiche di cui al comma 9, lettera b), la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell’intervento complessivo»: in tal caso gli interventi posti in essere dai soggetti di cui alla lettera b) del comma 9, ossia dalle «persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, su unità immobiliari[7]» potranno fruire della proroga al 31 dicembre 2022 del cd. «Superbonus» solo a condizione che alla data del 30 giugno 2022 abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori (S.A.L.) del 30 per cento.

 

 

    1. Per interventi effettuati da IACP e Cooperative a proprietà indivisa

Il terzo periodo del comma 8-bis dell’articolo 119 prevede che «per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c), compresi quelli effettuati dalle persone fisiche sulle singole unità  immobiliari all’interno dello stesso edificio, e dalle cooperative di cui al comma 9, lettera d), per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023».

Gli Istituti autonomi case popolari (IACP) comunque denominati e gli enti ad essi assimilati, per interventi realizzati sugli immobili di loro proprietà o gestiti per conto dei Comuni ed adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le organizzazioni di volontariato e le associazioni in promozione sociale, beneficiano pertanto della proroga del cd. «Superbonus» al 110 per cento fino al 31 dicembre 2023, a condizione che gli interventi abbiano raggiunto uno stato di avanzamento dei lavori (S.A.L.) del 60% alla data del 30 giugno 2023.

 

    1. Per installazione impianti fotovoltaici

Da ultimo si rammenta che le lettere c) e d) del comma 28, articolo 1, della Legge di Bilancio 2022, hanno sostituito, rispettivamente, il testo delle disposizioni dei commi 5 ed 8 dell’articolo 119, eliminando gli specifici limiti temporali di applicabilità delle agevolazioni ivi previste e riguardanti gli interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici e di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici, precedentemente fissati al 31 dicembre 2021 per i primi ed al 30 giugno 2022 i secondi: come già illustrato, per gli interventi trainati vigono le medesime scadenze temporali di cui all’articolo 8-bis.

 

  1. Proroga della cessione del credito e dello sconto in fattura fino al 31 dicembre 2024 per i Bonus Ordinari (Ristrutturazioni, Ecobonus, Sismabonus, Bonus Facciate, Impianti Fotovoltaici, Colonnine ricarica veicoli elettrici) per interventi Superbonus estensione della proroga al 31 dicembre 2025.

L’articolo 121 del d.l. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020 (cd. «Decreto Rilancio»), rubricato «Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali», rappresenta una norma cardine nel sistema delle agevolazioni fiscali oggetto della presente disamina ed ha subìto delle recenti modificazioni, dapprima in seguito all’introduzione del d.l. n. 157/2021 (cd. «Decreto Anti-frodi») e successivamente in conseguenza della legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022): quest’ultima, nell’abrogare il cd. «Decreto Anti-frodi» – non convertito in legge – ne ha recepito i contenuti, facendone altresì salvi gli effetti[8].

Le finalità dei citati interventi normativi sono da rinvenire non solo nella volontà di prorogare le differenti modalità di fruizione delle agevolazioni fiscali in materia edilizia, ma anche in quella di arginare il diffondersi del fenomeno delle frodi in tale ambito.

Occorre segnalare che ad incidere sul disposto di tale articolo è intervenuto, da ultimo, il d.l. n. 4/2022 (cd. «Decreto Sostegni-ter»), non ancora convertito in legge alla data in cui si scrive, che perseguendo la medesima ratio ha posto un argine alla possibilità di procedere alle cessioni dei crediti.

Orbene, l’articolata disciplina di cui all’articolo 121 si applica agli interventi che la disposizione in commento indica al comma secondo, ovvero agli interventi di:

  1. a) recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del d.P.R. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi)[9];
  2. b) efficienza energetica di cui all’articolo 14 del d.l. n. 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90/2013 (cd. «Ecobonus Ordinario»)[10] e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 (cd. «Super-Ecobonus»);
  3. c) adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del d.l. n. 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90/2013 (cd. «Sismabonus Ordinario»)[11] e di cui al comma 4 dell’articolo 119 (cd. «Super-Sismabonus»);
  4. d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge n. 160/2019 (cd. «Bonus Facciate»)[12];
  5. e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del d.P.R. n. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi), ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 del cd. «Decreto Rilancio»;
  6. f) installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici di cui all’articolo 16-ter del d.l. n. 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90/2013 e di cui al comma 8 dell’articolo 119 del «Decreto Rilancio»;

f-bis) superamento ed eliminazione di barriere architettoniche di cui all’articolo 119-ter del cd. «Decreto Rilancio»[13].

Tanto esposto in termini generali, nei paragrafi che seguono si procederà ad un’analisi maggiormente approfondita della disciplina in questione, iniziando ad illustrare il primo dei richiamati aspetti, ovvero la proroga delle opzioni della cessione del credito e dello sconto in fattura, con limiti temporali differenti in relazione alle diverse tipologie di «Bonus».

Il primo comma dell’articolo 121 prevede che i soggetti che sostengono – negli anni 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024 – spese per gli interventi elencati al comma secondo della medesima disposizione, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (cd. «sconto in fattura») – fino ad un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito di imposta, d’importo pari alla detrazione spettante – ovvero per la cessione di un credito di imposta di pari ammontare.

La proroga fino al 2024 dell’opzione per lo sconto in fattura ovvero per la cessione del credito è stata prevista dalla Legge di Bilancio 2022 – in particolare dall’articolo 1, comma 29, lettera a) – mediante la sostituzione del previgente termine riferito alle annualità 2020 e 2021 con il periodo comprendente anche gli anni 2022, 2023 e 2024 in riferimento ai «Bonus» ordinari[14], mentre il comma 7-bis dell’articolo 121 – come modificato dall’articolo 1, comma 29, lettera d), della Legge di Bilancio 2022 – prevede che “le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che sostengono, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2025, spese per gli interventi individuati dall’articolo 119”: per gli interventi che beneficiano del cd. «Superbonus» la proroga è dunque estesa al 31 dicembre 2025.

Occorre poi soffermarsi sul secondo aspetto richiamato, iniziando dalle nuove previsioni di cui al d.l. n. 4/2022 (cd. «Decreto Sostegni-ter»), pubblicato in G.U. ed entrato in vigore il 27 gennaio 2022, che dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni da tale data: l’articolo 28 del provvedimento, rubricato “Misure di contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche”, ha modificato ulteriormente le lettere a) e b) del primo comma dell’articolo 121 del cd. «Decreto Rilancio» precludendo la facoltà di successiva cessione del credito di imposta.

Allo stato attuale, dunque, l’articolo 121, comma 1, prevede che il contribuente possa optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito di imposta, cedibile dai medesimi ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione; alternativamente, il contribuente potrà optare per la cessione del credito di imposta ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari – anche in questo caso – senza facoltà di successiva cessione.

Il comma secondo dell’articolo 28 del cd. «Decreto Sostegni-ter» stabilisce inoltre, che «i crediti che alla data del 7 febbraio 2022 sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cui al comma 1 dell’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 […] possono costituire oggetto esclusivamente di una ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti»: il terzo comma stabilisce la sanzione della nullità per i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni appena illustrate[15].

Con Provvedimento del 4 febbraio 2022[16], il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto la proroga del termine del 7 febbraio 2022 previsto dall’articolo 28, comma 2 del cd. «Decreto Sostegni-ter» al 17 febbraio 2022, stabilendo altresì che il medesimo termine del 7 febbraio è prorogato al 7 marzo 2022 con riferimento alle spese sostenute nel 2022 per interventi finalizzati al superamento ed all’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’articolo 119-ter del cd. «Decreto Rilancio»: ciò in considerazione dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento – alla luce delle recenti modifiche normative – del canale per la trasmissione telematica della comunicazione delle opzioni di cessione o sconto in fattura; pertanto, la disciplina transitoria si applica ai crediti ceduti per i quali la relativa comunicazione all’Agenzia delle Entrate sia validamente trasmessa prima del 17 febbraio 2022 (ossia entro il 16 febbraio 2022)[17].

Tale normativa – come anticipato – si inserisce nell’ambito di una serie di misure adottate al fine di contrastare le possibili frodi attuabili mediante la circolazione dei crediti di imposta: tra queste misure preme segnalare le previsioni di cui all’articolo 122-bis del cd. «Decreto Rilancio» – disposizione di recente introduzione, inserita dall’articolo 2, comma 1, del d.l. n. 157/2021 (cd. «Decreto Anti-frodi»), successivamente sostituita dall’articolo 1, comma 30, della Legge di Bilancio 2022[18] – che disciplina il rafforzamento dei controlli preventivi.

Il primo comma del suddetto articolo stabilisce invero che «l’Agenzia delle Entrate, entro cinque giorni lavorativi dall’invio della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito, può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122[19] che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:

  1. a) alla coerenza e alla regolarità dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  2. b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni a cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  3. c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma».

La norma prosegue prevedendo che, se all’esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al primo comma, la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al primo comma, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento. Il terzo comma sancisce inoltre che, «fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l’Amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta ai sensi del comma 2».

La disposizione stabilisce altresì che gli intermediari bancari e finanziari, ossia i soggetti obbligati di cui all’articolo 3 del D.Lgs. n. 231/2007, che intervengono nelle cessioni comunicate, «non procedono all’acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del predetto decreto legislativo n. 231 del 2007» – vale a dire nei casi di invio di segnalazione sospetta e di obbligo di astensione nell’impossibilità oggettiva di effettuare l’adeguata verifica della clientela[20] – «fermi restando gli obblighi ivi previsti», e si chiude – al quinto comma – affermando che «con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate sono stabiliti criteri, modalità e termini per l’attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2».

Tra le misure per contrastare le frodi in materia di cessione dei crediti rientrano infine le previsioni in ordine all’obbligo del visto di conformità ed all’asseverazione della congruità delle spese, già operative con riferimento al cd. «Superbonus» ed estese dalla Legge di Bilancio 2022 anche alle ipotesi di fruizione dei «Bonus» ordinari.

 

  1. Obbligo visto di conformità (D.L. 157/2021) modifiche introdotte su interventi e modalità detrazione. Detraibilità spese rilascio visto conformità

Per gli interventi che beneficiano del cd. «Superbonus», l’obbligo, per il contribuente, di richiedere il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione di imposta è previsto dall’articolo 119 del cd. «Decreto Rilancio» al comma 11: tale disposizione stabilisce che il visto è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del D.Lgs. n. 241/1997, dai soggetti indicati alle lettere a) e b) del comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al d.P.R. 322/1998[21] e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei centri costituiti ai sensi dell’articolo 32 del citato D.Lgs. n. 241/1997.

Le Legge di Bilancio 2022 – sulla scorta di quanto già previsto dal cd. «Decreto Anti-frodi» – ha innovato la disciplina in materia imponendo tale obbligo non più solo «ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121», ma anche «in caso di utilizzo della detrazione nella dichiarazione dei redditi», stabilendo tuttavia che «in caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle Entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione nella dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità[22]».

La Legge di Bilancio 2022 ha esteso l’obbligo di richiedere il visto di conformità anche con riferimento alla fruizione dei «Bonus» ordinari richiamati dal secondo comma dell’articolo 121 del cd. «Decreto Rilancio» – ponendo però tale adempimento esclusivamente quale condizione per lo sconto in fattura o, in alternativa, per la cessione del credito – mediante l’introduzione, nel testo del citato articolo 121, del comma 1-ter[23]: tale disposizione prevede che il contribuente sia tenuto ad adempiere all’obbligo di visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta con modalità analoghe a quelle illustrate in relazione al cd. «Superbonus».

Ulteriori adempimenti per la fruizione delle agevolazioni in discorso riguardano le asseverazioni da parte dei tecnici abilitati: anche in questo caso, nell’illustrare le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2022, occorre distinguere tra le diverse fattispecie relative al cd. «Superbonus» ed ai cd. «Bonus» ordinari richiamati dal comma secondo dell’articolo 121 del cd. «Decreto Rilancio».

Con riferimento agli interventi che beneficiano del cd. «Superbonus», il comma 13 dell’articolo 119 del cd. «Decreto Rilancio», stabilisce che «ai fini della detrazione del 110 per cento di cui al presente articolo e dell’opzione per cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121»:

  1. per gli interventi di cui all’articolo 119, commi 1, 2 e 3 (cd. «Super-Ecobonus») i tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dai decreti di cui al comma 3-ter dell’articolo 14 del d.l. 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90/2013 e la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati[24];
  2. per gli interventi di cui all’articolo 119, comma 4 (cd. «Super-Sismabonus»), l’efficacia degli stessi al fine della riduzione del rischio sismico, asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, in base alle disposizioni del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017; i professionisti incaricati attestano altresì la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Il successivo comma 13-bis prevede che tali asseverazioni siano rilasciate al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori sulla base delle condizioni e nei limiti di cui all’articolo 121; inoltre «l’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione» [25].

Con riferimento agli ulteriori «Bonus» ordinari, elencati dal comma secondo dell’articolo 121 del cd. «Decreto Rilancio» ed in precedenza ricordati, il comma 1-ter del medesimo articolo 121, introdotto – come detto – dalla Legge di Bilancio 2022, ha invece previsto che in caso di opzione per lo sconto sul corrispettivo dovuto ovvero per la cessione del credito i tecnici abilitati asseverino esclusivamente la congruità delle spese sostenute[26]: a tal fine dovranno applicare le disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis del cd. «Decreto Rilancio» relative ai prezzari di riferimento. Inoltre, la norma ha stabilito che rientrano tra le spese detraibili «anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, delle attestazioni e delle asseverazioni di cui al presente comma, sulla base dell’aliquota prevista dalle singole detrazioni fiscali spettanti in relazione ai predetti interventi».

La dicotomia in merito al concetto di asseverazione, che si riscontra tra gli interventi che accedono al cd. «Superbonus» – per i quali è necessario attestare i requisiti tecnici sulla base del progetto e dell’effettiva realizzazione – e le altre forme agevolative – per cui è richiesta la sola asseverazione della congruità delle spese sostenute, fermo ovviamente il rispetto dei requisiti e degli adempimenti specificatamente previsti per la fruizione delle agevolazioni – è stata confermata anche nella FAQ 22 novembre 2021 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate[27].

 

  1. Esclusione obbligo visto di conformità ed asseverazioni per fruizione sconto in fattura o cessione credito per interventi Attività Edilizia Libera

La legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) ha altresì previsto, con riferimento agli obblighi di cui comma 1-ter dell’articolo 121 del cd. «Decreto Rilancio», alcune ipotesi di esclusione.

In particolare, il già richiamato comma 29 dell’articolo 1 della Legge di Bilancio 2022, intervenendo sull’articolo 121, nell’inserire il nuovo comma 1-ter, se da un lato ha trasfuso le previsioni previgenti introdotte dall’abrogato d.l. n. 157/2021 (cd. «Decreto Anti-frodi»), dall’altro ha aggiunto, rispetto a queste ultime, delle ipotesi di esonero dagli obblighi relativi al visto di conformità ed all’asseverazione della congruità delle spese.

Il terzo periodo della lettera b) del comma 1-ter del cd. Decreto Rilancio, prevede invero che «le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale»; inoltre, una seconda ipotesi di esclusione, prosegue la norma, è rappresentata dagli «interventi di importo complessivo non superiore a 10.000  euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni degli edifici».

Si stabilisce altresì che dette esclusioni non valgono rispetto agli «interventi di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160», ossia quelli che usufruiscono del cd. «Bonus Facciate»[28], per i quali i predetti obblighi debbono pertanto ritenersi sempre sussistenti nel caso in cui si opti per la cessione del credito ovvero per lo sconto sul corrispettivo dovuto (cd. «sconto in fattura»).

Tanto esposto, con riferimento all’ipotesi riguardante gli interventi di edilizia libera, appare opportuno rammentare che l’articolo 6 del d.P.R. 380/2001 al primo comma dispone che «fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, i seguenti interventi sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo:

  1. a) gli interventi di manutenzione ordinaria di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a);

a-bis) gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 Kw;

  1. b) gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
  2. c) le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
  3. d) i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
  4. e) le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola.

e-bis) le opere stagionali e quelle dirette a soddisfare obiettive esigenze, contingenti e temporanee, purché destinate ad essere immediatamente rimosse al cessare della temporanea necessità e, comunque, entro un termine non superiore a centottanta giorni comprensivo dei tempi di allestimento e smontaggio del manufatto, previa comunicazione di avvio dei lavori all’amministrazione comunale

e-ter) le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni, anche per aree di sosta, che siano contenute entro l’indice di permeabilità, ove stabilito dallo strumento urbanistico comunale, ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;

e-quater) i pannelli solari, fotovoltaici, a servizio degli edifici, come definiti alla voce 32 dell’allegato A al regolamento edilizio-tipo, adottato con intesa sancita in sede di Conferenza unificata 20 ottobre 2016, n. 125/CU, ai sensi dell’articolo 4, comma 1-sexies, del presente testo unico, o degli impianti di cui all’articolo 87 del codice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, posti su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici o collocati a terra in adiacenza, da realizzare al di fuori della zona A) di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444;

e-quinquies) le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici».

La norma prevede inoltre che le Regioni a statuto ordinario possano estendere la disciplina in questione a interventi edilizi ulteriori rispetto a quelli previsti dal comma 1 dell’articolo in commento, esclusi gli interventi di cui all’articolo 10, comma 1 del d.P.R. 380/2001 soggetti a permesso di costruire e gli interventi di cui all’articolo 23 del medesimo testo unico soggetti a segnalazione certificata di inizio attività in alternativa al permesso di costruire.

Sul punto occorre infine segnalare che è stato introdotto dal D.M. Infrastrutture e Trasporti del 2 marzo 2018 il glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 222/2016: si tratta di una tabella che individua le principali opere che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo, nel rispetto – come visto – delle prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali e di tutte le normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia, riportando, in particolare, l’elenco delle categorie di intervento che il d.P.R. 380/2001 ascrive all’edilizia libera, specificato da quanto previsto dalla tabella A del D.Lgs. n. 222/2016[29].

 

  1. La congruità dei prezzi da asseverare da parte di un tecnico abilitato, i prezzari (DEI, Decreto Mise) per interventi antisismici, Bonus Facciate, Bonus Ristrutturazioni

In ultima istanza, per concludere la trattazione relativa alle asseverazioni previste per la fruizione del cd. «Superbonus» e dei «Bonus» ordinari, che verranno illustrati nel proseguo, appare imprescindibile soffermarsi brevemente sulla disciplina della congruità dei prezzi da asseverare ed in particolare sulle disposizioni riguardanti i prezzari.

A tal fine, la norma di riferimento è rappresentata dal comma 13-bis dell’articolo 119 del cd. «Decreto Rilancio», modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), del d.l. n. 157/2021 (cd. «Decreto Anti-frodi») e successivamente dall’articolo 1, comma 28, lettera i), della legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), che ne ha riprodotto i contenuti.

All’esito delle modifiche citate, si prevede, in primo luogo, che «ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari individuati dal decreto di cui al comma 13, lettera a)» – vale a dire ai prezzari individuati dal D.M. Sviluppo Economico del 6 agosto 2020 – «nonché ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, con decreto del Ministro della transizione ecologica, da emanare entro il 9 febbraio 2022».

Inoltre, si è previsto che «i prezzari individuati nel decreto di cui alla lettera a) del comma 13» – di cui, come innanzi ricordato, al D.M. 6 agosto 2020, che si rammenta sono stati emanati ai fini dell’asseverazione del rispetto dei requisiti e della corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi di riqualificazione energetica anche ammessi al cd. «Superbonus» – «devono intendersi applicabili anche ai fini della lettera b) del medesimo comma e con riferimento agli interventi di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-sexies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, di cui all’articolo 1, commi da 219 a 223, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917», vale a dire ai fini delle asseverazioni previste per gli interventi che accedono al cd. «Super-Sismabonus» ed al cd. «Sismabonus ordinario», agli interventi relativi al cd. «Bonus Facciate[30]» ed agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, che si illustreranno nell’ambito del cd. «Bonus Ristrutturazioni»[31]

Da ultimo, la norma stabilisce che «nelle more dell’adozione dei predetti decreti, la congruità delle spese è determinata facendo riferimento ai prezzi riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome, ai listini ufficiali o ai listini delle locali camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura ovvero, in difetto, ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi».

Si segnala che, come previsto dalla disciplina illustrata, il Ministro della Transizione Ecologica ha firmato il Decreto n. 75 del 14 febbraio 2022 che definisce i costi massimi specifici agevolabili ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese di cui all’articolo 119, comma 13, lettera a) e all’articolo 121, comma 1-ter, lettera b), del cd. «Decreto Rilancio»: il MiTE ha precisato che i massimali sono stati individuati aggiornando quelli già vigenti per il cd. «Ecobonus» dal D.M. del 6 agosto 2020, «aumentandoli almeno del 20 per cento in considerazione del maggior costo delle materie prime e dell’inflazione. […] I massimali, che saranno rivisti annualmente, non sono omnicomprensivi in modo da tener conto dell’eterogeneità dei possibili interventi, e pertanto sono stati esclusi IVA, gli oneri professionali e i costi di posa in opera. Per tutti i costi non previsti nel Decreto si farà riferimento ai i prezziari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome o ai listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti o ai prezziari della casa editrice DEI. Per queste voci, al fine di evitare speculazioni, sarà comunque indispensabile l’asseverazione della congruità della spesa da parte di un tecnico abilitato»[32].

 

  1. Nuovo bonus edilizio 75% per eliminazione delle barriere architettoniche

L’articolo 1, comma 42, lettera a), della legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) ha introdotto una nuova agevolazione per gli interventi finalizzati all’abbattimento delle barriere architettoniche su edifici esistenti, inserendo nel testo del cd. «Decreto Rilancio» (d.l. n. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 77/2020) l’articolo 119-ter.

Preliminarmente si osserva che gli interventi di eliminazione delle barriere architettoniche, ancor prima dell’introduzione del «Bonus» che si andrà ad illustrare in questa sede, potevano beneficiare di due distinte agevolazioni, segnatamente quella prevista dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e) del d.P.R. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi) – consistente in una detrazione del 36%, con massimale di spesa di 48.000 euro che allo stato attuale può essere utilizzato con una aliquota del 50% e un massimale di 96.000 euro fino al 31 dicembre 2024[33]e quella contemplata dall’articolo 119, commi 2 e 4 del d.l. 34/2020 (cd. «Decreto Rilancio»), ovvero il cd. «Superbonus 110%», applicabile nel caso in cui l’intervento di eliminazione delle barriere architettoniche sia realizzato congiuntamente ad uno degli interventi cd. «trainanti» di cd. «Super-Ecobonus» o «Super-Sismabonus»[34]; in tale ultimo caso, come intervento trainato, ha scadenze differenti, in quanto le stesse seguono gli interventi trainanti per i diversi soggetti beneficiari[35].

Orbene, tanto premesso, il nuovo articolo 119-ter – rubricato «Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche» – ha istituito per l’anno 2022 una nuova detrazione fiscale, prevedendo, al primo comma, che «ai fini della determinazione delle imposte sui redditi, ai contribuenti è riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le spese documentate sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti».

Il secondo comma della disposizione fissa l’aliquota e disciplina il calcolo dei limiti di spesa, stabilendo che la detrazione – da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo – spetta nella misura del 75% delle spese sostenute e deve essere calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

«a) euro 50.000 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;

  1. b) euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
  2. c) euro 30.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari».

Ai sensi del terzo comma della norma in commento, la detrazione spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché, in caso di sostituzione dell’impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell’impianto sostituito.

Da ultimo, il comma quarto dell’articolo 119-ter opera un richiamo alle regole applicative della legge per il superamento delle barriere architettoniche, stabilendo che, ai fini dell’accesso alla detrazione, gli interventi da realizzare debbano rispettare «i requisiti previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236»: tale regolamento – di attuazione dell’articolo 1 della l. n. 13/1989 recante «Disposizioni per favorire il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati» – fissa le prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata.

Dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, dunque, gli interventi direttamente finalizzati al superamento ed all’eliminazione delle barriere architettoniche su edifici esistenti beneficiano di un’agevolazione da utilizzare direttamente in dichiarazione dei redditi ovvero, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, mediante le opzioni alternative[36] della cessione del credito di imposta o del cd. «sconto in fattura»: come sopra evidenziato, difatti, gli interventi de quibus rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 121 del cd. «Decreto Rilancio», ciò in considerazione dell’inserimento della lettera f-bis) al comma 2 del citato articolo avvenuta – anch’essa – ad opera della Legge di Bilancio 2022.

Parimenti – e per la medesima ragione – trova applicazione la disciplina di cui al comma 1-ter del citato articolo 121, che in caso di opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito prevede, da un lato, che il contribuente richieda il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione attestante la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta; dall’altro, l’asseverazione, da parte dei tecnici abilitati, della congruità delle spese sostenute, con l’esclusione degli obblighi in parola qualora gli interventi siano di importo non superiore a 10.000 euro o abbiano ad oggetto attività di edilizia libera.

 

 

 

  1. Proroga del Bonus Facciate al 60% per gli edifici in zona A o B fino al 31.12.2022

La legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) è intervenuta altresì sulla disciplina del cd. «Bonus Facciate» prevedendo la proroga dell’agevolazione fino al 31.12.2022, seppur con una riduzione della percentuale di detrazione dal 90% al 60%.

Nel procedere alla disamina delle citate modifiche, appare opportuno richiamare per brevi termini la disciplina dell’agevolazione in discorso, la quale – come noto – è stata introdotta dall’articolo 1, commi 219-224 della legge n. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020) ed oggetto di una prima modifica – volta ad estenderne l’ambito temporale di applicazione anche al 2021 – ad opera dell’articolo 1, comma 59 della legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021).

La formulazione attuale del suddetto comma 219, all’esito delle modificazioni apportate dall’articolo 1, comma 39, della Legge di Bilancio 2022 – che, come anticipato, ha prorogato l’agevolazione, riducendone però l’aliquota – prevede pertanto che «per le spese documentate, sostenute nell’anno 2022, relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, spetta una detrazione dall’imposta lorda pari al 60 per cento».

La definizione delle zone territoriali omogenee A e B si rinviene all’articolo 2 del D.M. 1444/1968, ai sensi del quale sono considerate zone «A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi» e zone «B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A): si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 mc/mq».

L’Agenzia delle Entrate, già con la Circolare n. 2/E del 2020, ha specificato – in merito all’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione – che la detrazione è ammessa a fronte del sostenimento delle spese relative ad interventi finalizzati al recupero o restauro della «facciata esterna», realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali, a condizione che gli edifici oggetto degli interventi siano ubicati in zona A o B ai sensi del D.M. 1444/1968 «o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali». In particolare, «l’assimilazione alle predette zone A o B della zona territoriale nella quale ricade l’edificio oggetto dell’intervento dovrà risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti».

Richiamando la citata Circolare, ed in particolare la parte in cui chiarisce che il beneficio del cd. «Bonus Facciate» può essere riconosciuto per gli immobili «ubicati in zona A e B ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali», la giurisprudenza amministrativa ha ritenuto che un intervento riguardante un immobile settecentesco dichiarato di particolare interesse storico per la sua posizione ed estensione, seppur ricadente in zona F, fosse assoggettabile all’ambito oggettivo di cui alla disciplina in commento[37], precisando che «l’assimilabilità che si intende ottenere è solo finalizzata al riconoscimento della detrazione e non è rivolta ad ottenere il passaggio definitivo dell’immobile da una zona ad un’altra del vigente strumento urbanistico, ovvero una variante allo stesso»[38].

Ai fini del riconoscimento dell’agevolazione, gli interventi devono essere volti al «recupero o restauro» della facciata esterna:  la ratio della normativa in esame è quella di «incentivare gli interventi edilizi, finalizzati al decoro urbano, rivolti a conservare l’organismo edilizio, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell’organismo stesso, in conformità allo strumento urbanistico generale e ai relativi piani attuativi, favorendo altresì interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici[39]».

A mente del comma 220 dell’articolo 1, legge n. 160/2019 «nell’ipotesi in cui i lavori di rifacimento della facciata, ove non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario n. 39 alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, e, con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al decreto del Ministro dello sviluppo economico 11 marzo 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 66 del 18 marzo 2008. In tali ipotesi, ai fini delle verifiche e dei controlli si applicano i commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90»; il successivo comma 221 stabilisce che «ferme restando le agevolazioni già previste dalla legislazione vigente in materia edilizia e di riqualificazione energetica, sono ammessi al beneficio di cui ai commi da 219 a 224 esclusivamente gli interventi sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi».

Per la detrazione in esame – originariamente spettante nella misura del 90% calcolata sull’intera spesa sostenuta ed effettivamente rimasta a carico, attualmente ridotta al 60 % dalle previsioni di cui alla Legge di Bilancio 2022 – non è stabilito né un limite massimo di detrazione, né un limite massimo di spesa ammissibile: può essere fatta valere ai fini sia dell’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) che dell’imposta sul reddito delle società (IRES)[40] e – come sancito dal comma 222 – «è ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi».

Da ultimo si segnala che agli interventi de quibus, stante l’espresso richiamo di cui alla lettera d) del secondo comma dell’articolo 121 del cd. «Decreto Rilancio», si applicano le disposizioni – già analizzate – di cui alla predetta norma, riguardanti le opzioni alternative dello sconto in fattura e della cessione del credito, nonché – in caso di scelta per una delle citate opzioni – l’obbligo del visto di conformità e dell’asseverazione di congruità delle spese sostenute, senza alcuna esclusione[41].

 

  1. Proroga del Bonus Ristrutturazioni al 50% fino al 31.12.2024

La Legge di Bilancio 2022 ha introdotto delle disposizioni che hanno inciso sulla disciplina del cd. «Bonus Ristrutturazioni», sia per quanto attiene alla proroga della maggiorazione dell’incentivo, sia per quanto attiene ad ulteriori adempimenti a carico dei contribuenti: al fine di illustrare tali modifiche, giova richiamare la normativa di riferimento, esponendone brevemente i tratti principali.

Preliminarmente occorre rilevare che la detrazione fiscale delle spese per interventi di ristrutturazione edilizia è disciplinata dall’articolo 16-bis del d.P.R. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi), rubricato «Detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici», norma che – al primo comma – prevede una detrazione dall’imposta lorda del 36% delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro per unità immobiliare, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi:

  1. di cui alle lettere a), b), c) e d) dell’articolo 3 del d.P.R. 380/2001 (Testo unico edilizia)[42] effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all’articolo 1117 del codice civile;
  2. di cui alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del d.P.R. 380/2001 (Testo unico edilizia), effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze;
  3. necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie di cui alle precedenti lettere a) e b) del comma in esame, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
  4. relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune;
  5. finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104/1992[43];
  6. relativi all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi;
  7. relativi alla realizzazione di opere finalizzate alla cablatura degli edifici, al contenimento dell’inquinamento acustico;
  8. relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia, anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia;
  9. relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione[44];
  10. di bonifica dall’amianto e di esecuzione di opere volte ad evitare gli infortuni domestici.

Orbene, l’articolo 16 del d.l. n. 63/2013, convertito con modificazioni, in legge n. 90/2013, rubricato «Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l’acquisto di mobili[45]», stabilisce che – ferme restando le ulteriori disposizioni contenute nel richiamato articolo 16-bis – per le spese documentate, relative agli interventi indicati nel comma 1 dell’articolo 16-bis del d.P.R. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi), «spetta una detrazione dall’imposta lorda fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare. La detrazione è pari al 50 per cento per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024​​»: l’articolo 1, comma 37, lettera b) della legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) ha pertanto esteso il periodo di applicazione della maggiorazione dell’incentivo fino al 2024, mediante la sostituzione del previgente termine del 31 dicembre 2021[46].

L’agevolazione de qua può essere fruita tramite detrazione diretta – in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui si è sostenuta la spesa ed in quelli successivi – ovvero, come previsto dal cd. «Decreto Rilancio» all’articolo 121, mediante le opzioni, alternative tra loro, dello sconto sul corrispettivo dovuto (cd. «sconto in fattura») o della cessione del credito[47]: il comma 2 dell’articolo 121 prevede infatti che la disciplina di tale articolo si applichi agli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a), b) e d), del d.P.R. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi)[48].

Alla luce dell’applicabilità agli interventi in discorso della disciplina di cui all’articolo 121 del cd. «Decreto Rilancio», è altresì previsto – quale condizione per lo sconto in fattura o alternativamente per  la cessione del credito – ai sensi del comma 1-ter della citata norma, che il contribuente  sia tenuto ad adempiere all’obbligo di visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta e che i tecnici abilitati asseverino la congruità delle spese sostenute secondo le disposizioni dell’articolo 119, comma 13-bis del medesimo «Decreto Rilancio».

Tali adempimenti previsti dal comma 1-ter dell’articolo 121 – che, si ricorda, è stato inserito dal cd. «Decreto Anti-frodi» (d.l. n. 157/2021)[49] allo scopo di ridurre il fenomeno delle frodi legate alle agevolazioni previste dai «Bonus» edilizi e successivamente sostituito dall’articolo 1, comma 29, lettera b), della legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) – vanno dunque ad aggiungersi a quelli già stabiliti in ordine alla fruizione dell’agevolazione in discorso, tra i quali si rammenta l’obbligo di trasmissione delle informazioni sugli interventi effettuati all’ENEA entro 90 giorni dalla data di fine lavori[50].

 

  1. Proroga Ecobonus ordinario, Bonus Mobili ed Elettrodomestici, Bonus Verde fino al 31.12.2024

Ulteriori agevolazioni su cui ha inciso – prorogandole – la legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) sono il cd. «Ecobonus ordinario», il cd. «Bonus mobili ed elettrodomestici» ed il cd. «Bonus verde», di cui in questa sede si procederà ad una breve trattazione al fine di illustrarne la disciplina risultante dall’intervento legislativo in commento.

In ordine al cd. «Ecobonus ordinario», in questa sede preme segnalare che l’articolo 1, comma 37, lettera a), numero 1), della legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) ha modificato l’articolo 14 del d.l. n. 63/2013, convertito, con modificazioni, in legge n. 90/2013 – rubricato «Detrazioni fiscali per interventi di efficienza energetica» – prorogando l’agevolazione in discorso fino al 31 dicembre 2024.

Nel richiamare per sommi capi i tratti principali del cd. «Ecobonus ordinario», occorre premettere che le detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli immobili sono state introdotte dai commi 344-349 della legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), col duplice obiettivo di migliorare le prestazioni energetiche del patrimonio edilizio esistente e contribuire al rilancio del settore edile.

Oggetto – nel tempo – di modifiche, maggiorazioni e proroghe, seguite ai provvedimenti legislativi succedutisi in materia, attualmente gli interventi di riqualificazione energetica possono usufruire di una detrazione dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o dall’imposta sul reddito delle società (IRES)  con percentuali che arrivano fino al 65% delle spese sostenute, se eseguiti singole unità immobiliari, e fino al 75% se aventi ad oggetto parti comuni degli edifici condominiali: tali percentuali di incentivo sono commisurate all’entità dei lavori e agli obiettivi di efficientamento raggiunti. Gli interventi realizzati sulle parti comuni degli edifici condominiali situati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati non solo alla riduzione del rischio sismico, ma anche alla riqualificazione energetica, hanno inoltre diritto ad una detrazione che può arrivare fino all’85%. Le differenti casistiche richiamate hanno rilievo inoltre ai fini della determinazione del limite di spesa massimo agevolabile.

Rientrano tra i principali interventi che usufruiscono del cd. «Ecobonus ordinario» quelli di riqualificazione globale su edifici esistenti, nonché sugli involucri degli edifici (strutture opache ed infissi), l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda e la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.

La detrazione in commento deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi e non è cumulabile con altre agevolazioni previste per gli stessi interventi. A norma del comma secondo, lettera b) dell’articolo 121 del cd. «Decreto Rilancio», inoltre, le disposizioni relative alla possibilità di optare – in alternativa alla detrazione fiscale diretta – per un contributo sotto forma di sconto in fattura sul corrispettivo dovuto ovvero per la cessione del credito, con conseguente obbligo per il contribuente che sceglie una delle citate opzioni di richiedere il visto di conformità ed acquisire l’asseverazione della congruità delle spese[51], si applicano anche agli interventi che beneficiano dell’agevolazione in discorso.

Si rammenta, inoltre, che tra i documenti richiesti per la fruizione del cd. «Ecobonus ordinario», assume rilievo primario l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.), da redigersi dopo l’esecuzione degli interventi al fine di acquisire i dati relativi all’efficienza energetica dell’edificio, nonché la scheda informativa degli interventi realizzati, con ulteriore obbligo di trasmissione all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori[52].

Come innanzi anticipato, la legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) ha altresì prorogato – fino al 2024 – l’agevolazione introdotta dall’articolo 16, comma 2 del d.l. n. 63/2013, convertito, con modificazioni, in legge n. 90/2013, consistente in una detrazione dall’imposta lorda (IRPEF) per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici (cd. «Bonus Mobili ed Elettrodomestici») destinati ad arredare un immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio: l’agevolazione in discorso è, difatti, riconosciuta unicamente ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 del medesimo articolo 16 (ovvero del cd. «Bonus Ristrutturazioni»[53]), anche nell’ipotesi in cui il contribuente abbia scelto – in alternativa alla fruizione diretta della detrazione – di cedere il credito o di esercitare l’opzione per lo sconto in fattura.

Ai fini dell’ottenimento dell’agevolazione de qua è dunque indispensabile realizzare un intervento di recupero del patrimonio edilizio, sia su singole unità immobiliari residenziali, sia su parti comuni di edifici, sempre residenziali[54]; in particolare, l’articolo 1, comma 37, lettera b), numero 2) della legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) ha disposto la sostituzione del secondo comma del citato articolo 16: la disposizione attualmente prevede che a tali contribuenti «è altresì riconosciuta una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori, per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione».

La disposizione prosegue stabilendo che la detrazione in discorso, da ripartire tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo, «spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro per l’anno 2022 e a 5.000 euro per gli anni 2023 e 2024[55]».

Inoltre, «la detrazione spetta a condizione che gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano iniziati a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente a quello dell’acquisto. Qualora gli interventi di recupero del patrimonio edilizio siano effettuati nell’anno precedente a quello dell’acquisto, ovvero siano iniziati nell’anno precedente a quello dell’acquisto e proseguiti in detto anno, il limite di spesa […] è considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente per le quali si è fruito della detrazione».  Ciò significa che, ad esempio,  se con riferimento ad un intervento edilizio iniziato nel 2021 sono già stati acquistati nello stesso anno mobili per 8.000 euro per i quali si richiederà la relativa detrazione del 50%, sugli acquisti che si effettueranno nel 2022 si potrà usufruire di una detrazione calcolata sull’importo massimo di 2.000 euro (10.000-8.000); per gli acquisti del 2022 non spetterà, invece, alcuna detrazione se nel 2021 sono già stati acquistati mobili ed elettrodomestici per un importo pari o superiore ai 10.000 euro[56].

Il comma 2 dell’articolo 16 si chiude prevedendo che «ai fini dell’utilizzo della detrazione dall’imposta, le spese di cui al presente comma sono computate indipendentemente dall’importo delle spese sostenute per i lavori di ristrutturazione che fruiscono delle detrazioni di cui al comma 1».

In ultima analisi, passando alla disamina del cd. «Bonus Verde», occorre preliminarmente evidenziare come tale agevolazione – consistente in una detrazione fiscale per la sistemazione a verde, che ha l’obiettivo di incentivare la riqualificazione ed il miglioramento degli ambienti urbani – sia stata introdotta dalla legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) all’articolo 1, commi 12, 13 e 14: originariamente prevista per l’anno 2018, è stata oggetto di reiterate proroghe; da ultimo, l’articolo 1, comma 38 della legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), nel modificare il citato comma 12, ne ha esteso ulteriormente l’ambito temporale di operatività, prorogandola fino al 2024.

La disposizione richiamata – all’esito delle modifiche in commento – attualmente prevede dunque che «per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi relativi alla[57]:

  1. a) «sistemazione a verde» di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;
  2. b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili».

In ordine ai soggetti beneficiari preme evidenziare che possono usufruire della detrazione in commento tutti i contribuenti assoggettati all’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) che possiedono o detengono l’immobile, sulla base di un titolo idoneo: oltre che dai proprietari, il cd. «Bonus verde» può pertanto essere richiesto altresì da nudi proprietari, titolari di un diritto reale di godimento, locatari o comodatari.

Il successivo comma 13 prevede che la detrazione in discorso spetti anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, «fino ad un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di presentazione della dichiarazione dei redditi». Infine, il comma 14 prevede che «tra le spese indicate nei commi 12 e 13 sono comprese quelle di progettazione e manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi ivi indicati».

La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo da calcolarsi su un ammontare massimo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo: conseguentemente la detrazione massima è di 1.800 euro (36% di 5.000) per immobile; il pagamento delle spese deve avvenire attraverso strumenti che ne consentano la tracciabilità[58].

Con riferimento agli interventi agevolabili, come anticipato, la norma prevede che la detrazione del 36% sia riconosciuta per gli interventi di «sistemazione a verde» delle aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze e recinzioni, con tale espressione intendendosi la fornitura e messa a dimora di piante o arbusti di qualsiasi genere o tipo, la riqualificazione di tappeti erbosi (con esclusione di quelli utilizzati per uso sportivo con fini di lucro), il restauro ed il recupero del verde relativo ai giardini di interesse storico e artistico, oltre alla realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili; inoltre, rientrano tra le spese agevolabili, quelle sostenute per la realizzazione di impianti di irrigazione, di pozzi e per la progettazione e la manutenzione connesse all’esecuzione degli interventi.

Sono invece esclusi dall’agevolazione gli interventi di manutenzione ordinaria annuale di giardini preesistenti sia privati che condominiali (a differenza della manutenzione ordinaria connessa ad un intervento idoneo al «Bonus», che – come appena visto – è ammessa) ed i lavori in economia, effettuati direttamente dal contribuente sul proprio giardino o terrazzo[59].

 

  1. Proroga detrazione per interventi antisismici – Sismabonus ordinario fino al 31.12.2024, fino al 31.12.2025 nei Comuni dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza

In conclusione della presente disamina occorre soffermarsi sulle previsioni della legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) che hanno prorogato le agevolazioni previste in caso di interventi antisismici rientranti nella casistica del cd. «Sismabonus ordinario».

Procedendo ad una breve analisi della disciplina in commento, al fine di individuare gli interventi che beneficiano di tale agevolazione, occorre richiamare il già illustrato elenco di cui al primo comma dell’articolo 16-bis del d.P.R. n. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi)[60] e, segnatamente, la lettera i), la quale individua gli interventi «relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio della suddetta documentazione», specificando che «gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche e all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari».

Orbene, l’articolo 16 del d.l. n. 63/2013, convertito, con modificazioni, in legge n. 90/2013, ai commi da 1-bis ad 1-septies, prevede per tali interventi – al ricorrere di determinati presupposti – delle maggiorazioni della detrazione spettante per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2024: come anticipato, il previgente termine del 31 dicembre 2021 è stato prorogato ad opera dell’articolo 1, comma 37, lettera b) della Legge di Bilancio 2022.

Il cd. «Sismabonus», a mente dei commi 1-bis ed 1-ter del citato articolo 16, consiste in una detrazione dall’imposta lorda nella misura del 50 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle spese sostenute non superiore a 96.000 euro per unità immobiliare per ciascun anno: la detrazione è ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese ed in quelli successivi. Accedono a tale agevolazione gli interventi realizzati su costruzioni adibite ad abitazioni e ad unità produttive, a condizione che gli edifici siano ubicati nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zona 1 e 2), nonché in zona 3: ai fini dell’individuazione delle predette zone occorre far riferimento all’ordinanza del Presidente del Consigli dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2013, pubblicata sul supplemento ordinario n. 72 alla G.U. n. 105 dell’8 maggio 2003.

Il comma 1-quater prevede ulteriori maggiorazioni della detrazione spettante laddove dagli interventi di cui ai commi 1-bis ed 1-ter derivi una riduzione del rischio sismico che comporti il passaggio ad una classe di rischio inferiore ovvero a due classi di rischio inferiori: nel primo caso la detrazione spettante sale al 70 per cento, nel secondo caso sale all’80 per cento.

Il comma 1-quinquies stabilisce, inoltre, che laddove gli interventi di cui al precedente comma 1-quater vengono effettuati su parti comuni degli edifici condominiali, la detrazione d’imposta spetti nella misura del 75 per cento per il passaggio ad una classe di rischio inferiore e dell’85 per cento per il passaggio a due classi di rischio inferiori, fino ad un massimo di 96.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

A ciò si aggiunga l’ulteriore casistica – già illustrata al paragrafo 10 – che prevede una maggiorazione della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica effettuati in zona 1, 2 e 3 che comportino anche la riduzione del rischio sismico.

Occorre inoltre sottolineare che, come previsto dal comma 1-sexies, tra le spese detraibili rientrano anche quelle effettuate per la classificazione e verifica storica degli immobili.

Le detrazioni di cui ai commi da 1-bis a 1-sexies sono usufruibili «anche dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing e che siano costituiti e operanti alla data del 31 dicembre 2013, per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica, nonché dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci» (comma 1-sexies.1).

Il comma 1-septies, infine, disciplina il cd. «Sismabonus Acquisti», previsto in favore degli acquirenti di immobili antisismici, stabilendo che qualora gli interventi di cui al comma 1-quater siano realizzati nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 «mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento» e siano «eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro trenta mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva alienazione dell’immobile, le detrazioni dall’imposta di cui al primo e al secondo periodo del medesimo comma 1-quater spettano all’acquirente delle unità immobiliari, rispettivamente nella misura del 75 per cento e dell’85 per cento del prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare»: anche tale agevolazione deve intendersi prorogata fino al 2024 in forza del rinvio al comma 1-quater che a sua volta rinvia ai commi 1-bis ed 1-ter[61].

Occorre poi segnalare che in deroga a quanto previsto dai commi 1-quinquies, terzo, quarto e quinto periodo, e 1-septies, secondo e terzo periodo, le disposizioni contenute nell’articolo 121 del cd. «Decreto Rilancio» relative alle opzioni per lo sconto sul corrispettivo e per la cessione del credito si applicano anche con riferimento agli interventi in discorso[62].

Tanto esposto, occorre richiamare quanto già illustrato in apertura della presente disamina, rammentando che il comma 4 dell’articolo 119 del cd. «Decreto Rilancio» ha elevato la detrazione per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del d.l. n. 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90/2013, al 110 per cento (cd. «Super-Sismabonus») per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, ferma la possibilità di proroga di cui si è già parlato[63].

Con riferimento al cd. «Super-Sismabonus acquisti», occorre segnalare che, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la risposta ad istanza di interpello n. 57 del 2022, «affinché gli acquirenti persone fisiche di unità immobiliari residenziali possano beneficiare del superbonus per l’acquisto di case antisismiche, è necessario che l’atto di acquisto relativo agli immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro il 30 giugno 2022»: conseguentemente l’agevolazione risulta fruibile nella misura del 110 per cento fino al 30 giugno 2022 e con le aliquote ordinarie del 75 per cento e dell’85 per cento fino al 2024[64].

In questa sede, inoltre, preme evidenziare nuovamente che, a mente del comma 8-ter dell’articolo 119 – introdotto dalla Legge di Bilancio 2022[65] – per gli interventi effettuati nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, il cd. «Superbonus» potrà essere fruito nella misura del 110 per cento sino al 31 dicembre 2025[66].

In conclusione si rileva che la differenza principale dell’agevolazione di cui al cd. «Super-Sismabonus» rispetto al cd. «Sismabonus ordinario» non risiede solamente nella proroga temporale di alcune scadenze, ma anche nella diversità dei requisiti previsti e degli adempimenti richiesti[67]: in particolare, il cd. «Super-Sismabonus» elimina il sistema premiante basato sul passaggio ad una o più classi di rischio sismico inferiori, fermo restando l’obbligo di effettuare l’intervento su un edificio ubicato in zona sismica 1, 2 o 3[68].

[1] Su cui cfr. par.10 in tema di cd. «Ecobonus ordinario».

[2] Per i requisiti tecnici che gli interventi trainanti e trainati devono rispettare ai fini della fruizione delle agevolazioni in commento si rinvia alle ulteriori disposizioni dell’articolo 119.

[3] Guida «Superbonus 110%», Lavori Pubblici (in www.lavoripubblici.it).

[4] Tali opzioni sono dettagliate all’articolo 121 su cui cfr. paragrafo 3.

[5] Articolo 1, comma 28, lettera a), legge n. 234/2021.

[6] I commi 1-ter e 4-quater prevedono che nei Comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi previsti, rispettivamente, dal comma 1 (cd. «Super-Ecobonus») e dal comma 4 (cd. «Super-Sismabonus»), spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione; il comma 4-ter prevede che «i limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno 2022, sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77 , nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive».

[7] Salvo quanto previsto al comma 10, a mente del quale le persone fisiche di cui al comma 9, lettere a) e b), possono beneficiare delle detrazioni di cui ai commi da 1 a 3 per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio.

[8] La legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022), all’articolo 1, comma 41, ha abrogato il d.l. n. 157/2021 (cd. «Decreto Anti-frodi»), disponendo che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo; contestualmente ne ha recepito i contenuti nei commi da 30 a 36.

[9] Si tratta degli interventi che usufruiscono del cd. «Bonus Ristrutturazioni», si cui cfr. par. 9. In questa sede preme segnalare che anche tale lettera è stata modificata dall’articolo 1, comma 29, lettera c), della Legge di Bilancio 2022, che ha incluso  nell’ambito di applicazione della disciplina in commento gli interventi di cui alla lettera d) del d.P.R. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi), ovvero quelli relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune, oltre a quelli già compresi di cui alla lettera a) e b) del medesimo Testo unico.

[10] Su cui cfr. par. 10.

[11] Su cui cfr. par. 11.

[12] Su cui cfr. par. 8.

[13] Lettera aggiunta dall’articolo 1, comma 42, lettera b), della legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022): si tratta di un nuovo bonus edilizio inserito dalla Legge Di Bilancio 2022 su cui cfr. paragrafo 7.

[14] Ferme restando le previsioni concernenti il prolungamento dell’efficacia temporale dei singoli «Bonus» – di cui si tratterà nel proseguo – che stabiliscono delle scadenze differenziate per ciascuno di essi: si rammenta, infatti, che il cd. «Bonus Facciate» allo stato risulta prorogato fino al 2022 ed il «Bonus» per gli interventi relativi al superamento ed all’eliminazione delle barriere architettoniche di cui all’articolo 119-ter del cd. «Decreto Rilancio» attualmente è previsto per l’anno 2022 (sul punto cfr. A. Menghi, P. Ceroli «Legge di Bilancio 2022 – Guida completa alle misure economiche della legge 234», IlSole24Ore).

[15] L’articolo 28 del cd. «Decreto Sostegni-ter» prevede inoltre un’analoga disciplina per la cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19, di cui all’articolo 122 del cd. «Decreto «Rilancio».

[16] Prot. n. 2022/37381.

[17] Cfr. Comunicato stampa Agenzia delle Entrate del 3 febbraio 2022: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/cs-3-febbraio-2022

[18] Per l’attuazione delle disposizioni di cui al suddetto articolo cfr. Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 1° dicembre 2021.

[19] Si rammenta che l’articolo 122 del cd. «Decreto Rilancio» ha ad oggetto la cessione dei crediti d’imposta riconosciuti da provvedimenti emanati per fronteggiare l’emergenza da COVID-19.

[20] Cfr. A. Menghi, P. Ceroli «Legge di Bilancio 2022 – Guida completa alle misure economiche della legge 234», IlSole24Ore.

[21] Si tratta di: «a) gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti, dei ragionieri e dei periti commerciali e dei consulenti del lavoro» e «b) i soggetti iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria».

[22] Comma modificato dall’articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1), del d.l. n. 157/2021 (cd. «Decreto Anti-frodi») e dall’articolo 1, comma 28, lettera h), della legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022).

[23] Comma inserito dall’articolo 1, comma 1, lettera b), numero 1) del d.l. 157/2021 (cd. «Decreto Anti-frodi») allo scopo di ridurre il fenomeno delle frodi legate alle agevolazioni in commento e successivamente sostituito dall’articolo 1, comma 29, lettera b), della legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022).

[24] Una copia dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).

[25] Tale norma sarà oggetto di specifica trattazione nel par. 6, in relazione alle disposizioni inerenti ai prezzari da utilizzare ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese, oggetto di modifica da parte della Legge di Bilancio 2022.

[26] Ferme restando, ovviamente, le ulteriori asseverazioni già richieste dalla normativa di riferimento di ciascun «Bonus» ai fini della relativa fruizione.

[27] A. Menghi, P. Ceroli «Legge di Bilancio 2022 – Guida completa alle misure economiche della legge 234», IlSole24Ore.

[28] Su cui cfr. par. 8.

[29] Cfr. A. Menghi, P. Ceroli «Legge di Bilancio 2022 – Guida completa alle misure economiche della legge 234», IlSole24Ore.

[30] Cfr. par. 8.

[31] Cfr. A. Menghi, P. Ceroli «Legge di Bilancio 2022 – Guida completa alle misure economiche della legge 234», IlSole24Ore.

[32] https://www.mite.gov.it/comunicati/pnrr-mite-ministro-cingolani-firma-decreto-su-tetti-massimi-interventi-superbonus

[33] Su cui cfr. par. 9.

[34] Cfr. par. 1 e 2.

[35] https://www.lavoripubblici.it/news/bonus-75-a-chi-elimina-barriere-architettoniche-nuova-detrazione-fiscale-2022-27464

[36] https://www.ediltecnico.it/97637/bonus-75-abbattimento-barriere-architettoniche/

[37] Nel caso in esame il beneficio era stato richiesto per un immobile settecentesco, «Villa Fourquet», dichiarato di particolare interesse storico, per la sua posizione ed estensione, situato nell’area dello Scudillo/Rione Sanità a Napoli e ricadente in zona omogenea F; l’amministrazione comunale aveva denegato la certificazione attestante l’assimilabilità alla zona A di cui alla Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 2/E del 2020 così come chiarita dalla risposta n. 182 dell’Agenzia delle Entrate, poiché – essendo il Comune di Napoli dotato di strumento urbanistico – aveva ritenuto mancante «il presupposto di riferimento per richiedere l’assimilabilità»: dalla sentenza emerge invero che per il T.A.R. campano, alla luce dei richiamati passaggi della Circolare de qua, il Comune di Napoli avrebbe «potuto precisare se Villa Fourquet, anche tenuto conto delle sue caratteristiche storico-architettoniche, poteva essere assimilata agli edifici di cui alle zone espressamente incluse nella normativa definite e se l’area di Salita Scudillo su cui insiste, rientrava tra “le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi” e non limitarsi ad identificare la zona per come emergente dallo strumento urbanistico vigente in cui il complesso immobiliare si trova, soffermandosi sulle trasformazioni urbanistiche consentite per detta zona, che restano impregiudicate».

[38] T.A.R. Napoli (Campania), sez. IV, 09/07/2021, n. 4770.

[39] Circolare n. 2/E del 2020 Agenzia delle Entrate.

[40] Circolare n. 2/E del 2020 Agenzia delle Entrate, punto 3 «Detrazione spettante».

[41] Come stabilito dall’articolo 1, comma 29 della Legge di Bilancio 2022, che ha inserito il comma 1-ter all’articolo 121 del cd. «Decreto Rilancio», le disposizioni attinenti al visto di conformità ed all’asseverazione della congruità delle spese in caso di cessione del credito o di cd. «sconto in fattura» non si applicano alle opere già classificate come attività edilizia libera e agli interventi di importo inferiore ai 10.000 euro, «fatta eccezione per gli interventi di cui all’articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160»: gli interventi che beneficiano del cd. «Bonus Facciate», pertanto, debbono ritenersi sempre soggetti ai suddetti adempimenti.

[42] Per le definizioni degli interventi edilizi si rinvia all’articolo 3 del d.P.R. 380/2001, il quale distingue tra «a) interventi di manutenzione ordinaria», «b) interventi di manutenzione straordinaria», «c) interventi di restauro e risanamento conservativo», «d) interventi di ristrutturazione edilizia», oltre ad interventi di nuova costruzione di cui alla lettera e) e di ristrutturazione urbanistica di cui alla lettera f).

[43] Cfr. par. 7.

[44] In ordine alle maggiori detrazioni previste per gli interventi di cui alla lettera i), cfr. par. 11 in tema di «Sismabonus ordinario» e par. 1 in tema di «Super-Sismabonus».

[45] In ordine al cd. «Bonus mobili ed elettrodomestici», collegato alla fruizione dell’agevolazione in discorso, cfr. par. 10.

[46] A partire dal 2012, con il d.l. 83/2012 (cd. «Decreto Sviluppo»), la detrazione fiscale del 36% è stata temporaneamente elevata al 50% ed il tetto di spesa incentivabile innalzato da 48.000 euro a 96.000 euro: la maggiorazione dell’incentivo previsto per gli interventi di cui al primo comma dell’articolo 16-bis del d.P.R. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi)  – inizialmente concessa dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013 – è stata successivamente e reiteratamente prorogata di anno in anno; la Legge di Bilancio 2022 ha fissato il termine ultimo per fruire di tale maggiorazione al 31 dicembre 2024.

[47] «Guida alle detrazioni fiscali per la ristrutturazione edilizia», Edilportale.com.

[48] Cfr. par. 3.

[49]   Il D.L. 157/2021 (cd. «Decreto Anti-frodi» è stato abrogato dall’articolo 1, comma 41, della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), disponendo anche che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo d.l. n. 157/2021.

[50] Articolo 16, comma 2-bis, d.l. 63/2013, convertito, con modificazioni, in legge n. 90/2013.

[51] Salve le esclusioni già richiamate.

[52] «Guida alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici», Edilportale.com.

[53] Su cui cfr. par. 9.

[54] Guida «Bonus mobili ed elettrodomestici», Agenzia delle Entrate (agg. Gennaio 2022).

[55] Il limite era pari a 16.000 euro per gli acquisti effettuati nel 2021.

[56] Guida «Bonus mobili ed elettrodomestici», Agenzia delle Entrate (agg. Gennaio 2022).

[57] Alinea modificato dall’articolo 1, comma 68, della legge n. 145/2018; dall’articolo 10, comma 1, del d.l. n. 162/2019, convertito, con modificazioni dalla legge n. 8/2020; dall’articolo 1, comma 76, della legge n. 178/2020 e successivamente dall’articolo 1, comma 38, della legge n. 234/2021.

[58] https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/bonus-verde/infogen-bonus-verde-cittadini

[59] «Guida al Bonus Verde», Edilportale.com

[60] Cfr. par. 9: si rammenta che l’articolo 16-bis del d.P.R. n. 917/1986 (Testo unico delle imposte sui redditi) prevede per questi interventi una detrazione del 36%, da ripartire in 10 quote annuali, su un importo massimo di spesa di 48.000 euro; il cd. «Sismabonus» consiste – per l’appunto- in una maggiorazione di tale agevolazione.

[61] A. Menghi, P. Ceroli «Legge di Bilancio 2022 – Guida completa alle misure economiche della legge 234», IlSole24Ore.

[62] Ai sensi della lettera c), comma 2, dell’articolo 121 del cd. «Decreto Rilancio» che ricomprende – in deroga a quanto previsto dalla normativa in commento – gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies del d.l. n. 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 90/2013.

[63] Cfr. par. 1 e 2.

[64] https://www.idealista.it/news/finanza/fisco/2022/02/14/157739-sismabonus-acquisti-ecco-qual-e-la-scadenza-nel-2022

[65] Comma inserito dall’articolo 1, comma 28, lettera f), della legge n. 234/2021.

[66] Cfr. par. 2.

[67] https://www.confcommercio.it/-/sismabonus

[68] https://www.lavoripubblici.it/news/Sismabonus-e-Supersismabonus-le-spese-da-portare-in-detrazione-25447