Regolamento di competenze in materia di aree oggetto di sdemanializzazione del demanio idrico e lacuale. Nota a Corte Suprema di Cassazione (Sezione Sesta Civile -2) ordinanza n. 37235/2021, pubblicata in data 29.11.2021.

La vertenza in esame attiene un giudizio promosso dallo Studio Legale Bruno Bianchi & Partners avanti alla Suprema Corte di Cassazione contro una sentenza resa dal Tribunale di Sondrio in cui lo stesso aveva dichiarato il proprio difetto di competenza in favore del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche in relazione alla domanda di accertamento dell’acquisto della proprietà per intervenuta usucapione di un’area oggetto di sdemanializzazione dal demanio lacuale, senza pronunciarsi in alcun modo sul merito della domanda proposta.

La predetta sentenza è stata impugnata avanti alla Suprema Corte di Cassazione con il regolamento necessario di competenza ove è stato rilevato che erroneamente il Tribunale di Sondrio aveva accolto l’eccezione preliminare di incompetenza del giudice adito sollevata dall’Agenzia del Demanio secondo cui le domande attoree avrebbero dovuto essere proposte avanti il Tribunale delle Acque Pubbliche nelle forme previste dal R.D. 11/12/1933 n. 1775, a mente del quale ad esso appartengono “tutte le controversie intorno alla demanialità delle acque, i limiti dei corsi o bacini, loro alveo e sponde, le controversie aventi ad oggetto qualunque diritto relativo alle derivazioni o utilizzazioni di acqua pubblica e le controversie, di qualunque natura, riguardanti l’occupazione totale o parziale, permanente o temporanea di fondi […].”

Contrariamente, la deducente difesa aveva sostenuto e argomentato che tale conclusione fosse erronea in quanto la ratio della norma di  istituzione dei suddetti organi specializzati della giurisdizione ordinaria (R.D. n. 1775/1933) non è quella di rimettere alla cognizione di essi indistintamente tutte le controversie attinenti direttamente o indirettamente al regime delle acque pubbliche, degli alvei e delle sponde, bensì di rimettervi solo le specifiche controversie indicate nella norma in quanto implicanti la necessità di particolari conoscenze tecniche per la soluzione dei particolari problemi tecnici che vi si riconnettono. Pertanto, la sentenza citata ha scorrettamente dichiarato il difetto di competenza poiché l’occupazione ed il possesso di parte attrice erano stati esercitati su un’area censita quale demaniale, ma ormai priva della funzione di pubblica utilità. Infatti, pur affermandosi che il terreno conteso costituiva un tempo l’alveo di un corso d’acqua, esso aveva definitivamente cessato di farne parte essendo inglobato nella proprietà attorea e utilizzato in via esclusiva dalla medesima da oltre un ventennio.

A sostegno di quanto articolato si è riportato quanto conclamato da pacifica giurisprudenza secondo la quale “la demanialità di un terreno, che sia interessato dallo scorrimento delle acque pubbliche di un fiume, discende dalla funzione che esso assume di supporto e contenimento del fiume medesimo, e, quindi, viene automaticamente meno, in conseguenza di fenomeni naturali, quando questi non abbiano carattere transitorio (come fenomeni di “piena” e di “magra”), e determinano in via irreversibile la cessazione di quella funzione. Ciò si verifica nel caso del ritiro delle acque da una riva verso l’altra, ovvero nel caso dell’abbandono dell’alveo […]”. (Cfr. Cassazione Civile, sez. II, n. 10607 del 1991).

Ciò posto, la controversia avente ad oggetto la titolarità di un terreno che, pacificamente, faceva un tempo parte del demanio delle acque, ma che risulta abbandonato dalle acque da molti anni, non ponendo alcuna questione, ai fini del decidere, in ordine alla determinazione dei limiti dell’alveo e delle sponde, ovvero alla qualificazione dello stesso come alveo, sia con riferimento al passato che al presente, appartiene alla competenza per materia del Tribunale ordinario e non a quella del Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche. (Cass. Ord. n. 18333 del 2006; Cass. n. 1916)

Tale prospettazione è stata successivamente condivisa dalla Suprema Corte di Cassazione nell’ordinanza in esame ove, contrariamente a quanto affermato dal Tribunale di Sondrio nella sentenza impugnata e aderendo, altresì, specularmente alla tesi formulata e argomentata nel ricorso dallo Studio, è stato ritenuto che, non essendo in discussione che l’area rivendicata non è più soggetta allo scorrimento di acque e non venendo pertanto in rilievo una sua attuale demanialità idrica, la competenza spetta al Tribunale di Sondrio in quanto la causa attiene unicamente la soluzione di questioni giuridiche inerenti il possesso della medesima.

Conseguentemente, la Corte ha accolto il ricorso promosso dallo Studio Legale Bruno Bianchi & Partners e ha cassato il provvedimento declinatorio rimettendo le parti innanzi al Tribunale dichiarato competente.