La sentenza oggetto della presente trattazione inerisce un giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale dell’art. 40-bis della legge della Regione Lombardia 11 marzo 2005, n. 12, (Legge per il governo del territorio) come introdotto dall’art. 4, comma 1, lettera a), della legge della Regione Lombardia 26 novembre 2019, n. 18.
Nello specifico, il Tribunale rimettente, che nel caso di specie era il TAR Lombardia, era stato adito da alcune società, che avevano impugnato la deliberazione del Consiglio comunale di Milano con cui era stato approvato il PGT, perché alcuni immobili di loro proprietà erano stati individuati come «edifici abbandonati e degradati» dalla tavola “R10 Carta del consumo di suolo” allegata al piano delle regole del medesimo PGT e, per l’effetto, sottoposti alla disciplina contenuta nell’art. 11 delle relative norme di attuazione (NdA).
In relazione al predetto procedimento, il TAR Lombardia aveva ritenuto assorbente il motivo di ricorso con il quale era stato dedotto il contrasto dell’atto impugnato con l’art. 40-bis l.r. 12/2005, introdotto dall’art. 4, comma 1, lettera a), della l.r. 18/2019, che aveva dettato una disciplina della materia contrassegnata dall’«identico perimetro applicativo» del richiamato art. 11 delle NdA del piano delle regole.
Nello specifico, il TAR Lombardia aveva ritenuto che l’articolo 40-bis l.r. 12/2005, introdotto dall’art. 4, comma 1, lettera a), della l.r. 18/2019, si ponesse in contrasto con plurimi parametri costituzionali (artt. 3, 5, 97, 114, secondo comma, 117, commi secondo, lettera p, terzo e sesto, e 118 Cost.), poiché il legislatore regionale avrebbe introdotto una disciplina per il recupero degli immobili abbandonati e degradati che comprimeva illegittimamente, da più angolazioni, la potestà pianificatoria comunale, essenzialmente in ragione della sua portata temporalmente indefinita, dell’assolutezza delle sue prescrizioni e dell’assenza di una procedura di interlocuzione con i Comuni.
Ciò detto, le predette questioni sono state ritenute fondate dalla Corte costituzionale, la quale, nello specifico, ha ritenuto che l’art. 40-bis della l.r. 12/2005, introdotto dall’art. 4, comma 1, lettera a), della l.r. 18/2019, si ponesse in violazione del combinato disposto dell’art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., relativamente alla competenza esclusiva statale sulle funzioni fondamentali dei Comuni, e degli artt. 5 e 118, primo e secondo comma, Cost., in riferimento al principio di sussidiarietà verticale; difatti, la disposizione in esame non faceva residuare in capo ai Comuni alcun reale spazio di decisione, con l’effetto di farli illegittimamente scadere a meri esecutori di una scelta pianificatoria regionale, per questo lesiva dell’autonomia comunale presidiata dall’art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., oltre che del principio di sussidiarietà verticale di cui al combinato disposto degli artt. 5 e 118, commi primo e secondo, Cost.
Più in generale, l’imposizione ai Comuni, per di più al di fuori di qualsiasi procedura di raccordo collaborativo, di una disciplina quale quella in esame alterava i termini essenziali di esercizio della funzione pianificatoria.
D’altra parte, la Corte Costituzionale ha preso in considerazione altresì specificatamente il comma 11-quinquies dell’art. 40-bis l.r. 12/2005, introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera m), l.r. 11/2021, il quale aveva stabilito che il contenuto originario dell’art. 40-bis continuasse ad applicarsi alle richieste di titolo abilitativo volte al recupero di immobili dismessi presentate, prima dell’entrata in vigore della predetta l.r. 11/2021, dai titolari di immobili già individuati come tali negli strumenti urbanistici comunali.
Conseguentemente, la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 40-bis l.r. 12/2005, introdotto dall’art. 4, comma 1, lettera a), l.r. 18/2019, nel testo vigente prima dell’entrata in vigore della l.r. 11/2021 e, in via conseguenziale, ai sensi dell’art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), ha dichiarato altresì l’illegittimità costituzionale del comma 11-quinquies dell’art. 40-bis l.r. 12/2005, introdotto dall’art. 1, comma 1, lettera m), l.r. 11/2021.