La nuova formulazione dell’articolo 40-bis della L.R. n. 12/2005 dopo la L.R. n. 11/2021

Con l’entrata in vigore della L.R. n. 11/2021 il Legislatore regionale ha inteso modificare l’art. 40-bis della L.R. n. 12/2005 intervenendo sugli aspetti di maggiore criticità che gli operatori giuridici avevano già individuato nella previgente versione della norma, ossia quelle tematiche che hanno portato la II Sezione del T.A.R. d Milano, con le ordinanze n. 371 e 372 del 10 febbraio 2021, a sottoporre la questione di legittimità costituzionale dell’articolo de quo alla Corte Costituzionale per una serie di articolate considerazioni che, per semplicità, possono ricondursi ad alcuni profili di disuguaglianza e irragionevolezza oltre alla potenziale violazione del riparto di competenze tra i vari livelli dell’apparato amministrativo.

Alla luce di quanto sopra il Legislatore Regionale ha pertanto ritenuto opportuno eliminare la gran parte degli automatismi che la previgente versione dell’art. 40-bis accordava agli immobili individuati quali patrimonio edilizio dismesso ripristinando, in capo ai Comuni, il potere di modulare, anche in termini strettamente percentuali, i benefici applicabili agli immobili in questione.

Peraltro, a differenza di quanto previsto in precedenza, è stato eliminato il criterio della popolazione (20.000 abitanti) per determinare la possibilità per i Comuni di limitare l’operatività della normativa, ripristinando l’uguaglianza tra Enti che, tra i vari altri motivi, ha condotto la previgente versione dell’art. 40-bis avanti al Giudice delle Leggi.

Se da un lato la nuova disciplina appare certamente più restrittiva dall’altro, a fronte di tale ridimensionamento, il Legislatore regionale ha inteso ampliare la platea di riferimento dell’art. 40-bis riducendo (dai cinque previsti in precedenza) ad un solo anno di dismissione il requisito temporale per accedere alla disciplina in esame, prescrivendo peraltro stringenti criteri per escludere – da parte dei Comuni – l’applicazione dei benefici normativi, vietando inoltre l’esclusione generalizzata di parti di territorio ricadenti nel tessuto urbano consolidato o comunque urbanizzato.

Da ultimo, a fronte della recente modifica, il Legislatore Regionale ha infine fissato al 31.12.2021 il termine ultimo concesso ai Comuni per provvedere all’assunzione degli atti di cui alla L.R. n. 18/2019, determinando però, in questo modo, un ulteriore slittamento dell’effettiva applicazione della normativa sulla rigenerazione urbana, posticipando nuovamente per i privati il termine per attivarsi (a mezzo di apposita perizia asseverata giurata) in caso di inerzia da parte degli Enti locali.