Violazione dei parametri urbanistici

La violazione dei parametri urbanistici non consente l’applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella demolitoria ex art. 34 comma 2 del D.P.R. 380/2001

La vicenda in esame trae origine dalla comunicazione di chiusura di un procedimento sanzionatorio inviata dal Comune, dal quale gli assistiti dello studio evincevano l’applicazione della sanzione pecuniaria in luogo di quella sanzionatoria, nei confronti di una società immobiliare proprietaria di un terreno confinante sul quale sono in fase di edificazione tre fabbricati.

I ricorrenti dopo avere segnalato all’Ufficio Tecnico competente che uno degli edifici in costruzione non rispettava l’altezza massima consentita prevista dalla normativa, solo all’esito della chiusura del procedimento conosceva della decisione dell’amministrazione di applicazione della sanzione pecuniaria di cui all’art. 34, comma 2, del Testo Unico per opere eseguite in parziale difformità che non possono essere demolite senza pregiudizio della parte conforme di edificio.

Secondo i motivi di impugnazione dedotti nel ricorso, l’Amministrazione Comunale avrebbe erroneamente valutato i presupposti per l’applicazione della sanzione pecuniaria, rispetto al diverso regime demolitorio; l’ente, infatti, ritiene che le difformità riscontrate non costituiscano variazione essenziale ex. art. 32 del D.P.R. 380/2001 ed art. 54, comma 1, della L:R. 12/05.

Si rileva che, secondo la pressoché univoca giurisprudenza amministrativa, la variazione incidente sui parametri urbanistici, quale è quello dell’altezza massima consentita, non possa essere considerata variante in corso d’opera ma, al contrario, comportando un concreto incremento di volume edilizio, configura una variante a permesso di costruire con la conseguente applicazione dell’art. 32 Testo Unico.

Sono state altresì evidenziate altre opere edilizie da considerarsi “variazione essenziale”, e soggette pertanto alla sanzione demolitoria, quali la realizzazione di un solaio di copertura “in piano” anziché a “falde inclinate”, da considerarsi organismo edilizio integralmente diverso da quello oggetto del titolo edilizio, la realizzazione di un locale sottotetto con vani distinti e comunicanti con il piano sottostante con una scala interna, quindi computabile ai fini della volumetria in quanto da considerarsi locali destinati ad abitazione.

L’art. 34 D.P.R. n. 380/01 dispone che quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente responsabile applica la sanzione pecuniaria; ciò presuppone, dapprima, che l’Amministrazione verifichi tutti gli aspetti pregiudizievoli che potrebbero scaturire dalla demolizione.

Il medesimo articolo, ai sensi del quale non può disporsi la rimozione dell’opera abusiva quando la demolizione rechi grave pregiudizio alla parte assentita riguarda le ipotesi di difformità parziale e non il caso in cui sia stato realizzato un organismo edilizio del tutto nuovo, quale quello oggetto di censura, che integra una nuova costruzione ai sensi dell’art. 3, lettera e), del citato Testo Unico.