Variante PII – competenza Consiglio Comunale

L’adozione di una variante al Piano Integrato di Intervento è di competenza del Consiglio Comunale se non risulta conforme al Piano di Governo del Territorio.

La vicenda in esame, oggetto di un ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia è inerente la delibera di giunta comunale con la quale viene adottata una variante ad un Piano Integrato di Intervento, asseritamente conforme al Piano di Governo del Territorio.

Deve premettersi che la disciplina relativa all’adozione di piani attuativi e loro variante è contenuta, in primis, nel Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali il quale, all’art. 42, attribuisce al Consiglio Comunale la competenza in materia di piani territoriali ed urbanistici, di programmi annuali e pluriennali e e per la loro attuazione, nonché in merito ad eventuali deroghe ad essi.

Inoltre, la legge urbanistica regionale n. 12/2005, al suo art. 14 comma 1, recita che nei comuni sino a 15.000 abitanti, quale quello in parola, i piani attuativi e le loro varianti, conformi alle previsioni degli atti di PGT, sono adottati dal Consiglio Comunale.

Una deroga alle sopra indicate norme è stata introdotta dal D.L. Sviluppo n. 70 del 13.05.2011, attribuendo alla Giunta Comunale la competenza per l’approvazione dei piani attuativi conformi allo strumento urbanistico vigente; quanto sopra purché i contenuti degli stessi siano conformi alle previsioni dello strumento urbanistico generale vigente, caratteristica che non è rinvenibile nella variante del piano attuativo adottata dalla deliberazione di giunta impugnata.

Le prescrizioni contenute nello strumento attuativo, infatti, emenderebbero in misura consistente in contenuti del PGT, tali da configurare interferenze importanti all’assetto urbanistico-edilizio con effetto di variante non conforme la cui competenza, pertanto, è da ricondursi all’organo consigliare.

Quanto sopra rileva, altresì, alla luce della qualifica di consigliere comunale del ricorrente il quale censura il provvedimento impugnato in quanto lesivo del proprio jus ad officium; la variante de quo doveva, infatti, essere adottata con la procedura ordinaria di cui al suddetto art. 14 della L.R. 12/05.

La lesione dell’interesse connesso alle prerogative del consigliere comunale, della propria sfera giuridica e della propria posizione quale componente del Consiglio Comunale, comporta, per pacifica giurisprudenza, la legittimazione ad agire dello stesso a difesa del proprio munus.

Un ulteriore profilo di illegittimità della delibera oggetto di impugnazione attiene al mancato espletamento del procedimento di VAS o, quantomeno, al procedimento di verifica di assogettabilità della variante de qua al vaglio in punto di compatibilità ambientale.