Ricorso urbanistica

L’atto in esame è un ricorso presentato al Tar Lombardia, sede di Milano, con il quale è stato impugnato il provvedimento di intimazione alla demolizione “della parte di immobile compresa nella fascia di rispetto di mt. 10,00 dal corso d’acqua calcolata dal limite di proprietà (recinzione)” disposto dal responsabile dell’area tecnica del Comune sul quale insiste l’immobile.

Più specificamente i ricorrenti, previa comunicazione al comune prevista dal regolamento Edilizio, installavano sul proprio terreno una serra a vetri amovibili destinata a copertura stagionale dell’orto famigliare, che è stata fatta oggetto di successiva istanza per titolo abilitativo in sanatoria a seguito di ordinanza di demolizione da parte dell’Amministrazione Comunale, nella quale veniva altresì ordinata la demolizione di porzione di immobile ritenuta compresa in fascia di rispetto da corso d’acqua.

Un primo motivo di impugnazione riguarda il profilo dell’eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, ex artt. 3 e 6 della Legge 241/90, in quanto l’Amministrazione Comunale non indica i presupposti di fatto che hanno determinato la decisione; infatti non vi è traccia alcuna di attività istruttoria che sia stata posta in essere per verificare in loco lo stato dei fatti e per consentire un contraddittorio con i proprietari dell’immobile.

Viene censurata inoltre la violazione e falsa applicazione dell’art. 2, comma 6, della L.R. 93 del 1980, l’eccesso di potere e, ancora, il difetto di istruttoria in relazione alla qualificazione dell’opera: infatti si è reso evidente che l’intervento edilizio in oggetto era ammesso dal Regolamento Edilizio vigente all’epoca della realizzazione dell’opera e che la L.R. 93/1980 “Norme in materia di edificazione nelle zone agricole” stabiliva che non necessitava di alcun titolo abilitativo la realizzazione di coperture stagionali destinate e proteggere le colture.

L’Amministrazione Comunale incorre altresì nel vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria anche laddove ritiene necessario il conseguimento del condono per sanare l’opera in quanto l’art. 33 della L.R. 12/2005, che sostituisce ed abroga la L.R. 93/1980, stabilisce che possono essere eseguiti senza titolo abilitativo, rientrando tra le attività qualificate di edilizia libera, le coperture stagionali destinate a proteggere le colture (comma 1, lettera d).

Dott.ssa Loretta Davanzo