PGT, inammissibile il ricorso collettivo

Inammissibile il ricorso collettivo avverso gli atti di PGT se non vi è identità di situazioni sostanziali e processuali

L’attività dello studio legale è stata richiesta dal controinteressato ai fini della costituzione in giudizio in un ricorso proposto avverso gli atti di adozione ed approvazione di un Piano di Governo del Territorio.

L’impugnazione era stata proposta in forma collettiva da una pluralità di soggetti il cui interesse all’ottenimento della pronuncia a loro favorevole non era unitario ed omogeneo; in particolare, alcuni ricorrenti impugnavano il PGT nella loro qualità di consiglieri comunali, violando il principio consolidato in giurisprudenza secondo il quale la legittimazione ad impugnare degli stessi sussiste esclusivamente quando vengano in rilievo atti incidenti in via diretta le funzioni relative all’incarico rivestito.

Nel processo amministrativo, infatti, la legittimazione al ricorso presuppone la titolarità di un interesse sostanziale, personale e diretto e, pertanto, ogni domanda deve essere fatta valere individualmente dal singolo titolare della situazione giuridica soggettiva ritenuta lesa dall’atto impugnato.

A tale principio generale è possibile derogare esclusivamente nel caso in cui i ricorrenti vantino identità di situazioni sostanziali e processuali, presupposto imprescindibile per l’ammissibilità del cumulo soggettivo delle domande.
Ciò significa che le domande giudiziali proposte devono essere identiche nell’oggetto, il contenuto degli atti impugnati deve essere il medesimo ed identici devono risultare anche i motivi di censura.

Tale deroga non ha trovato riscontro nel ricorso collettivo in commento, con il quale è stato impugnato il medesimo PGT vantando posizioni giuridiche soggettive disomogenee e manifestando differenziati interessi all’annullamento dello stesso piano. Tali rilievi sono stati oggetto di articolate deduzioni negli atti difensivi depositati dallo studio per conto del proprio cliente, consentendo in tal modo di ottenere dal giudice la declaratoria di inammissibilità del ricorso proposto.