L’inserimento di un PII nel Piano delle Regole elude la VAS

Piano di Governo del Territorio: l’inserimento di un PII nel Piano delle Regole elude la procedura di Valutazione Ambientale Strategica

L’attività dello studio è dedicata nuovamente all’impugnazione degli atti di pianificazione di un PGT il quale è censurabile per eccesso di potere in quanto irrazionale, illogico e manifestamente irragionevole.

L’amministrazione pianificatrice, infatti, nel prevedere un Piano Integrato di Intervento in ambiti di tessuto consolidato (regolati nel Piano delle Regole il quale non è soggetto a VAS), elude di fatto la procedura di VAS, in quanto la stessa è preordinata al Documento di Piano, nel quale sono disciplinati gli ambiti di trasformazione.

Le modalità, inoltre, con le quali l’Amministrazione pianificatrice ha individuato l’autorità competente per la V.A.S. parrebbero viziate, in quanto la stessa deve essere individuata a monte, o contestualmente, all’avvio del procedimento del P.G.T. e non successivamente.

L’autorità V.A.S., quale strumento di valutazione delle scelte di programmazione e pianificazione, ha la finalità di perseguire la salvaguardia, la tutela ed il miglioramento della qualità dell’ambiente, ed è a garanzia di tali obiettivi che la scelta dell’autorità competente deve anticipare ogni singolo procedimento di pianificazione, mediante l’attribuzione ex ante delle relative competenze.

Il PGT oggetto di impugnazione è, altresì, caratterizzato da violazione e falsa applicazione della normativa inerente la previsione delle esigenze di edilizia residenziale pubblica come standard urbanistico, avendo omesso di specificarne il fabbisogno quantitativo.

E’ la pianificazione comunale, infatti, che deve occuparsi della localizzazione ed individuazione di ambiti a finalità sociali, da inserire nel piano come standard urbanistico, dopo avere individuato tutti gli elementi indispensabili a valutare il fabbisogno locale di edilizia residenziale pubblica.

Le evidenziate censure degli atti di pianificazione sono, altresì, l’evidente risultato della omessa, ed ineludibile, attività istruttoria che avrebbe consentito all’ente una puntuale analisi del proprio territorio ed una chiara definizione degli obiettivi e delle scelte strategiche, le quali risultano incongrue ed estranee dal contesto in cui sono inserite.