Istanza L. 241/90 art. 14 D.P.R. 380/01

ISTANZA DI APERTURA PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO
(L. 7 agosto 1990 n. 241 e successive modifiche )


Il sottoscritto signor ai fini del presente atto e della introducendo procedura assistito dall’Avv. Bruno Bianchi, presso lo studio del quale, in Milano via Settembrini n. 35 elegge, peraltro, domicilio
ESPONE
IN FATTO

OMISSIS


IN DIRITTO
● PERMESSO DI COSTRUIRE IN DEROGA
L’attuale disciplina del permesso di costruire in deroga è contenuta nell’art. 14 del D.P.R. n. 380/2001, nonché nell’art. 40 della L.R. Lombardia n. 12/2005.
Il presupposto affinché si possa attuare lo strumento del permesso a costruire in deroga, preceduto dalla deliberazione del Consiglio comunale, è che esso attenga “esclusivamente ad edifici ed impianti pubblici e di interesse pubblico”.
● GLI EDIFICI ED IMPIANTI PUBBLICI O DI INTERESSE PUBBLICO.
Le disposizioni succitate non offrono una definizione normativa della nozione e, dunque, a tal fine, occorre tuttora far riferimento alla elaborazione giurisprudenziale ed alle indicazioni rivenienti dalle interpretazioni amministrative.
a) Le interpretazioni ministeriali.
La particolare delicatezza del profilo in questione non passò inosservata, tanto che il Ministero dei lavori pubblici, già nella disciplina precedente, si è premurato di offrire alcuni criteri interpretativi ai fini del corretto esercizio del potere in questione.
1 ) Con la circolare del 1° marzo 1963, n. 518 ( recante «Istruzioni per l’applicazione dell’art. 3 delle legge 21 dicembre 1955 n. 1357. Esercizio dei poteri comunali di deroga alle norme di regolamento edilizio e di attuazione dei piani regolatori» ) che, al punto 2, puntualizzava che gli edifici di interesse pubblico fossero tutti quelli che, pur non costruiti da enti pubblici, presentassero comunque un «chiaro e diretto interesse pubblico».
2) Con la circolare Min. LL.PP., Direzione Generale dell’Urbanistica del 28 ottobre 1967, n. 3210, contenente le istruzioni per l’applicazione della legge-ponte che, al capo 12, dilatò enormemente il concetto di “interesse pubblico”. Nell’opinione ministeriale dovevano intendersi come edifici ed impianti pubblici, quelli per i quali ricorressero le due condizioni dell’appartenenza ad enti pubblici (requisito soggettivo) e della destinazione a finalità di carattere pubblico (requisito oggettivo); mentre erano considerati edifici ed impianti di interesse pubblico, quelli oggettivamente destinati a finalità di carattere generale (di natura economica, culturale, industriale, igienica, religiosa, ecc.), a nulla rilevando il profilo soggettivo della relativa titolarità giuridica e, quindi, «indipendentemente dalla qualità dei soggetti che li realizzano».Alla stregua di siffatta distinzione vennero esemplificativamente classificate come pubbliche le sedi degli uffici pubblici, le scuole, le caserme; mentre furono considerati di interesse pubblico molti altri beni immobili, di proprietà pubblica o privata, quali i conventi, i poliambulatori, gli alberghi, gli impianti turistici, le biblioteche, i teatri ed i silos portuali.
3) Con la circolare 25 febbraio 1970, n. 25/M che, al punto 3, rifacendosi espressamente ad un parere reso dal Consiglio di Stato, ebbe a valorizzare ampiamente il concetto di interesse pubblico, evidenziando che l’individuazione di esso «…non può essere effettuata in base a criteri generali ed astratti né è suscettibile di essere precisata in ipotesi tassative, ma può emergere esclusivamente dall’esame concreto delle singole fattispecie … (L’interesse pubblico) … va inteso nella sua accezione tecnico-giuridica di interesse tipico, il cui soddisfacimento e la cui tutela sono assunti alla P.A.; quindi non nel senso lato di interesse collettivo o generale, bensì in quello specifico di interesse qualificato dalla sua rispondenza a fini perseguiti dall’Amministrazione stessa».

Quest’ultimo profilo, tutto incentrato sull’idea della corrispondenza tra lo specifico scopo perseguito con l’opera da edificare in deroga agli strumenti urbanistici con un interesse “assunto” come proprio dalla Pubblica Amministrazione, influenzò grandemente giurisprudenza degli anni successivi.

b) La casistica giurisprudenziale.

Alle indicazioni contenute nelle richiamate circolari ministeriali ha subito seguito una ricca elaborazione giurisprudenziale del concetto di opera di interesse pubblico.

Si è così affermato, in numerose decisioni, che per l’individuazione dei fabbricati suscettibili di derogare alle disposizioni edilizie non fosse tanto rilevante la qualità pubblica o privata dei soggetti esecutori, ma che occorresse valutare, sotto il profilo obiettivo, l’effettiva ricorrenza di un nesso tra la destinazione dell’edificio ed un interesse tipico perseguito dalla Pubblica Amministrazione, con specifico riferimento alla situazione del singolo immobile; pertanto, ove mediante le sue strutture l’edificio soddisfi funzionalmente l’interesse turistico, la cui rilevanza pubblica ne è strettamente connessa, esso può ben essere ricompreso fra le opere di interesse pubblico; ed ancora occorre valutare, sotto il profilo obiettivo, se sussista un nesso tra la destinazione dell’impianto o dell’edificio ed un interesse tipico perseguito dalla pubblica amministrazione, con specifico riferimento alla situazione del singolo impianto od edificio.

Per edificio o impianto di interesse pubblico deve intendersi quello che risponde ad un preciso interesse della collettività, a prescindere dalla qualità pubblica o privata del soggetto richiedente.

In numerose sentenze la giurisprudenza comprende fra gli edifici di interesse pubblico gli alberghi.

Del resto è pacifica l’esistenza di attività che, ad un tempo, costituiscono esercizio di un’attività commerciale e soddisfano interessi pubblici. Le attività alberghiere sono strettamente connesse con gli interessi concernenti lo sviluppo del turismo, quindi utili per i comuni di particolare interesse turistico, con esigenze di sviluppo dello stesso.

L’ampliamento di una struttura alberghiera rientra fra gli impianti di interesse pubblico per i quali è consentito il rilascio di concessione edilizia in deroga …L’esercizio alberghiero costituisce un elemento estetico ed insediativo capace di caratterizzare una zona urbana, … concorrendo a denotare il livello di sviluppo e di cultura della comunità urbanistica … al fattore immagine della realtà urbanistica a prescindere dalla particolare rilevanza delle dimensioni, e ciò vale senza alcun dubbio per quei centri che possiedono una forte vocazione turistica …

L’albergo rientra nella categoria degli edifici di interesse pubblico … in relazione ai quali è consentito il rilascio di concessioni o autorizzazioni edilizie in deroga alle norme e alle previsioni urbanistiche generali …

OMISSIS

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO.

Rimane da aggiungere come la Legge 241/90 sia andata ad innovare profondamente, con l’introduzione di istituti e di precetti procedimentali volti a modificare la posizione di privilegio della pubblica amministrazione, il rapporto tra questa ed il cittadino.
Oggi il procedimento amministrativo è costituito da un complesso di norme e di regole che, per una parte, esprime garanzia e tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini, poiché è anche attraverso il giusto procedimento che tale salvaguardia viene conseguita; e che, per altra parte, consente al potere esecutivo di rendere efficace ed effettiva la propria azione.

Osserviamo così l’introduzione nel procedimento amministrativo di principi e garanzie in parte già applicate nel processo.

Emblematiche, accanto all’enunciazione dei criteri generali che debbono caratterizzare il procedimento (economicità – efficacia – pubblicità – celerità) appaiono le previsioni riguardanti il contraddittorio (art. 5), l’istruttoria di cui si deve dare conto nella motivazione dell’atto (artt. 3 e 6), la possibilità di adottare provvedimenti cautelari provvisori (art. 7) nonché la possibilità, per gli interessati di contraddire mediante produzioni documentali e memorie (art. 10).


Tanto premesso in fatto e diritto l’ istante ut supra rappresentato, quale diretto interessato,

CHIEDE

ai sensi dell’art. 2 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, l’apertura del procedimento amministrativo finalizzato:

In via principale:

all’emissione di una preventiva deliberazione della Giunta Comunale per il riconoscimento dell’edificio, meglio descritto nelle premesse in fatto, di interesse pubblico, onde procedere alla presentazione di richiesta di permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici generali, ai sensi degli articoli 14 D.P.R. 380/2001 e 40 L.R. Lombardia n. 12/2005.

Milano, lì

Avv. Bruno Bianchi