Discrezionalità in materia di pianificazione

La questione giuridica posta all’esame dello Studio riguarda la scelta urbanistica operata da un Comune, in sede di adozione ed approvazione del Piano di Governo del Territorio, che si rivela altamente pregiudizievole per i propri assistiti, una società immobiliare ed alcuni privati, i quali sono proprietari di diverse aree contigue che erano state oggetto di precedenti accordi con l’amministrazione comunale per la realizzazione di una strada comunale e di uno spazio a parcheggio, a fronte della trasformazione di parte del compendio in area edificabile, stipulando a tal fine rituale Convenzione.

Nel nuovo PGT le aree dei ricorrenti sono state classificate in ambito soggetto a Piano Attuativo Residenziale, nonostante gli stessi abbiano depositato rituali osservazioni con le quali chiedevano la modifica delle previsioni dell’adottato PGT nel rispetto negli impegni precedentemente assunti dall’amministrazione.

Nel rilevare che nelle scelte di pianificazione, la valutazione dell’idoneità delle singole aree a soddisfare, con riferimento alle possibili destinazioni, specifici interessi urbanistici, costituisce espressione dell’ampio potere discrezionale dell’amministrazione, occorre però anche osservare che tale regola generale subisce importanti eccezioni in alcune situazioni specifiche, nelle quali il principio della tutela dell’affidamento del soggetto privato assume un particolare rilievo.

Ciò si verifica nei casi in cui la modifica progettata incida su singole posizioni connotate da un affidamento qualificato, come quella derivante da convenzioni o accordi di diritto privato intercorsi tra i proprietari delle aree e l’Amministrazione comunale; in tal caso l’Amministrazione ha il dovere di valutare con attenzione l’opportunità di introdurre la modifica programmata, indicando le ragioni logiche che hanno indotto la nuova scelta.

Nel caso di specie ciò non è avvenuto: infatti nella fase di predisposizione del nuovo strumento urbanistico, il Comune ha completamente ignorato sia gli accordi intervenuti con i ricorrenti, sia la parziale esecuzione degli impegni assunti in forza degli stessi, determinando, in tal modo, una lesione dell’affidamento “qualificato” degli assistiti.