Limiti alle prescrizioni vincolistiche

Limiti all’apposizione di prescrizioni vincolistiche dello strumento urbanistico.

Mediante il prefato giudizio avanti al T.A.R. veniva dalle odierne appellanti richiesto l’annullamento  et della nota con la quale il Sindaco del Comune interessato nella fattispecie concreta aveva comunicato che, mediante delibera comunale, era stato classificato comunale il tratto di strada privata interna alla loro proprietà dichiarandola soggetta a pubblico passaggio, et dei provvedimenti mediante i quali la suddetta strada era stata iscritta nell’elenco delle vie comunali, et della variante parziale al P.R.G. di cui alla delibera interessata, che ha destinato la strada privata ut supra a viabilità  pubblica posta al servizio di nuove abitazioni.

In punto – di carenza – dei presupposti necessari per procedere alla corretta imposizione di detta classificazione e del relativo vincolo preordinato all’esproprio, all’uopo viene in considerazione l’istituto della dicatio ad patriam, quale modalità di costituzione delle servitù ad uso pubblico su un bene privato, che postula indefettibilmente un comportamento concludente del proprietario, attestante in modo univoco la volontà del medesimo di porre un proprio bene a disposizione della collettività, sì da soddisfare un interesse oggettivamente pubblico, non uti singoli bensì uti cives, assoggettandolo al correlativo uso, in modo né contingente, né discontinuo o per frutto di mera tolleranza dominicale.

Nel successivo grado di giudizio, il Consiglio di Stato, mediante la sentenza n. 5416/2011, pur rilevando che, in punto di scelta di programmazione urbanistica, permane in capo al potere dell’Ente locale il potere di dare l’assetto ritenuto più confacente all’interesse pubblico a che si addivenga ad un complessivo sviluppo urbanistico del proprio territorio, osserva altresì che è invece inibito operare senza adeguata giustificazione la scelta summenzionata  allorquando la medesima involga posizioni di diritto già consolidate, statuendo quanto di seguito:

  • l’improprietà delle sede programmatica urbanistica generale atteso che l’individuazione  dei collegamenti stradali e della loro effettiva consistenza in caso di nuova zonizzazione è ordinariamente rimessa allo strumento attuativo;
  • l’insussistenza  nella delibera gravata del necessario vincolo preordinato all’esproprio, e quindi del relativo titolo giustificante l’ablazione.