Il rilievo della definizione di “bosco” in area vincolata

Il rilievo della definizione di “bosco” ai fini della qualificazione dell’ipotesi di reato di trasformazione di bosco ceduo in area sottoposta a vincolo paesaggistico

La necessità di dare una definizione giuridica al concetto di “bosco” si avverte in modo particolare laddove anche il taglio di pochi alberi, anche se di nessun pregio paesaggistico o storico-monumentale, venga trattato alla stregua di un dissodamento (trasformazione dell’uso del suolo da bosco ad altro) e quindi sanzionato penalmente in quanto privo della relativa autorizzazione.
Il caso in esame riguarda la contestazione, ad un cliente dello studio legale, dell’illecito penale consistente nell’ “abuso urbanistico-edilizio ed ambientale conseguente alla trasformazione di un’area originariamente boscata”; il soggetto veniva infatti indagato per avere posto in essere attività di “sradicamento di una porzione di bosco ceduo composto coniferato di quercia farnia, pino silvestre, robinia e ciliegio tardivo in area sottoposta a vincolo paesaggistico”.

Al trasgressore veniva altresì irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dalla Legge Regionale n. 31/08 all’art. 43, comma 2 e 61, comma 2, per la trasformazione di bosco, che veniva puntualmente opposta avanti il Tribunale Ordinario competente il quale, tenuto conto dell’ammontare della sanzione la cui esecuzione potrebbe comportare un danno grave e irreparabile per il ricorrente, della complessità della questione nonché dell’ammontare della sanzione, ha ritenuto di dover accogliere la richiesta di sospensione dell’efficacia esecutiva dell’ordinanza di ingiunzione.

Sul punto “nozione di bosco” soccorre, ai fini difensivi, quanto affermato dalla sentenza n. 5452/14 del Consiglio di Stato, che chiarisce in via preliminare che la definizione di “bosco”, secondo l’art. 2 del D. Lgs. 227/2001, è equiparata a quella di “foresta” e “selva” e necessita di requisiti di tipo qualitativo (terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origina naturale o artificiale) ed a carattere dimensionale (estensione non inferiore a duemila metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento della superficie).

Prosegue il Giudice Amministrativo specificando che “la definizione alla quale deve rifarsi l’interprete prevede quale requisito necessario, ma non sufficiente, il dato dimensionale” e, in mancanza di una normativa regionale, il dato normativo prevede “anche una componente naturalistica qualitativa costituita da: vegetazione forestale, castagneti, sugherete, macchia mediterranea”.

L’indeterminatezza della nozione di bosco era già stata evidenziata nel 1993 dalla III Sezione Penale della Corte di Cassazione la quale, con la sentenza del 12 febbraio, riportava una definizione ecosistemica di bosco laddove recitava che “il concetto di bosco deve essere riguardato come patrimonio naturale con una propria individualità, un ecosistema completo, comprendente tutte le componenti quali suolo e sottosuolo, acque superficiali e sotterranee, aria, clima e microclima, formazioni vegetali (non solo alberi di alto fusto di una o più specie arboree, ma anche erbe e sottobosco), fauna, microfauna, nelle loro reciproche profonde interrelazioni, e quindi, con solo l’aspetto estetico paesaggistico di più immediata percezione del comune sentimento”.

Nel novero della nozione giuridica di bosco contenuta nella legislazione statale di cui all’art. 2 del Decreto Legislativo n. 227 del 2001, e ribadita dalla recentissima sentenza della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione, n. 13989 del 29 gennaio 2014, vi rientrano “anche i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale od artificiale, da castagneti, sughereti o da macchia mediterranea, purché aventi un’estensione non inferiore a duemila metri quadrati, con larghezza media non inferiore a metri venti e copertura non inferiore al 20 per cento ossia terreni che, in quanto tali, devono, dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. 227/2001, qualificarsi come bosco e pertanto meritevoli di protezione ai sensi dell’art. 181 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42”.

Alla nozione di bosco così come delineata dalla legislazione statale si è adeguato anche il legislatore regionale lombardo il quale, con la Legge n. 31 del 2008 ha condizionato a specifiche caratteristiche dimensionali tale concetto, consentendo in tal modo di contestare la sussistenza del reato contestato nel caso in esame laddove, in primis, sia stata conseguita rituale autorizzazione al taglio colturale ed, in secondo luogo, laddove la necessaria ripulitura dell’area successiva al taglio sia attività da considerarsi necessaria ed indispensabile alla salvaguardia dell’integrità ecologica del sito.