Ente Parco non trasmette documentazione alla sovrintendenza

L’Ente Parco non trasmette la documentazione alla sovrintendenza: è illegittimo il provvedimento di improcedibilità dell’istanza fondato sul fatto che non è pervenuto il relativo parere nei termini di legge

La vicenda che qui brevemente si riassume inerisce la costruzione di un’azienda agricola e relative abitazioni, sull’area di proprietà di una società agricola cliente dello studio inscritta all’interno del territorio di un Parco.

L’Ente in questione, all’esito di una verifica meramente documentale del materiale grafico allegato alla domanda e relativo allo stato di fatto, rilevava l’esistenza di opere eseguite in assenza di autorizzazione paesaggistica.

Nella comunicazione impugnata veniva altresì evidenziato che, per poter intervenire su immobili nei quali siano state eseguite opere in assenza di autorizzazione paesaggistica, occorre preventivamente ripristinare lo stato dei luoghi ovvero richiedere ed acquisire l’accertamento della compatibilità paesaggistica, che quanto sopra non risultava esperito e che, pertanto, la richiesta di costruzione di azienda agricola sarebbe stata dichiarata improcedibile.

Venivano pertanto svolte nei termini, per conto della società assistita, rituali osservazioni ex art. 10-bis della Legge 241/90, con contestuale richiesta all’Ente a che lo stesso procedesse all’istruttoria della pratica nonché agli adempimenti previsti dall’art. 146 del Codice dei Beni culturali, ivi compresa la trasmissione al soprintendente della documentazione allegata all’istanza di autorizzazione paesaggistica, affinchè esprimesse il proprio parere in merito.

L’Ente Parco, anziché inviare la dovuta documentazione alla Soprintendenza, emanava provvedimento a mente del quale l’istanza non era procedibile in quanto “non è pervenuto il parere del soprintendente nei termini previsti dall’art. 146 comma 8 del D. Lgs. 42/2004”.

Deve evidenziarsi, senza entrare nel dettaglio, che il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, così come previsto dal D. Lgs. 42/2004 all’art. 146, prevede l’intervento della Soprintendenza in sede endoprocedimentale, con facoltà di formulare un parere che costituisce espressione di un potere decisorio complesso.

Tale facoltà della Soprintendenza, da esercitarsi entro 45 giorni dalla ricezione della documentazione, non può, all’evidenza, essere esercitata se non riceve la documentazione da esaminare.

L’Ente delegato è tenuto, infatti, a mente del comma 8, dell’art. 146, del D. Lgs 42/2004, a trasmettere tutta la documentazione alla Soprintendenza entro 40 giorni dalla presentazione della domanda da parte del richiedente e pertanto l’Ente Parco è vincolato ad adempiere a tale incombente, affinché il Soprintendente possa esprimere il proprio parere.

Nel caso de quo l’Ente Parco si è pronunciato in merito al preavviso di improcedibilità dopo solo 10 giorni dalla presentazione dell’istanza da parte della società agricola, mentre il provvedimento di definitiva improcedibilità è stato emanato dopo poco più di un mese.

Tale agere amministrativo dell’Ente in questione ha consentito di ravvisare, nell’atto avversato, i vizi di falsa rappresentazione dei fatti e difetto di istruttoria, di eccesso di potere per manifesta contraddittorietà per assenza di ogni collegamento logico tra atti dello stesso procedimento, nonché per violazione di legge, in particolare del D. Lgs. 42/2004.