Il reato di edificazione abusiva

Il reato di edificazione abusiva viene definito in base a due orientamenti diversi, ovvero la visione di tale reato data dal Consiglio di Stato e quella data dalla Corte di cassazione penale.

Analizzando l’orientamento del Consiglio di Stato, possiamo richiamare due importanti sentenze a riguardo, la sentenza della VI sezione n. 3184/2000, in cui viene richiamato l’articolo 15 della legge n. 1497 del 1939, in cui non avviene la distinzione tra violazioni sostanziali, ossia quelle violazioni che producono un concreto danno ambientale, e violazioni meramente formali, consistenti nella mera inosservanza di obblighi senza la produzione di un danno ambientale; questo poiché le misure sanzionatorie o di demolizione, vengono comminate secondo l’art. 15 indistintamente per qualsiasi tipo di violazione.

Il Consiglio di Stato sostiene che: “Gli illeciti in materia urbanistica, edilizia e paesistica, ove consistano nella realizzazione di opere senza le prescritte concessioni e autorizzazioni, hanno carattere permanente di talchè la commissione degli stessi si protrae nel tempo e viene meno solo con il cessare delle situazioni di illiceità, vale a dire con il conseguimento delle prescritte autorizzazioni”.
Molto importante è anche la sentenza della IV sezione del Consiglio di Stato n. 4482/2003; in detta sentenza il Consiglio sostiene che: “Gli illeciti amministrativi in materia paesistica ed urbanistica- edilizia hanno carattere permanente con la conseguenza che la prescrizione quinquennale di cui all’articolo 28 della legge 689/1981 inizia a decorrere solo dal giorno in cui è cessata la permanenza”. Il Consiglio inoltre aggiunge la definizione di illecito urbanistico richiamando la sentenza n. 3184/2000 cui sopra.
Di orientamento diverso è la Corte di cassazione penale, la quale sostiene che il reato di edificazione abusiva si prescrive nel momento in cui l’opera viene ultimata; a conferma di tale orientamento bisogna richiamare alcune pronunce importanti della stessa Corte di cassazione penale:

  • la sentenza n. 12878/2003, in cui la Corte sostiene che: “I reati edilizi hanno natura permanente e la relativa consumazione perdura fino alla cessazione dell’attività abusiva, in genere fino al completamento del manufatto…”;
  • nella sentenza n. 32212/2007, la Corte stabilisce che il reato di costruzione senza concessione edilizia deve considerarsi permanente, poiché la condotta dell’agente non si esaurisce con l’inizio dei lavori, ma si protrae per tutta la durata di essi, infatti, la permanenza cessa con l’ultimazione delle opere e con la sentenza di primo grado o con il provvedimento di sequestro, che toglie all’imputato la disponibilità di diritto dell’immobile;
  • nella sentenza n. 23070/2008 la sezione penale della Corte di cassazione stabilisce che: “… ai fini della consumazione del reato di natura permanente che si esaurisce con il completamento di tutte le opere interne ed esterne del manufatto”.

Possiamo concludere quindi stabilendo che il Consiglio di Stato considera il reato di edificazione abusiva come un reato che non si prescrive in quanto il danno è permanente; mentre secondo la sezione penale della Corte di cassazione, il reato di costruzione abusiva è un reato che si prescrive nel momento in cui l’opera di costruzione viene ultimata.