Giurisdizione esclusiva

Il giudice amministrativo che ha annullato l’appalto ha giurisdizione esclusiva anche sulla conseguente caducazione del contratto e sui conseguenti effetti

La Corte di Cassazione a Sezioni Unite con l’Ordinanza del 12 gennaio 2010 n. 2906 inverte totalmente quanto ha reiteratamente affermato in merito alla giurisdizione sulla domanda volta a conseguire tanto la dichiarazione di nullità quanto quella di inefficacia, ovvero di annullamento, del contratto di appalto pubblico, a seguito dell’annullamento della delibera di scelta del contraente privato, adottata all’esito di una procedura ad evidenza pubblica, e cioè che “spetta al giudice ordinario” .

Nel tener conto della Direttiva 11 dicembre 2007 n.66, CE, sul miglioramento delle procedure di ricorso in caso di aggiudicazione di appalti pubblici, la Corte ritiene che si renda necessario l’esame congiunto della domanda di invalidità dell’aggiudicazione e degli effetti del contratto concluso, in ragione del fatto che la norma comunitaria impone agli Stati membri di attuare i principi di concentrazione, effettività e ragionevole durata del giusto processo disegnato nella carta costituzionale.

Secondo la S.C. gli effetti della Direttiva citata hanno rilevanza in ordine alla connessione, e quindi alla necessità della trattazione unitaria delle domande di annullamento del procedimento di affidamento dell’appalto e di caducazione del contratto stipulato per effetti dell’illegittima aggiudicazione, in quanto “la necessità di concentrare su un solo giudice la cognizione di diritti e interessi quando sia domandata la caducazione degli effetti del contratto di appalto come reintegratoria del diritto sorto dall’annullamento della gara chiesto con il medesimo ricorso…impone di riconoscere il rilievo per il diritto comunitario della connessione tra le domande…estesa anche anche agli effetti del contratto concluso…che appare certa nelle materie di giurisdizione esclusiva”.

A tale conclusione perviene ritenendola pienamente conforme alle norme costituzionali che impongono la effettività della tutela (art. 24 e 111 Cost.) e sulla considerazione che se le controversie inerenti l’annullamento della gara e la caducazione del contratto sono materia esclusiva del G.A., allora le richieste di tutela dei diritti inerenti ai rapporti contrattuali NON sono scindibili da quelle sugli interessi legittimi violati dall’abuso di potere della pubblica amministrazione.

Le massime:
“L’esigenza della cognizione del giudice amministrativo sulla domanda di annullamento dell’affidamento dell’appalto, per le illegittime modalità con cui si è svolto il relativo procedimento e della valutazione dei vizi di illegittimità del provvedimento di aggiudicazione di un appalto pubblico, comporta che lo stesso giudice adito per l’annullamento degli atti di gara, che abbia deciso su tale prima domanda, può conoscere pure della domanda del contraente pretermesso dal contratto illecitamente, di essere reintegrato nella sua posizione, con la privazione di effetti del contratto eventualmente stipulato dall’aggiudicante con il concorrente alla gara scelto in modo illegittimo”.

“La posizione soggettiva del ricorrente, che ha chiesto il risarcimento in forma specifica delle posizioni soggettive a base delle sue domande di annullamento dell’aggiudicazione e di caducazione del contratto concluso dall’aggiudicatario, è da trattare unitariamente dal giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva ai sensi della Direttiva CE n. 66/2007, che riconosce il rilievo peculiare in tal senso alla connessione tra le due indicate domande, che pertanto vanno decise di regola da un solo giudice.
Tale soluzione è ormai ineludibile in quanto la tutela delle due posizioni soggettive connessa all’annullamento dell’aggiudicazione e alla caducazione del contratto rientra nella cognizione al giudice amministrativo in via di giurisdizione esclusiva e possa essere effettiva solo attraverso la perdita di efficacia dei contratti conclusi dall’aggiudicante con l’aggiudicatario prima o dopo l’annullamento degli atti di gara. Resta fermo, in ogni caso, il potere del giudice amministrativo di preferire, motivatamente e in relazione agli interessi generali e pubblici oggetto di controversia, un’eventuale reintegrazione per equivalente, se richiesta dal ricorrente in via subordinata”.

Dott.ssa Loretta Davanzo