Semplificazioni di cambio di destinazione d’uso per attività commerciali

Seppur limitata all’esercizio di attività commerciali di vicinato e artigianali di servizio la normativa sopravvenuta in materia con la L.R. n. 18/2019 consente, anche in deroga alle destinazioni urbanistiche previste dal P.G.T., evidenti semplificazioni al cambio d’uso, garantendo la gratuità dello stesso ed escludendone l’assoggettamento al reperimento di aree per attrezzature pubbliche o di uso pubblico.

La novella legislativa, introducendo il nuovo comma 1-ter nell’art. 51 della L.R. n. 12/2005, ha altresì fatto riferimento agli ambiti individuati dal Piano delle Regole all’interno del perimetro dei distretti del commercio nei quali “il Comune definisce premialità finalizzate all’insediamento di attività commerciali di vicinato e artigianali di servizio, al fine di promuovere progetti di rigenerazione del tessuto urbano e commerciale mediante il riuso di aree o edifici dismessi o anche degradati in ambito urbano”.

È opportuno segnalare che Regione Lombardia è stata la prima regione in Italia ad attribuire una nozione giuridica precisa dei Distretti del Commercio, configurandone due distinte tipologie:

  • Distretto urbano del commercio (DUC): Distretto del commercio costituito sul territorio di un unico Comune;
  • Distretto diffuso di rilevanza intercomunale (DiD): Distretto del commercio costituito sul territorio di più Comuni.

Essi sono definiti, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, L.R. n. 6/2010, quali “entità innovative che definiscono ambiti e iniziative nelle quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali liberamente aggregati sono in grado di fare del commercio il fattore di innovazione, integrazione e valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio, per accrescere l’attrattività, rigenerare il tessuto urbano e sostenere la competitività delle sue polarità commerciali”.

I distretti del commercio sono stati successivamente definiti dalla normativa statale mediante l’introduzione della Legge 180/2011.

Più precisamente l’articolo 5, comma 1, lettera e) della legge in parola prevede che “si definiscono «distretti del commercio» le aree produttive e le iniziative nelle quali i cittadini, le imprese e le formazioni sociali, liberamente aggregati, esercitano il commercio come fattore di valorizzazione di tutte le risorse di cui dispone il territorio”.

Secondo quanto previsto dall’allegato A della DGR n. 10397/2009, in Regione Lombardia il Direttore Generale della Direzione competente in materia di commercio procede all’individuazione e alla modificazione degli ambiti territoriali dei Distretti del Commercio sulla base dei criteri individuati dall’allegato stesso.