L’ambito di applicazione della disciplina del Superbonus

Il c.d. Decreto Rilancio (D.L. 34/2020), nell’ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, ha introdotto nell’ordinamento giuridico “nuove disposizioni in merito alla detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus)”.

Più specificatamente l’articolo 119 del menzionato Decreto Rilancio, nel prevedere un incremento “al 110 per cento l’aliquota di detrazione spettante, individua le tipologie e i requisiti tecnici degli interventi oggetto di beneficio, l’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione nonché gli adempimenti da porre in essere ai fini della spettanza della stessa”.

L’ambito soggettivo di applicazione della disciplina in discorso, al pari dell’intera normativa di riferimento, è in continua evoluzione sia alla luce delle interpretazioni contenute nelle risposte rese dall’Agenzia delle Entrate agli interpelli sia, ovviamente, dalle modifiche apportate dal Legislatore medesimo, come ad esempio l’estensione – introdotta con la cd. Legge di Bilancio 2021 – del Superbonus agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Al pari dell’ambito soggettivo anche quello oggettivo risulta interessato da aggiornamenti interpretativi di particolare rilevanza, pur risultando la detrazione del Superbonus sempre usufruibile con riferimento alle sole spese sostenute per interventi finalizzati “alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche degli edifici (cd. Interventi “trainanti”)”, ferma restando l’utilizzabilità della detrazione nel caso in cui siano realizzati congiuntamente con i primi anche alcuni interventi c.d. trainati.