Il partenariato pubblico-privato nella rigenerazione urbana

La sostituzione del previgente comma 3-bis dell’articolo 1 della L.R. n. 12/2005 operata dalla L.R. n. 18/2019 prevede che la Regione promuova, negli strumenti di governo del territorio, gli obiettivi della riduzione del consumo di suolo e della rigenerazione urbana e territoriale per realizzare – in collaborazione con la Città metropolitana di Milano, le province, gli enti gestori dei parchi regionali e naturali ed i Comuni, anche attraverso le relative forme associative – un modello di sviluppo territoriale sostenibile, da attuarsi anche mediante gli strumenti di partenariato pubblico-privato e di programmazione negoziata previsti dalla normativa regionale.

Nel nuovo testo, accanto alla rigenerazione urbana già presente nella formulazione previgente, si introduce quindi il riferimento alla rigenerazione territoriale e viene completata l’elencazione degli enti territoriali che concorrono al perseguimento degli obiettivi posti – riduzione del consumo di suolo e, per l’appunto, rigenerazione urbana e territoriale – al fine di realizzare un modello di sviluppo territoriale sostenibile.

A tal fine si fa richiamo ad alcuni possibili strumenti attraverso i quali attuare le previsioni di sviluppo del territorio, ovvero quelli di partenariato pubblico–privato e di programmazione negoziata previsti dalla normativa regionale.

Soffermandosi sul successivo articolo 23-bis (rubricato “Cooperazione per lo sviluppo degli ambiti di rigenerazione urbana”) anch’esso oggetto di novella legislativa, si prevede la possibilità per la Regione, per gli enti del sistema regionale di cui all’Allegato A1 della Legge Regionale 27 dicembre 2006, n. 30 e per i Comuni interessati, di cooperare allo sviluppo degli ambiti di rigenerazione urbana mediante la conclusione di appositi accordi ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) con società partecipate dalla Regione operanti nel settore e con specifica esperienza nell’ambito di progetti di rigenerazione urbana, con possibilità, per le stesse società, di operare anche mediante gli strumenti di partenariato pubblico-privato, ove ricorrano le condizioni previste dalla normativa di riferimento in materia di affidamenti.

Con deliberazione della Giunta regionale sono stabiliti i criteri per la scelta, da parte degli Enti di cui al precedente periodo, delle aree e tipologie di intervento funzionali allo sviluppo degli ambiti di rigenerazione urbana ai fini dell’eventuale conclusione di accordi con società partecipate dalla Regione, nel rispetto della normativa di riferimento in materia di affidamenti, in caso di finanziamenti regionali a favore delle stesse società, finalizzati ad incentivare lo sviluppo dei progetti di rigenerazione urbana oggetto di accordo ai sensi dell’articolo 5, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016.

Si rammenta che il Codice dei contratti pubblici prevede che l’accordo tra amministrazioni aggiudicatrici, ai sensi degli articoli 3 e 5, comma 6, del D.lgs. n. 50/2016, deve stabilire o realizzare una cooperazione finalizzata a garantire che i servizi pubblici da svolgere siano prestati nell’ottica di conseguire gli obiettivi che hanno in comune le amministrazioni parti dell’accordo.

La L.R. n. 18/2019, inoltre, all’articolo 12 ha dettato delle previsioni in tema di finanziamenti, stabilendo che sia istituito il fondo regionale “Incentivi per la rigenerazione urbana” destinato a

enti locali e a loro forme associative o organizzazioni rappresentative per la realizzazione di interventi pubblici, anche mediante contribuzione in conto capitale nell’ambito di contratti di partenariato pubblico-privato di cui all’articolo 180, comma 8, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), funzionali all’avvio di processi di rigenerazione urbana e per la redazione dei relativi studi di fattibilità urbanistica ed economico-finanziaria, riferiti agli ambiti nei quali avviare i processi di rigenerazione urbana e territoriale, individuati ai sensi dell’articolo 8, comma 2, lettera e quinquies), della L.R. n. 12/2005, con priorità per quelli a carattere sovracomunale.

Allo scopo di promuovere il coinvolgimento di soggetti privati – nel rispetto della normativa statale in materia di evidenza pubblica – negli interventi di rigenerazione urbana la Regione può altresì istituire o partecipare a uno o più fondi immobiliari, istituire un fondo di garanzia per favorire l’accesso al credito per il finanziamento degli interventi, anche avvalendosi del supporto della propria società finanziaria ovvero ricorrere al cofinanziamento di finanziamenti bancari.