Accorpamenti e frazionamenti in tema di Superbonus

Con la circolare n. 13 del 2019 l’Agenzia delle Entrate ha specificato che “nel caso di interventi di recupero edilizio che comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori (Circolare 11.05.1998, n. 121, paragrafo 3). Ciò anche nell’ipotesi in cui l’unità immobiliare su cui si effettuano i lavori non sia ad uso abitativo”.

Peraltro l’Agenzia delle Entrate ha altresì avuto modo di precisare che, “con riferimento alle detrazioni spettanti per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e per interventi finalizzati al risparmio energetico”, nel caso “in cui i predetti interventi comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa, vanno considerate le unità immobiliari censite in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori” (Risposta all’interpello n. 250 del 2021).

Ad ogni modo, in risposta ad un interpello proposto da un contribuente in cui veniva rappresentata l’intenzione, prima dell’inizio dei lavori, di frazionare l’immobile che era costituito da diverse unità e riaccatastarlo in diverse soluzioni della medesima categoria (B/2) “ciò sia per riflettere meglio la situazione catastale rispetto all’intero immobile, sia per eseguire i lavori in tempi diversi sulle singole unità in modo da consentire contemporaneamente l’esecuzione dei lavori e l’utilizzo da parte dei vigili del fuoco delle unità non interessate dai lavori”, richiamando la predetta circolare n. 13/2019 l’Agenzia specificava come la società potesse individuare il limite di spesa per l’agevolazione “sisma bonus” sulle singole unità immobiliari, nella misura in cui il censimento in catasto di tali unità fosse preesistente alle procedure autorizzatorie e all’inizio degli interventi edili che danno diritto all’agevolazione sisma bonus (Risposta all’interpello n. 256 del 2020).