Consiglio di Stato, Sezione IV, Sentenza n. 5902 del 27.8.2019
Nota professionale
Efficacia abrogante della normativa statale di principio nei confronti di prescrizioni di carattere locale
Concludiamo l’analisi della sentenza n. 5902 del 27/08/2019, con cui la IV sezione del Consiglio di Stato ha accolto un ricorso presentato dal nostro Studio in tema di classificazione delle strutture di vendita, con la disamina di un ultimo profilo cardine messo in risalto dalla pronuncia.
Ci si riferisce, in particolare, alla statuizione resa dal Collegio in punto di efficacia abrogante della normativa statale di principio rispetto a disposizioni regionali o locali suscettibili di esplicare effetti limitativi con riguardo all’apertura di nuove strutture di vendita.
Nello specifico, la cornice legislativa a cui si riferisce la pronuncia de qua deve individuarsi nell’art. 31, comma 2, del d.l. n. 201 del 2011, convertito con l. n. 214 del 2011, il quale dispone che “secondo la disciplina dell’Unione Europea e nazionale in materia di concorrenza, libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi, costituisce principio generale dell’ordinamento nazionale la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi altra natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali. Le Regioni e gli enti locali adeguano i propri ordinamenti alle prescrizioni del presente comma entro il 30 settembre 2012, potendo prevedere al riguardo, senza discriminazioni tra gli operatori, anche aree interdette agli esercizi commerciali, ovvero limitazioni ad aree dove possano insediarsi attività produttive e commerciali solo qualora vi sia la necessità di garantire la tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali”.
SI segnala che già l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato con il parere n. AS1051 del 31.05.2013, indirizzato al Presidente della Regione Lombardia in occasione dell’adozione della Deliberazione di Giunta Regionale 26 ottobre 2012, n. IX – 4345, recante “Applicazione dell’articolo 31, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011 n. 214 e del Decreto Legislativo 6 agosto 2012 n. 147 concernente la liberalizzazione in materia di commercio”, aveva rilevato come “l’introduzione di vincoli alla libera iniziativa economica debba essere limitata a quanto strettamente necessario per il perseguimento di specifiche esigenze di interesse pubblico, quali […] «la tutela della salute, dei lavoratori, dell’ambiente, ivi incluso l’ambiente urbano, e dei beni culturali» e che tali vincoli rispettino il principio di proporzionalità”.
Orbene, in ordine alla richiamata disciplina legislativa, il Collegio ha stabilito che “la normativa statale di principio recata dall’art. 31, comma 2, d.l. n. 201 del 2011, convertito con l. n. 214 del 2011, riveste una generale efficacia abrogante con riferimento alle prescrizioni, anche di carattere locale, aventi come effetto la restrizione della possibilità di apertura di nuovi esercizi commerciali”.
La pronuncia, dunque, anche in questo passaggio, mostra un orientamento teso a limitare l’impatto di disposizioni di carattere territoriale laddove esse appaiano suscettibili di aggravare la disciplina dettata a livello statale in tema di strutture di vendita e, più in generale, nell’ambito della tutela della concorrenza, nel cui alveo la materia viene ricondotta.