La disciplina dei centri commerciali in Lombardia – 2° parte

Consiglio di Stato, Sezione IV, Sentenza n. 5902 del 27.8.2019

Nota professionale

Considerazione giuridica unitaria di due o più “medie strutture di vendita”

L’analisi della sentenza n. 5902 del 27/08/2019, con cui la IV sezione del Consiglio di Stato ha accolto un ricorso presentato dal nostro Studio concernente la classificazione delle strutture commerciali in relazione alle varie tipologie dimensionali, vede il suo punto nodale nell’enunciazione dei requisiti che devono sussistere al fine di poter considerare giuridicamente come unitarie più strutture di vendita altrimenti meramente contigue, segnando dunque il  discrimine tra medie e  grandi strutture di vendita.

Il Collegio, dopo aver definito il quadro normativo che regola la materia –  riconducendo la relativa disciplina nell’alveo della tutela della concorrenza ed analizzando  il conseguente atteggiarsi del rapporto tra le fonti fino ad affermare che la normativa regionale deve essere interpretata in maniera tale da non determinare l’ascrizione del carattere di “grande struttura di vendita” a strutture che secondo la legge statale non lo sarebbero –  ha stabilito che ”la considerazione giuridica unitaria di due “medie strutture di vendita”, quale che ne sia la categoria di sussunzione, richiede due convergenti e contestuali requisiti: uno materiale (la ricorrenza di un legame fisico) ed uno funzionale (la comunanza della gestione)”.

Tali requisiti – congiunti e non alternativi, come evidenziato anche nell’ambito delle difese svolte –  vengono esplicati dalla sentenza de qua con riguardo agli elementi che li caratterizzano.

Il requisito materiale richiede che le strutture – e non il più ampio lotto ove queste insistono – siano necessariamente e direttamente collegate fra loro, così da permettere ai consumatori di  poter accedere dall’una all’altra con facilità tramite percorsi pedonali appositamente studiati per la peculiare modalità di fruizione delle stesse.

Il Collegio ha avuto cura di specificare che i percorsi di cui sopra devono correre su suolo privato ovvero, laddove su suolo pubblico, consentire un passaggio ben segnalato e dedicato specificamente ai consumatori, ben potendo essere indifferentemente al chiuso o all’aperto: in tale ultimo caso, è necessario che i percorsi differiscano dalla semplice transitabilità pubblica ordinariamente assicurata a mezzo di marciapiedi od altre vie di transito pedonale.

In altre parole, la considerazione giuridica unitaria di più strutture ricorre solo in presenza di elementi fattuali che ne differenzino e qualifichino la conformazione in maniera precisa, trovandosi altrimenti di fronte alla mera contiguità di strutture distinte.

Come anticipato, risulta però necessario l’ulteriore requisito funzionale della comunanza di gestione, che nella sentenza de qua viene rappresentato da una policy di gestione accentrata sia delle relazioni contrattuali con terze parti sia della promozione commerciale, operata unitariamente a favore dell’intera struttura complessa.

Integrano tale requisito la comune fruizione degli spazi e dei locali accessori alla vendita, nonché la presenza di servizi all’utenza indistintamente fruibili dalla clientela di tutte le strutture laddove siano gestiti e manutenuti unitariamente.

Aderendo alle argomentazioni addotte a sostegno della posizione sostenuta dal nostro Studio, il Collegio ha dunque statuito che “solo l’effettiva, concreta ed oggettiva comunanza strutturale e funzionale consente, invero, di ascrivere valenza giuridica al legame fra due o più strutture, altrimenti destinato a rimanere confinato nella semplice circostanza di fatto (giuridicamente irrilevante) della vicinitas”.