Il procedimento amministrativo per il rilascio delle Autorizzazioni Commerciali di MSV

Con riferimento al procedimento amministrativo per il rilascio delle Autorizzazioni Commerciali per Medie Strutture di Vendita è innanzitutto opportuno precisare che l’esatta qualificazione degli interventi assume peculiare importanza poiché, ai sensi dell’art. 2.8, commi 1 e 2 della D.G.R. n. VIII/6024 del 05 dicembre 2007, “non possono essere autorizzate singole medie strutture di vendita, anche se previste all’interno di piani attuativi o di strumenti di programmazione negoziata, che configurano una grande struttura di vendita organizzata in forma unitaria ancorché allocate in uno o più insediamenti edilizi non concepiti e gestiti in modo unitario, privi di spazi comuni e allocati su strade o piazze pubbliche” e ancora “in nessun caso potranno essere previste negli strumenti di pianificazione norme che possano prefigurare con la sola procedura autorizzatoria comunale la realizzazione di più punti vendita della media distribuzione e del vicinato in una medesima area, o contigui e configurabili come grande struttura di vendita, né possono essere applicate dai Comuni procedure di autorizzazione concernenti distinti esercizi commerciali che nel loro insieme configurano punti vendita della grande distribuzione”.

Ciò premesso, è altresì importante sottolineare che, ai sensi dell’art. 25 del Regolamento Regionale n. 3/2000, le determinazioni sulle domande di cui all’art. 8 del D.lgs. n. 114/1998 devono sempre precedere la conclusione del procedimento di natura urbanistica-edilizia e, in tal senso, è necessario garantire la contestualità degli iter amministrativi indipendentemente dalle concrete modalità di esecuzione dell’intervento e dal titolo abilitativo previsto dalla normativa.
In ragione di quanto rappresentato la definizione del procedimento commerciale dovrebbe (salve le ipotesi di deroga eventualmente previste) pertanto precedere la conclusione di quello urbanistico-edilizio sebbene, ovviamente, nell’ambito delle valutazioni sulle domande di cui all’art. 8 del D.lgs. n. 114/1998 tale ultimo aspetto assume ugualmente particolare rilevanza: è infatti pacifico che, ai sensi della vigente normativa, il rilascio dell’autorizzazione commerciale presuppone la conformità urbanistica dell’intervento.

Fermo quanto rappresentato in termini generali, per quanto specificamente attiene il procedimento de quo è bene sottolineare che, come anticipato, il rilascio dell’autorizzazione commerciale per MSV è di esclusiva competenza dei Comuni i quali sono chiamati a pronunciarsi entro un termine massimo di novanta giorni dalla presentazione dell’istanza decorso il quale “le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell’azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni”.

Tanto debitamente premesso, si evidenzia inoltre che ai fini del rilascio dell’autorizzazione commerciale di Media Struttura di Vendita i Comuni sono chiamati a verificare, una volta sviluppati i relativi criteri e requisiti, la compatibilità degli impatti dell’insediamento sulla base delle indicazioni generali fornite dall’art. 3 della D.G.R. n. VIII/6024 del 05 dicembre 2007.
Nello specifico la valutazione si fonda sui seguenti aspetti:

a) Verifica di compatibilità dell’impatto commerciale

  • coerenza con i fabbisogni rilevati a scala comunale (analisi della domanda e dell’offerta);
  • ricadute occupazionali del nuovo punto vendita;
  • impatto sulla rete distributiva di vicinato;
  • integrazione con le altre tipologie di vendita.
    b) Verifica di compatibilità infrastrutturale, urbanistica, ambientale e paesistica
  • condizioni di accessibilità pedonale, automobilistica, ciclabile e con mezzi del trasporto pubblico locale;
  • sistema dei parcheggi;
  • relazioni con il sistema logistico;
  • relazioni con gli spazi pubblici e con il sistema dei servizi comunali;
  • integrazione funzionale con l’assetto urbano;
  • rapporto con le caratteristiche naturali, paesistiche ed ambientali dell’ambito interessato dall’intervento;
  • emissioni acustiche, emissioni gassose e polveri da traffico generato con particolare attenzione al rispetto dei valori di concentrazione limite accettabili per l’inquinamento del suolo, sottosuolo, acque superficiali e acque sotterranee, nonché variazioni di esposizione al rumore ed il rispetto dei valori limite;
  • emissioni luminose.

Riassumendo l’iter amministrativo conseguente alle domande di cui all’art. 8 del D.lgs. n. 114/1998, i Comuni nel termine massimo di novanta giorni devono dunque effettuare le valutazioni d’impatto di cui alla predetta normativa rilasciando l’autorizzazione commerciale prima di definire il procedimento urbanistico-edilizio finalizzato alla realizzazione delle opere in progetto.
Qualora la MSV assuma invece carattere sovracomunale (ovvero nei casi in cui, ai sensi del comma 3 dell’art. 2.9 della D.G.R. n. VIII/6024, il peso insediativo del rapporto tra residenti, addetti e superfici di vendita sia uguale o inferiore a 1,5) i Comuni sono chiamati, prima di procedere al rilascio del predetto titolo, ad acquisire i pareri dei Comuni contermini.

Concludendo si precisa infine che un insieme di Medie Strutture di Vendita, avente carattere unitario e rispettoso dei limiti di cui all’art. 4, comma 1, lettera e) del D.lgs. n. 114/1998, configurerà una MSV in forma unitaria e, pertanto, si continuerà ad applicare la disciplina qui descritta in ordine alle autorizzazioni commerciali degli esercizi di cui la stessa si compone.

 

Il procedimento autorizzatorio delle Grandi Strutture di Vendita e delle aggregazioni di strutture configurabili come GSV unitarie ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera f) della D.G.R. n. X/1193/2013 è nettamente più articolato rispetto a quello per le MSV e, sebbene il rilascio dell’autorizzazione formalmente sia di competenza comunale, la normativa prevede inderogabilmente la partecipazione della Regione al procedimento ed il parere favorevole di quest’ultima sull’ammissibilità di tali insediamenti.
Risultando quindi imprescindibile la corretta qualificazione delle strutture commerciali, lo stesso art. 3, comma 5 della D.G.R. n. X/1193 del 20 dicembre 2013 sottolinea infatti che “fatta salva la specifica destinazione urbanistica di cui al successivo paragrafo 4 i Comuni non possono rilasciare autorizzazioni concernenti distinti esercizi commerciali che nel loro insieme configurino strutture commerciali unitarie ai sensi del presente paragrafo”: al fine di poter assentire queste ultime non è pertanto possibile prescindere dal procedimento di seguito descritto.

Prima di sviluppare le specifiche considerazioni sulla procedura in esame, risulta preliminarmente opportuno evidenziare che, ai sensi dell’art. 6 del D.lgs. n. 152/2006 (Allegato IV, Punto 7, Lettera b)) nonché della disciplina regionale contenuta nella L.R. n. 5/2010 e nella conseguente D.G.R. n. X/3826/2015 (Allegato B, Punto 7, Lettere b2), b3), b6), b7)), gli insediamenti in esame devono essere necessariamente sottoposti alla VAS ed alla verifica di assoggettabilità a VIA.

La giurisprudenza del Consiglio di Stato sul punto ha infatti precisato che il precetto dimensionale delineato dall’art. 6 del D.lgs. n. 152/2005 (il quale stabilisce che, per tutti i piani che interessano “piccole aree locali”, la VAS è obbligatoria solo qualora l’Autorità competente ritenga che questi producano impatti significativi sull’ambiente, rendendola di fatto eventuale) non ha alcuna incidenza sulle ipotesi elencate negli Allegati dello stesso decreto, tra cui quelle relative alla realizzazione di GSV o aggregazioni in forma unitaria: per queste ultime, a differenza delle MSV per le quali è obbligatorio l’esperimento della sola verifica di assoggettabilità (la quale può ben concludersi con l’esclusione), l’espletamento di tale valutazione è dunque imprescindibile.
Rilevata l’obbligatorietà della VAS per i predetti insediamenti, per ciò che invece attiene alla Valutazione di Impatto Ambientale, richiamati i criteri di cui alla sopracitata normativa regionale, l’imposizione di detta procedura, fermo l’obbligo della preventiva verifica di assoggettabilità, non discende dai meri dati dimensionali ma dalla concreta dimostrazione dell’incidenza dell’impatto ambientale prodotto dall’intervento sul territorio.

Tanto debitamente premesso, esplicitata la necessità delle summenzionate verifiche prima di poter dare seguito alla definizione del procedimento autorizzatorio commerciale e di quello urbanistico edilizio, è ora possibile affrontare la disciplina afferente alla tematica in esame: in tal senso si richiama innanzitutto l’art. 9 del D.lgs. n. 114/1998, rubricato “Grandi Strutture di Vendita”.
La norma, premettendo che l’apertura, il trasferimento di sede e l’ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio, al comma 3 precisa che “la domanda di rilascio dell’autorizzazione è esaminata da una conferenza di servizi indetta dal comune, salvo quanto diversamente stabilito nelle disposizioni di cui al comma 5, entro sessanta giorni dal ricevimento, composta da tre membri, rappresentanti rispettivamente la regione, la provincia e il comune medesimo, che decide in base alla conformità dell’insediamento ai criteri di programmazione di cui all’articolo 6. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro novanta giorni dalla convocazione; il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della regione”.

Come già anticipato la partecipazione e l’assenso della Regione sono dunque fondamentali, a differenza di quanto avviene per le MSV, ai fini del rilascio dell’autorizzazione commerciale.

Ai sensi del comma 4 della medesima norma si evidenzia peraltro che “alle riunioni della conferenza di servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio più rappresentative in relazione al bacino d’utenza dell’insediamento interessato. Ove il bacino d’utenza riguardi anche parte del territorio di altra regione confinante, la conferenza dei servizi ne informa la medesima e ne richiede il parere non vincolante ai fini del rilascio della autorizzazione”.

Concludendo la disamina dell’art. 9 del D.lgs. n. 114/1998 si precisa infine che il comma 5, rimandando direttamente alla disciplina regionale, rimette a quest’ultima la definizione delle “norme sul procedimento concernente le domande relative alle grandi strutture di vendita; stabilisce il termine comunque non superiore a centoventi giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi di cui al comma 3 entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di diniego, nonché tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell’azione amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche”.