Il procedimento amministrativo per il rilascio delle Autorizzazioni Commerciali di GSV

È bene sottolineare sin da subito che la normativa lombarda in tema di GSV, sviluppata sulla base delle predette indicazioni di origine statale, risulta essere particolarmente articolata a causa di una corposa stratificazione di norme nel tempo e, pertanto, al fine di fornire un quadro generale che sia il più chiaro possibile si proporrà nel prosieguo una rappresentazione delle disposizioni maggiormente significative sull’argomento.

Sul punto si richiamano innanzitutto la L.R. n. 6/2010 e le conseguenti D.C.R. n. X/187 del 12 novembre 2013 e D.G.R. n. X/1193 del 20 dicembre 2013 le quali, riproponendo ed innovando il contenuto della previgente disciplina, inserita principalmente nella L.R. n. 14 del 23 luglio 1999 e nel Regolamento Regionale n. 3 del 21 luglio 2000, oggi delineano pressoché integralmente la normativa applicabile agli insediamenti in esame.

Per ciò che attiene al procedimento autorizzatorio si richiama l’art. 6 della L.R. n. 6/2010, il quale dispone che “l’apertura, l’ampliamento ed il trasferimento di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune competente per territorio, a seguito della conferenza di servizi di cui all’articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114”.

Le domande, valutate in ordine cronologico (dando priorità a quelle che richiedono minore superficie di vendita di nuova previsione in caso di domande concorrenti), devono necessariamente contenere:

  1. le dichiarazioni di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a) e b) del D.lgs. n. 114/1998;
  2. la relazione illustrativa concernente la conformità e la compatibilità dell’insediamento con le previsioni degli strumenti urbanistici comunali e con i criteri regionali di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale, nonché con le disposizioni della presente sezione;
  3. la valutazione dell’impatto occupazionale netto;
  4. lo studio dell’impatto sulla rete commerciale esistente e del contesto sociale;
  5. lo studio dell’impatto territoriale ed ambientale, fatto comunque salvo quanto previsto dalla vigente legislazione in materia di valutazione di impatto ambientale.

Al fine di non appesantire eccessivamente il presente approfondimento, per ciò che attiene allo svolgimento del procedimento autorizzatorio si rimanda alle ulteriori previsioni dell’art. 6 della L.R. n. 6/2010 nonché agli articoli 5, 5.1, 5.2, 5.3 e 5.4 della D.G.R. n. X/1193 del 20 dicembre 2013.

Nel medesimo senso, stante la corposa disciplina sul punto, in relazione ai contenuti del Rapporto di Impatto e del sistema di valutazione dell’impatto si rimanda agli Allegati 1 e 2 della citata D.G.R. n. X/1193 del 20 dicembre 2013.
Fermo quanto anzidetto si evidenzia ora che, così come previsto per l’autorizzazione delle MSV, l’art. 26 del Regolamento Regionale n. 3/2000 richiede la contestualità dei procedimenti relativi alle autorizzazioni di esercizio e dei procedimenti abilitativi di natura urbanistico-edilizia.

In particolare, ferme le deroghe di cui ai commi 9 e 11 dell’articolo in esame, la conclusione del procedimento di natura urbanistico-edilizia non può in nessun caso precedere le determinazioni sulle domande di cui all’articolo 9 del D.lgs. n. 114/1998 e, pertanto, nell’ambito della Conferenza di Servizi presupposta al rilascio dell’autorizzazione commerciale devono essere considerati anche gli aspetti strettamente attinenti ai titoli urbanistico-edilizi.
Tanto debitamente premesso, per gli ulteriori aspetti non espressamente trattati, si rimanda alle sopracitate citate norme in tema di Grandi Strutture di Vendita.

Concludendo, fermo quanto anzidetto in via generale sulle autorizzazioni delle GSV, nonché su quelle delle MSV, si precisa infine che alle strutture di vendita di cui al citato art. 2, comma 1, lettera f) è rilasciata una autorizzazione avente carattere unitario con le modalità di cui agli articoli 8 e 9 del D.lgs. n. 114/1998 e delle richiamate disposizioni regionali vigenti in materia.

Ai sensi dell’art. 3, comma 2 della D.G.R. n. X/1193/2013 “in relazione a tale autorizzazione unitaria, sono rilasciate tante singole autorizzazioni quanti sono gli esercizi commerciali di vicinato, di media e di grande struttura che ne fanno parte. Il totale delle superfici di vendita dei singoli esercizi deve corrispondere a quello della autorizzazione unitaria nel rispetto anche dei settori merceologici autorizzati. L’allocazione o il trasferimento di uno o più esercizi all’interno o in prossimità di una struttura di vendita unitaria configura un ampliamento della autorizzazione unitaria in essere e necessita quindi dell’avvio del relativo procedimento autorizzatorio”; il comma 4 dispone invece che “la domanda di apertura e di modificazione di una struttura di vendita unitaria può essere presentata anche da un unico soggetto promotore con le modalità di cui all’art. 6 della L.R. n. 6/2010. Nella domanda il richiedente deve indicare, a pena di inammissibilità della stessa, una delle tipologie di struttura unitaria di cui al paragrafo 2 comma 1, lettera f) per cui si chiede l’autorizzazione e può non dichiarare il possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 71, comma 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59 “Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno”, purché gli stessi sussistano in capo ai richiedenti le singole autorizzazioni di cui al precedente comma 2”.