Concessioni demaniali non soggette ad IVA

Demanio pubblico e concessioni in riferimento alla recente pronuncia della Cassazione civile n. 6138 del 13 marzo 2009.

La Cassazione con la sentenza n. 6138/2009 ha stabilito che la concessione demaniale non è soggetta a Iva, confermando che la concessione con cui un ente pubblico economicamente conferisce il diritto a usare un’area del demanio pubblico per un determinato periodo di tempo e dietro corrispettivo, rientra nella tipologia di beni immobili, così come previsto dall’articolo 13 della sesta direttiva Iva 77/388/Cee.

Analizzando la sentenza si deduce come le parti ricorrenti sostengono che le concessioni di aree demaniali non sono soggette a Iva, in quanto: “la concessione non era assimilabile alla locazione, né dava luogo alla costituzione di un diritto reale.” Veniva ribadito il fatto che i diritti in questione erano soggetti ad imposta di registro in misura proporzionale e che l’attività svolta dal Consorzio, gestione del demanio marittimo, non era qualificabile come attività d’impresa.

Relativamente alle questioni addotte dai ricorrenti, il Collegio osserva che la legge 27 dicembre 2006, n. 296 all’art. 1, comma 993, ha escluso l’imponibilità dell’Iva delle concessioni sul demanio marittimo: “sia perché tale esenzione non viene estesa a precedenti rapporti, e sia soprattutto perché la stessa viene riconosciuta soltanto a favore delle concessioni rilasciate dalle Autorità Portuali, in espressa considerazione della loro natura di enti pubblici non economici, in cui l’amministratore concedente è un ente pubblico economico.”

Inoltre l’operazione è esente dall’imposta in quanto si trova tra le ipotesi disciplinate dall’art. 10, comma 8, del Dpr 633/1972.
L’Amministrazione nel caso di specie contestava il mancato versamento dell’Iva da parte del Consorzio che gestiva le aree demaniali, in relazione alla fatturazione dei canoni percepiti per la concessione agli operatori portuali di tali aree, in quanto si trattava, appunto, di prestazioni di servizi a titolo oneroso compiute nell’esercizio di attività d’impresa senza che avesse rilievo la natura pubblicistica dell’operazione.

La Cassazione per trarre le sue conclusioni richiama anche la Corte di giustizia Europea, che ha ritenuto determinante il contenuto del diritto attribuito al concessionario, senza dare però alcuna rilevanza al regime giuridico di diritto amministrativo del procedimento e del suo atto conclusivo che ha dato origine al rapporto contenzioso.

La Corte di cassazione ha così ricondotto l’operazione nel generale regime di esenzione, in quanto: se da una parte, rientrando nella nozione di locazione di beni immobili previsti dalla direttiva Ue, sarebbe soggetta all’imposta, dall’altra non è compresa tra quelle specifiche ipotesi per le quali lo Stato italiano ha previsto l’esclusione dell’esenzione, e quindi tale rapporto deve essere disciplinato dall’articolo 10 comma 8, del Dpr 633/1972.