Illegittimità del Documento di Piano

All’errore del Comune nella quantificazione delle superfici urbanizzate che determinano consumo di suolo consegue l’illegittimità del Documento di Piano laddove afferma l’operatività del meccanismo premiale

Commento a Sentenza Tar Milano, 27 febbraio 2015, n. 576

Ne ha dato notizia sul proprio sito istituzionale il Comitato Golfo Agricolo di Segrate: Il Tar della Lombardia ha annullato il Piano di Governo del Territorio di Segrate, i piani attuativi e il permesso di costruire rilasciati dal Comune per attività edificatoria nel c.d. “Golfo Agricolo”, l’ultimo lembo di verde inedificato in passato noto come Rovagnasco, un’area dall’alto valore ecologico, secondo i ricorrenti tra i quali vediamo Legambiente e WWF Lombardia.

Le predette associazioni hanno attivamente e fattivamente partecipato al processo di pianificazione comunale attraverso il deposito di rituali osservazioni e con la successiva impugnazione di tutti i provvedimenti, dalla delibera di approvazione del PGT a quella di approvazione dei piani attuativi, relativi ad alcune aree di trasformazione (in particolare TR1, TR2, TR3 e TR4) al rilascio, da ultimo, di un permesso di costruire relativo ad uno dei lotti facenti parte del Piano Attuativo TR4.

Con la sentenza in esame sono stati accolti non solo il ricorso principale, ma anche – in parte – i successivi tre ricorsi per motivi aggiunti ed è stato respinto il ricorso incidentale proposto da una società controinteressata.

Con il primo articolato motivo del ricorso principale le associazioni istanti affermano che le trasformazioni previste dal PGT di Segrate comporterebbero un consumo di suolo largamente eccedente rispetto a quanto consentito dal PTCP e ciò in quanto sarebbe stato compiuto un errore nel calcolo del consumo di suolo nel quale, indebitamente, sarebbero state escluse le aree a “verde non urbanizzato” comprese negli ambiti di trasformazione, nonostante le stesse risultino genericamente destinate nelle schede degli ambiti stessi a “dotazione per servizi pubblici”.

Per effetto di tale errore l’incremento di aree urbanizzate sarebbe stimabile nella misura del 13,5% e non invece del 3,2%, così come dichiarato nello strumento pianificatorio.

Tale percentuale, peraltro, non sarebbe comunque consentita, in quanto non opererebbero i meccanismi premiali applicati e, quindi, non dovrebbe essere superato il limite di incremento della superficie urbanizzata dell’1% stabilito dal PTCP.
Ulteriore conseguenza dell’errata misurazione si trasferisce al parere di compatibilità del PGT con il PTCP espresso dalla Provincia, il quale sarebbe illegittimo per non aver rilevato tali erronee valutazioni.

Dopo un’approfondita disamina della disciplina comunale e provinciale applicabile, il Collegio accoglie la ricostruzione operata dalla difesa dei ricorrenti e ritiene che, nel caso di specie, non ricorrano le condizioni previste per l’operatività del meccanismo premiale, peraltro affermato anche dalla Provincia nella propria valutazione di compatibilità del PGT con il PTCP.

Sostanzialmente l’errore commesso dal comune attiene alla quantificazione delle superfici urbanizzate che determinano consumo di suolo: statuisce il Tribunale che “le aree non direttamente oggetto di trasformazione edificatoria privata presenti all’interno degli ambiti di trasformazione devono essere considerate come superfici urbanizzate, laddove non siano espressamente destinate a parchi”.

Sono pertanto fondate le censure concernenti l’errore nei calcoli per la determinazione della superficie urbanizzata rilevante ai fini del consumo di suolo, in quanto la “superficie a verde non urbanizzato”, che è stata scomputata da tale calcolo, non risulta coincidere con quella destinata a “parchi urbani e territoriali”, che – essa sola – poteva essere esclusa.