Cambio di destinazione d’uso senza opere

Cambio di destinazione d’uso senza opere: prevale la normativa sanitaria su quella urbanistica

Commento a Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 07 luglio 2014, n. 3415

Con la pronuncia in commento i Giudici di Palazzo Spada hanno stabilito che, in materia di mutamento della destinazione d’uso senza opere, le norme igienico-sanitarie statali prevalgono su quelle urbanistico-edilizie più restrittive previste dai regolamenti comunali.

Nella fattispecie esaminata il comproprietario di un edificio destinato a magazzino agricolo presentava comunicazione per mutamento di destinazione d’uso senza opere da magazzino a residenza.

Il Comune opponeva il proprio diniego, ed ordinava successivamente la rimessione in pristino stato, motivato dal mancato rispetto della distanza minima di 200 mt. da un vicino allevamento di suini, così come prescritto dall’art. 20 delle N.T.A.

Il privato insisteva, tuttavia, affinché venissero accolte le proprie censure sostenendo che la disciplina igienico sanitaria era stata pienamente rispettata, stante il fatto che essa stabilisce una distanza minima di soli 100 mt., e che il diniego opposto dal Comune è in contrasto con la suddetta disciplina.

Il giudice di prime cure ha respinto il ricorso ritenendo non cedevole la normativa urbanistica rispetto a quella igienico sanitaria.
I Giudici dell’impugnazione, tuttavia, hanno affermato già in via cautelare ed in accoglimento dell’istanza di sospensione dell’esecuzione della sentenza di primo grado, che l’art. 20 delle N.T.A. del Comune resistente, delle quali lo stesso Ente ha fatto applicazione per inibire il cambio di destinazione d’uso del manufatto senza opere, da magazzino ad abitazione, tutela interessi di natura igienico-sanitaria, alla cui cura sono preposti, ai sensi dell’art. 55 della Legge Regionale Lombarda n. 64/1981 (Norme per l’esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica), gli enti responsabili dei servizi di zona.

Per tale ragione il Collegio conviene con l’appellante che debba essere accordata prevalenza al Regolamento Locale di Igiene, il quale prescrive una distanza di 100 tra abitazioni e allevamenti di suini, in quanto disposizione speciale e successiva, dettata in attuazione dell’art. 9, commi 2 e 3 della L.R. n. 64/1981 sull’esercizio di funzioni in materia di igiene e sanità, rispetto alla menzionata norma urbanistica, di carattere evidentemente recessivo.

Conseguentemente, i mutamenti d’uso degli immobili non comportanti la realizzazione di opere edilizie, purché conformi alle prescrizioni urbanistiche ed igienico–sanitarie, sono soggetti esclusivamente a comunicazione preventiva dell’interessato, così come previsto dall’art. 52 , comma 2 della L.R. 12/2005.