Parere Soprintendenza obbligatorio non vincolante

Il carattere obbligatorio ma non vincolante del parere della Soprintendenza per i beni ambientali

Nota a Tar Lombardia, sentenza n. 1285 depositata in data 16 maggio 2014

La sentenza in commento concerne il ricorso promosso dallo studio legale per l’annullamento del provvedimento adottato dal Comune di Arluno recante il diniego di autorizzazione paesaggistica per la costruzione di impianto di telecomunicazione, nonché del parere negativo della Commissione per il paesaggio richiesto dalle società ricorrenti ex artt. 146 e 159 del D. Lgs. n. 42 del 2004 in qualità rispettivamente di proprietaria dell’area oggetto dell’intervento e di titolare della licenza di operatore delle telecomunicazioni wifi.

La Commissione per il paesaggio ha ritenuto che la struttura in oggetto, dotata di superfici metalliche riflettenti sarebbe stata un elemento di rottura con il paesaggio e con il contesto ambientale in cui si sarebbe dovuta realizzare, risultando quindi in evidente difformità ai criteri del Piano Paesistico Regionale e delle DGR di riferimento.

Il Comune pertanto, in ragione di tale parere ha rigettato l’istanza di autorizzazione paesaggistica nonostante la Sopraintendenza ai beni ambientali e architettonici non avesse ancora espresso alcun parere sul progetto malgrado la sollecitazione a tal riguardo in adempimento al dettato dell’art. 146 del D. Lgs. n. 42 del 2004.

Nel caso di specie, il Tribunale ha ritenuto che non potessero essere accolte le censure in ordine alle carenze procedurali e sostanziali sottese alla determinazione negativa assunta, relative alla violazione da parte dell’Amministrazione procedente, dell’art. 10-bis L. 241/1990, per non aver comunicato i motivi ostativi all’accoglimento della richiesta prima del formale diniego, e dell’art. 146, comma 9 del codice dei beni culturali e del paesaggio per non aver indetto una conferenza di servizi per l’acquisizione del parere del sopraintendente.

In particolare i Giudici hanno ritenuto che nella fattispecie fossero state rispettate le garanzie partecipative sottese all’iter procedurale in quanto le ricorrenti erano state poste nella condizione di interagire con l’amministrazione procedente e quindi la decisione assunta non risulterebbe inficiata dalla mancata acquisizione del materiale informativo ed istruttorio.

Né secondo il Collegio giudicante la mancata acquisizione del parere del sopraintendente entro il termine di 45 giorni dalla ricezione degli atti, obbliga l’Amministrazione a convocare la conferenza dei servizi. La convocazione della conferenza è una facoltà riconosciuta all’amministrazione competente e non un obbligo tant’ è vero che la norma prevede che “In ogni caso, decorsi sessanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente, l’amministrazione competente provvede sulla domanda di autorizzazione”.

Il parere del sopraintendente quindi assume carattere obbligatorio ma non vincolante e decorsi i termini di legge entro cui lo stesso debba essere reso l’Amministrazione provvede sulla domanda di autorizzazione.

Recentemente il TAR di Lecce con la sentenza n. 252 del 24 gennaio 2014, in materia di diniego di autorizzazione paesaggistica ex art. 146 ha osservato che il mancato rispetto da parte della Soprintendenza ai beni architettonici e paesaggistici, del termine perentorio previsto ex lege per il rilascio del parere di compatibilità paesaggistica non determina l’illegittimità del parere reso oltre tale termine, ma semplicemente la perdita, da parte di quest’ultimo, del carattere vincolante impressogli dalla legge, proprio perché si colloca al di fuori del quadro normativo, ma costituisce sempre un elemento del procedimento che l’Amministrazione deve valutare, potendosene motivatamente discostare. “Di conseguenza il punto di mediazione fra le esigenze di celerità dell’azione amministrativa, tutelate con la perentorietà del termine, e di valutazione degli specifici interessi da parte degli enti o organi specifici è costituito dalla permanenza del potere del Soprintendente di fornire il proprio apporto anche oltre il termine perentorio e dal dovere dell’Amministrazione di tenerne conto, senza tuttavia esserne vincolata e senza la necessità di dover attendere un lasso di tempo determinato dopo lo scadere del termine assegnato dalla legge al Soprintendente”.