Obbligo di notifica agli interessati nella procedura di adozione / approvazione del Piano Territoriale
Nota a Consiglio di Stato, sent. Nr. 965, depositata in data 03/03/2014
Nel caso in esame il Consiglio di Stato ha esaminato la pronuncia del T.r.g.a. – Sezione autonoma di Bolzano, avente ad oggetto il ricorso proposto dai proprietari degli edifici prospicienti la proprietà della controinteressata, situati in zona residenziale nel centro storico del Comune di Appiano, avverso la concessione edilizia e gli atti inerenti la procedura di adozione/approvazione della modifica al piano di attuazione della suddetta zona, dalla stessa ottenuta.
Nello specifico, con la variante in questione, sulla cui base poi era stato rilasciato il titolo abilitativo contestato, era stata disposta la demolizione di una determinata volumetria all’interno del menzionato perimetro con la conseguente riqualificazione dell’area corrispondente in verde privato, nonché lo spostamento del menzionato volume in altra sottozona edificabile.
Il Tribunale accertava la tardività del ricorso e, nel merito, non rilevava la sussistenza del denunciato eccesso di cubatura rispetto a quella preesistente relativa all’immobile demolito, né riteneva provata la violazione del piano di “quota zero” nella costruzione del nuovo edificio da intendersi come il piano di calpestio a quota più bassa dell’intorno del fabbricato.
Il Consiglio di Stato osserva che secondo consolidato principio Giurisprudenziale la variante urbanistica riguardante beni specifici ed incidente direttamente su determinati soggetti, ha carattere particolare e la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di notificare agli interessati il provvedimento, dalla cui esecuzione decorre il termine per impugnare l’atto (Cons.di Stato 7963/2009).
I Soggetti interessati alla notifica però non sono tutti i proprietari di immobili compresi nell’area in questione ma solo coloro che risultino menzionati nelle delibere oppure che subiscano direttamente le conseguenze della modifica in quanto effettivi destinatari del vincolo preordinato all’esproprio. Rispetto a tali soggetti incombe sull’Amministrazione Pubblica l’onere di notificare le delibere di adozione e di approvazione delle varianti di modo che i termini per impugnare la modifica decorrano dalla sua notifica. Rispetto ai soggetti terzi – tra cui rientrano anche gli odierni appellanti – invece il termine per impugnare decorre dal perfezionamento della fase di pubblicazione degli atti pianificatori (Cons. di Stato 922/2013).
Nella fattispecie in esame i Giudici rilevano che, in ossequio ai principi di pubblicità legale, le deliberazioni in oggetto erano state regolarmente affisse all’albo pretorio e pertanto hanno rilevato la tardività dell’impugnazione.