La qualificazione di opere interrate

Nota a Corte di Cassazione, sez. IV Penale, N. 2389 depositata il 20 gennaio 2014

Il caso in esame riguarda la realizzazione di un garage e delle opere accessorie conformemente alla procedura semplificata prevista dall’art. 9 della L. n.122 del 1989, e nel rispetto delle previsioni del T.U. dell’edilizia in materia di titolo edificatorio.

La Suprema Corte si era già pronunciata sul caso in esame, in occasione del ricorso avverso l’ordinanza con la quale il Tribunale di Messina annullava il provvedimento di sequestro preventivo avente ad oggetto un parcheggio ed una cisterna. Il Supremo Collegio annullò detta ordinanza e rinviò la causa al Tribunale specificando i principi di diritto rilevanti ai fini del giudizio dei fatti contestati.

Secondo i Giudici “L’art. 9 della L. n. 122 del 1989, va interpretato nel senso che la realizzazione di garage è consentita con procedura semplificata soltanto se gli stessi vengono ubicati nel sottosuolo delle aree di pertinenza di immobili già esistenti o su apposite aree condominiali, mentre, se realizzati in superficie, oppure unitamente ad una serie di opere accessorie, necessitano del preventivo rilascio del permesso di costruire, in ragione del loro impatto sull’assetto urbanistico e sull’utilizzazione del territorio (Cassazione n. 38841 del 24 ottobre 2006) perché tale previsione derogatoria che consente la realizzazione di parcheggi in base a semplice d.i.a. ha natura speciale” e pertanto non si può applicare analogicamente alle ipotesi non contemplate dalla lettera della norma (Cassazione, n. 28840 del 9/7/2008).

Inoltre sono qualificabili come opere interrate quelle costruite interamente sotto il piano di campagna e non quelle edificate in parte in superficie e che solo a seguito di successive modifiche del piano verranno poi interrate (Cons. Stato, sez. 4, 13 luglio 2011, n.4234; Cons. Stato, sez. 4, 16 aprile 2012, n. 2185; T.A.R. Toscana, sez. 3, 23 luglio 2012, n. 1348).

Il Tribunale si è pronunciato nuovamente annullando il decreto di sequestro ed avverso tale ordinanza ha riproposto ricorso il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto.

Il ricorrente deduce la violazione degli artt. 44, comma 1, lett. b) e c), D.P.R. n. 380 del 2001, art. 9 L. n. 122 del 1989 e art. 5 L.R. Sic. n. 37 del 1985 per aver omesso di considerare, diversamente da quando previsto dalla sentenza di annullamento della precedente ordinanza, la consistenza delle opere realizzate senza permesso di costruire ma che hanno creato una modifica dell’assetto del terreno ed un aumento dei volumi. Inoltre parte ricorrente rileva che il tribunale, “ha omesso di valutare se l’interramento del garage fosse stato realizzato mantenendo l’originario piano di campagna”, nonostante nella sentenza si facesse esplicito riferimento a tale constatazione.

Secondo i Giudici, il Tribunale nella propria ordinanza, ha semplicemente constato che le opere in oggetto si trovano interamente al di sotto della superficie stradale senza specificare però, in relazione al principio di diritto enunciato nella sentenza di annullamento della Corte, se le opere risultassero conformi ab origine al principio de quo o se ciò fosse dipeso da successive modifiche del piano di campagna.

Sul punto il Tribunale ha rimandato alla “analisi degli elaborati progettuali di variante” e “all’accertamento condotto dai tecnici del Comune” senza peraltro fornire alcun chiarimento sull’originaria conformazione del piano.
La Suprema Corte ha quindi accolto il ricorso, ritenendo che l’indagine sull’originario assetto dei luoghi, costituisse l’unico elemento atto a verificare se legittimamente i nuovi interventi potessero essere qualificati come opere interrate secondo il principio di diritto formulato dalla Corte stessa.