La pubblicazione dei piani regolatori

Nota a Consiglio di Stato, sentenza nr. 5769, depositata il 04/12/2013

Nel caso in esame, il Comune di Toritto in esecuzione delle prescrizioni introdotte con la delibera della Giunta della Regione Puglia sul PRG adottato nel 1992 aveva ripristinato le previsioni edificatorie del preesistente PDF.

Il Tar di Puglia, su ricorso del proprietario di un terreno compreso nel comparto edificatoiro ri-tipizzato a seguito della reintroduzione delle suddette previsioni, il quale lamentava che le prescrizioni adottate sarebbero state recepite in spregio al suo diritto a partecipare all’iter formativo, aveva stabilito che la riclassificazione di tale area, è avvenuta su iniziativa del Comune successivamente all’adozione del PRG, al di fuori del regime di pubblicità degli atti di programmazione urbanistica.

Il Comune ha quindi impugnato la decisione eccependo la violazione dei principi in materia di pubblicazione dei piani regolatori.
Il Comune ha sostenuto che l’adeguamento degli elaborati grafici e normativi non era frutto di un’autonoma scelta bensì era stato determinato dalla necessità di recepire le indicazioni regionali e farle proprie.

Il Consiglio, in accoglimento delle eccezioni dell’appellante ha ritenuto che le modifiche apportate “costituivano le legittime e necessarie conseguenze della necessità di far luogo all’integrazione, ed alla coordinazione, della disciplina urbanistica dell’area in esame alle scelte generali di sviluppo del territorio”.

Inoltre, secondo Giurisprudenza costante, in occasione dell’approvazione definitiva del PRG non sarebbe necessario il vaglio dei cittadini e pertanto non vi sarebbe alcuna violazione dei diritti di partecipazione dei cittadini al procedimento di approvazione del PRG nel caso di specie.

Il procedimento di formazione dei piani regolatori, così come precisato dal Consiglio di Stato con la sent. 4546 del 2010, è orientato sul principio del “non aggravamento” di cui alla L. 241/1990.

L’obbligo di ripubblicazione non si configura nei casi di modifiche obbligatorie, “dirette ad assicurare il ripristino dei criteri di zonizzazione, la razionale sistemazione delle opere degli impianti di interesse, la tutela del paesaggio e l’adozione di standard urbanistici minimi”.

Secondo un orientamento consolidato della Giurisprudenza la ripubblicazione del piano si profila nei casi di modifiche determinanti uno stravolgimento dello strumento adottato, o un profondo mutamento dei suoi stessi criteri ispiratori ( Consiglio di Stato 4321/2012,6865/2011,4984/2003).