Contributi di urbanizzazione e monetizzazione

Le diversità tra i contributi per le spese di urbanizzazione ed i contributi dovuti per monetizzazione di aree standard

Nota alla sentenza N° 1034 del T.A.R. Brescia depositata il 29 novembre 2013

Il ricorso esaminato dai Giudici aveva ad oggetto la contestazione da parte del ricorrente di alcuni degli importi dovuti a titolo di contributi di urbanizzazione.

Nel caso specifico, il Comune di Mantova aveva concesso alla Società ricorrente il titolo edificatorio legittimante gli interventi di demolizione, ricostruzione e relativo ampliamento della superficie di vendita di uno stabile nel quale parte ricorrente esercitava la propria attività commerciale.

A fronte del rilascio del permesso a costruire, il Comune aveva determinato l’ammontare complessivo dei contributi urbanistici sommando i contributi per i costi di costruzione, i contributi per spese di urbanizzazione primaria e secondaria ed i contributi per monetizzazione di aree standard.

La difesa ricorrente ravvisava nel procedimento di imposizione di tali oneri la violazione degli artt. 12 e 16 del D.P.R. 380 del 2001, ritenendo applicabile anche nel caso di monetizzazione di aree standard lo scomputo dagli oneri di urbanizzazione previsto per gli importi equivalenti alle opere di urbanizzazione realizzate in via diretta dal soggetto interessato.

Secondo parte ricorrente inoltre, l’ammontare del contributo si sarebbe dovuto liquidare in rapporto al solo incremento di superficie realizzato in fase di ristrutturazione e non in riferimento al volume complessivo dello stabile.

L’art. 16, comma 2 prevede infatti che, a scomputo totale o parziale della quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione, il titolare del permesso a costruire può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione con le modalità e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del suddetto Ente.
I Giudici hanno respinto il ricorso poiché fondato sul presupposto errato, ovvero la natura affine delle opere di urbanizzazione e delle aree standard.

Secondo un consolidato principio di diritto affermato dal Consiglio di Stato (Sent. N° 1013/2011 e 32/2013), i due contributi hanno “diversità ontologica” in quanto, i contributi per spese di urbanizzazione sono dovuti “senza che insorga un vincolo di scopo in relazione alla zona in cui è inserita l’area interessata all’imminente trasformazione edilizia” a titolo di contributo per i costi generali del Comune, mentre, i contributi per monetizzazione di aree standard riguardano “aree necessarie alla realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria all’interno della specifica zona di intervento” e quindi ineriscono nello specifico alle spese dell’intervento.

La realizzazione di tali opere comporta inevitabilmente l’esborso di questi due differenti ed imprescindibili costi, e pertanto, non potrà esserci lo scomputo ipotizzato dalla società ricorrente.

Quanto al secondo motivo di ricorso, relativo ai criteri di individuazione della superficie utile ai fini del calcolo dei relativi contributi, i Giudici, rifacendosi ad un principio affermato dal Consiglio di Stato (sent. N. 3847/2009) sulla materia in oggetto, hanno affermato che, nel caso specifico, gli interventi di ricostruzione con ampliamento, hanno portato alla realizzazione di un edificio più ampio e funzionale, come tale assimilabile ad una nuova costruzione sotto l’aspetto contributivo in quanto il carico urbanistico del nuovo stabile va determinato sulla base della sua consistenza complessiva.