Abusi edilizi e demolizione: sanzioni alternative

Abusi edilizi e demolizione: se è a rischio l’intero edificio sono previste sanzioni alternative

Commento a Consiglio di Stato, Sezione Sesta, 11 novembre 2013, n. 5368

Il tema affrontato nella pronuncia in esame è quello della c.d. “fiscalizzazione dell’abuso edilizio”, strumento alternativo alla demolizione cui il legislatore consente di ricorrere allorquando ragioni di opportunità consigliano di non applicare la sanzione demolitoria.

La vicenda si sviluppa a partire dall’emanazione di un’ordinanza con la quale il Comune appellato ordinava la demolizione del piano seminterrato e del secondo piano di un fabbricato composto da un piano seminterrato e tre piani fuori terra.

Nell’ordinanza veniva evidenziata la circostanza che in relazione al fabbricato, realizzato in totale difformità dalla concessione edilizia a suo tempo rilasciata e del quale era stata ordinata la demolizione con regolare ordinanza, era, poi, stata ottenuta concessione in sanatoria relativamente alle unità immobiliari poste al piano terra ed al piano primo.

Mentre “per la rimanente unità immobiliare, posta al secondo piano di detto fabbricato, nonché per il piano seminterrato, non è stata presentata alcuna pratica di condono edilizio né sono state rilasciate concessioni di varianti in sanatoria, per cui queste devono ritenersi abusive”.

Il provvedimento veniva impugnato avanti al Tribunale Amministrativo competente esponendo di avere ottenuto prima una concessione edilizia e, successivamente, una concessione in variante e che, dopo l’ingiunzione di demolizione comunale, i medesimi avevano chiesto ed ottenuto dei provvedimenti di condono; il ricorso veniva respinto.

Con appello al Consiglio di Stato, gli interessati riproponevano le contestazioni sollevate in primo grado e contestavano la sentenza sfavorevole del Tribunale di prime cure, avanzando, in particolare, la “mancata ponderazione degli effetti dell’eventuale demolizione delle porzioni in questione sul resto dell’edificio e circa l’applicabilità della sanzione pecuniaria alternativa”.
La Sezione del giudice dell’appello ha ritenuto fondato un solo motivo, cioè quello nel quale veniva contestata la mancata valutazione sull’applicazione dell’alternativa sanzione pecuniaria.

Ha ritenuto, infatti, che trattasi di un fabbricato realizzato in totale difformità dal titolo il quale, a seguito di successivo condono, è divenuto illegittimo solo in parte ed il doveroso provvedimento repressivo dell’abuso rimanente avrebbe dovuto tener conto dell’eventuale pregiudizio che l’applicazione della sanzione demolitoria potrebbe arrecare alla parte conforme del fabbricato.
Il Consiglio di Stato ha perciò accolto l’appello dei proprietari richiamando la giurisprudenza formatasi in materia la quale si è attestata sull’orientamento secondo cui “la valutazione sulla reale fattibilità, pratica e giuridica, della demolizione debba essere effettuata al momento dell’irrogazione della sanzione”.

La pronuncia sopra esaminata corrobora e conferma la tesi difensiva articolata negli atti giudiziari con cui è stata impugnata, per conto di un patrocinato dello studio, avanti il giudice amministrativo un’ordinanza di demolizione.

Era stato infatti invocato il principio, ribadito da Palazzo Spada, secondo cui la demolizione di una parte di fabbricato, realizzata in modo illegittimo, non può essere effettuata se compromette la parte di edificio in regola con la normativa edilizia.

A detta del Consiglio di Stato, l’unico elemento da tenere in considerazione nella decisione sulla demolizione è l’impatto sulle porzioni di fabbricato legittimate e, pertanto, devono essere applicate sanzioni alternative, nello specifico sanzioni pecuniarie, in luogo della demolizione.