VAS, la lesione lamentata va concretamente specificata

Sul procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS): la lesione lamentata va concretamente specificata

Commento a Consiglio di Stato, Sezione Quarta, 21 agosto 2013, n. 4200

Le censure inerenti il procedimento di Valutazione Ambientale Strategica (VAS) sono ammissibili nei limiti in cui la parte istante specifichi quale concreta lesione alla sua proprietà sia derivata dall’inosservanza delle norme sul procedimento.
Questo è quanto affermato dai Giudici Amministrativi i quali hanno altresì sottolineato come la doglianza non debba essere meramente strumentale, ma sostanziale, visto che il generico interesse ad un nuovo esercizio del potere pianificatorio dell’Amministrazione Pubblica è insufficiente a distinguere la posizione del ricorrente da quella del quisque de populo.

La VAS è la valutazione delle conseguenze ambientali di piani e programmi al fine ultimo di assicurare lo sviluppo sostenibile di un territorio sotto il profilo ambientale.

E una procedura finalizzata specificamente a mettere in rilievo le possibili cause di un degrado ambientale derivante dall’adozione di piani e programmi interessanti il territorio, introdotta dalla Direttiva Comunitaria 2001/42/CE la quale prevede, appunto, la sua applicazione a piani e programmi produttivi di effetti significativi sull’ambiente.

Circa la configurabilità dell’interesse c.d. strumentale all’impugnazione di uno strumento urbanistico, i giudici di Palazzo Spada hanno poi ribadito, in ossequio alla precedente giurisprudenza (Consiglio di Stato, Sezione IV, 13 luglio 2010, n. 4546), che tale impugnazione deve pur sempre ancorarsi a specifici vizi ravvisati con riferimento alle determinazioni adottate dall’Amministrazione in ordine al regime dei suoli in proprietà del ricorrente e non può fondarsi su un generico interesse ad una migliore pianificazione che, in quanto tale, non si differenzia dall’eguale interesse in capo al quisque de populo.

Altrimenti detto, l’utilità comunque rappresentata dal possibile vantaggio che astrattamente il ricorrente potrebbe ottenere per effetto della riedizione dell’attività amministrativa non è ex se indicativa della titolarità di una posizione di interesse giuridicamente qualificata e differenziata, idonea a legittimare la tutela giurisdizionale.

Rileva inoltre il Collegio quanto argomentato da precedente giurisprudenza, alla quale sostanzialmente aderisce (Consiglio di Stato, Sezione IV, 12 gennaio 2011, n. 133) in base alla quale per evitare di pervenire ad una legitimatio generalis del tipo di quella sopra indicata, occorre che le determinazioni lesive fondanti l’interesse a ricorrere, siano effettivamente “condizionate”, ossia causalmente riconducibili in modo decisivo alle preliminari conclusioni raggiunte in sede di VAS, sì che l’istante è tenuto a precisare come e perché le predette conclusioni abbiano svolto un ruolo decisivo in ordine alla presunta lesione dei suoli di proprietà.