Paesaggio: autorizzazione paesaggistica e titolo edificatorio

Beni paesaggistici: rapporto tra autorizzazione paesaggistica e titolo edificatorio

Consiglio di Stato, Sezione IV, 21 agosto 2013, sentenza n. 4234

Con la pronuncia in commento la Quarta Sezione del Consiglio di Stato, nel decidere la controversia, ha approfondito la questione relativa al rapporto intercorrente tra autorizzazione paesaggistica e titolo edificatorio.

La vicenda nasce con l’attivazione, da parte del proprietario di un immobile sottoposto a tutela paesaggistico ambientale, del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ex artt. 146 e 159 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, per la realizzazione di opere consistenti nel recupero di un sottotetto.

La Commissione edilizia comunale, comprendente gli esperti in materia di tutela paesaggistica, esprimeva parere favorevole a seguito del quale, il Comune emetteva l’autorizzazione paesaggistica; la Sovrintendenza per i beni Architettonici, ex art. 159, prendeva atto.

Il provvedimento veniva altresì comunicato ai proprietari confinanti i quali avevano già contestato la legittimità del progetto attraverso una diffida stragiudiziale nei confronti del Comune e ricorrevano ora l’autorità giudiziaria amministrativa avverso il provvedimento di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica.

Nella decisione appellata, il giudice di prime cure aveva già evidenziato che l’autorizzazione paesaggistica non è atto endoprocedimentale in senso proprio, in quanto attiene ad un subprocedimento autonomo e distinto rispetto alla domanda di permesso di costruire e che, pertanto, essa è immediatamente lesiva dell’interesse dei ricorrenti, in quanto consentiva, sia pure sotto lo stretto profilo della compatibilità paesaggistica, la realizzazione del progetto di sottotetto da loro contestato.

Il collegio dell’impugnazione, nel confermare la decisione appellata sul punto, ribadisce che l’autorizzazione paesaggistica “non può essere intesa quale mero presupposto di legittimità del titolo legittimante l’edificazione, connotandosi piuttosto per una sua autonomia strutturale e funzionale rispetto al permesso di costruire; ecco che il rapporto tra autorizzazione paesaggistica e titolo edilizio si sostanzia in un rapporto di presupposizione necessitato e strumentale tra valutazioni paesistiche ed urbanistiche, nel senso che questi due apprezzamenti si esprimono entrambi sullo stesso oggetto, ma con diversi e separati procedimenti, l’uno nei termini della compatibilità paesaggistica dell’intervento edilizio proposto e l’altro nei termini della sua conformità urbanistico-edilizia”.

Il rapporto tra autorizzazione paesaggistica e titolo edilizio, pertanto, si sostanzia in un rapporto di presupposizione necessitato e strumentale tra valutazioni di ordine paesaggistiche ed urbanistiche; in altre parole, i due aspetti ineriscono allo stesso oggetto, sostanziandosi in diversi e separati procedimenti, l’uno nei termini della compatibilità paesaggistica dell’intervento edilizio proposto e l’altro nei termini della sua conformità urbanistico-edilizia.