Esclusione verifica di assoggettabilità a VAS

È costituzionalmente illegittima la norma regionale che esclude dalla verifica di assoggettabilità alla Vas piani e programmi di piccole dimensioni.

Nota a Corte Costituzionale, 4 luglio 2013, n. 178

La Corte Costituzionale, con la sentenza 4 luglio 2013 n. 178, ha bocciato la Legge della Regione Liguria n. 32 del 10 agosto 2012, nella parte in cui escludeva dalla verifica di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) i piani ed i programmi aventi ad oggetto l’uso di piccole aree a livello locale e le modifiche minori dei piani e dei programmi se di scarso impatto sull’ambiente.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall’Avvocatura Generale dello Stato, ha impugnato l’art. 3, comma 2, nonché l’allegato A della legge ligure recante “Disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e modifiche alla Legge regionale 30 dicembre 1998 n. 38 (Disciplina della valutazione di impatto ambientale)”, in riferimento agli articoli 117, comma 1 e 2, lett. s), della Costituzione nonché agli artt. 6, comma 3, e 20, commi 2 e 7, del D. Lgs. 152/2006 ed alla Direttiva 2001/42/CE, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente.

Nell’accogliere i rilievi del ricorrente, la Corte costituzionale ha rilevato come le norme citate avessero ad oggetto la VAS ed, in particolare, i casi nei quali determinati piani o programmi devono esservi sottoposti (attraverso il c.d. screening); secondo costante giurisprudenza costituzionale, invero, gli interventi specifici del legislatore regionale in materia sono “ammessi nei soli casi in cui essi, pur intercettando gli interessi ambientali, risultano espressivi di una competenza propria della Regione” e sempre che non compromettano “un punto di equilibrio tra esigenze contrapposte espressamente individuato dalla norma dello Stato”: devono, pertanto, ritenersi costituzionalmente illegittime le norme regionali che ne restringono l’ambito di esperibilità rispetto alla disciplina statale.

A tale prima questione si aggiunge poi un secondo rilievo inerente la procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA), avente ad oggetto l’art. 18 della summenzionata legge regionale, il quale ha inserito nella L.R. Liguria 38/1998 l’art. 10, comma 1 bis il quale inerisce le modalità di pubblicazione degli atti della procedura.

Rispetto a tale integrazione, la Corte osserva che lo standard di tutela fissato dal Legislatore statale con la normativa sulla VIA non può essere ridotto dal Legislatore regionale e che la fattispecie impugnata produceva proprio tale effetto, con la conseguenza della dichiarazione di illegittimità costituzionale del succitato art. 10, comma 1 bis, almeno nella parte in cui non prevedeva che dell’avvenuta trasmissione della richiesta fosse dato avviso nell’albo pretorio dei comuni interessati.

E per le medesime ragioni, e sempre con riferimento alla procedura di VIA, anche l’art. 18, comma 4, sostitutivo del comma 5, art. 10, della richiamata legge regionale 38/1998, doveva essere dichiarato costituzionalmente illegittimo, nella parte in cui non prevedeva che l’esito della relativa procedura fosse pubblicato in forma integrale sul sito web della Regione.

La Consulta si trova quindi, ed ancora, a dover specificare i confini della propria competenza in materia ambientale la quale è gia stata causa di un consistente contenzioso Stato-Regioni.