Permesso di costruire: illegittima decadenza senza presupposti

Permesso di costruire, illegittimo il provvedimento di decadenza del permesso di costruire che non indica i presupposti, anche al fine di consentire un utile contraddittorio

Commento a Consiglio di Stato, Sezione Terza 04 aprile 2013, n. 1870

La pronuncia in esame chiarisce che il provvedimento di decadenza del permesso di costruire, disciplinato dall’art. 15 comma 2, del D.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), afferisce all’accertamento del mancato inizio e completamento lavori entro i termini (un anno e tre anni dal rilascio del titolo abilitativo, salvo proroga), avendo natura ricognitiva del venir meno degli effetti del titolo rilasciato ed ha, altresì, carattere dichiarativo dell’infruttuoso decorso del termine con decorrenza ex tunc.

La riconduzione entro precisi termini dell’attuazione del contenuto abilitante del permesso di costruire, trova la sua ragione, nell’esigenza che sia conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia del territorio interessato, che può mutare in presenza di diverse scelte di pianificazione.

La pronuncia di decadenza è adottata a tutela dell’interesse di non mantenere in vita titoli non più conformi alla disciplina urbanistica ed edilizia e, come tutti i provvedimenti che incidono sullo ius aedificandi, si caratterizza per tipicità.

Sul termine di durata viene precisato che esso non può mai intendersi automaticamente sospeso, essendo necessaria una formale istanza di proroga la quale, a sua volta, può essere concessa solamente laddove l’Amministrazione accerti l’impossibilità di rispetto del predetto termine, in virtù di un fatto sopravvenuto che ne impedisca il rispetto o dell’insorgenza di una causa di forza maggiore.

L’aspetto degno di nota riguarda quanto osservato dal Collegio in ordine al motivo con cui il provvedimento è stato censurato per violazione dell’art. 7 della Legge 241/1990, inerente la “Comunicazione di avvio del procedimento”.

Si dice infatti che, riferendosi la misura di decadenza ad un titolo in virtù del quale sono iniziate e si sono realizzate le opere, “una comunicazione di avvio del procedimento in cui fossero adeguatamente precisati i presupposti (…) sarebbe stata in grado di avviare un utile contraddittorio sui presupposti del provvedimento e consentire all’Amministrazione di fornire un’adeguata motivazione di supporto alla sua azione.

Un adeguato preavviso a chi aveva confidato di operare secondo un diritto in virtù del titolo ottenuto, conclude il Consiglio di Stato accogliendo l’appello, avrebbe consentito al soggetto interessato di rendere “opportuni apporti collaborativi”.