Incameramento di opere inamovibili sul Demanio marittimo

Incameramento di opere inamovibili realizzate sul Demanio marittimo, il principio dell’accessione gratuita di cui all’art. 49 cod. nav. deve ritenersi disposizione eccezionale

Commento a Consiglio di Stato, Sezione VI, 01 gennaio 2013, n. 626

l Consiglio di Stato, con la recente sentenza in esame, riformando la decisione del giudice di prime cure, ha affermato un interessante principio in materia di devoluzione allo Stato, ai sensi dell’art. 49 del Codice della Navigazione, delle strutture inamovibili realizzate sul demanio marittimo.

L’articolo 49, comma 1, del codice della navigazione prevede che, quando venga a cessare la concessione, le opere qualificabili come “non amovibili” costruite su area demaniale, restino acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salvo che non sia stato diversamente stabilito nell’atto di concessione.

Lo stesso articolo, fa comunque salva la facoltà dell’autorità concedente di ordinare la demolizione di dette opere, con conseguente restituzione del bene demaniale nel pristino stato.

La norma in questione richiama, come ricorda il Collegio, l’istituto dell’accessione di cui all’art. 934 del Codice Civile – pur con deroga al principio dell’indennizzo di cui al successivo art. 936 – la quale è stata interpretata dalla giurisprudenza nel senso che l’accessione si verifica “ipso iure” al termine del periodo di concessione.

Altra parte della giurisprudenza ha ritenuto che tale interpretazione valga anche, recita la pronuncia in esame, “in caso di rinnovo, implicando il rinnovo – a differenza della proroga – una nuova concessione in senso proprio, dopo l’estinzione della concessione precedente”, con l’automatica produzione degli effetti di cui all’art. 49 cod. nav.

Viene evidenziato nella sentenza – e questo sembra essere il dato rilevante ed innovativo del provvedimento – che “il principio dell’accessione gratuita – fortemente penalizzante per il diritto dei superficiari e per gli investimenti, che potrebbero contribuire alla valorizzazione del demanio marittimo – dovrebbe ritenersi disposizione eccezionale e di stretta interpretazione, con riferimento alla effettiva cessazione – e non alla mera scadenza – del rapporto concessorio, per la comprensibile esigenza di assicurare, in tal caso, che le opere “non amovibili”, destinate a restare sul territorio o ad essere rimosse, con inevitabile distruzione, tornino nella piena disponibilità dell’ente proprietario del suolo, a fini di corretta gestione di quest’ultimo (quando non più in uso del concessionario) per finalità di interesse pubblico. Detta esigenza non può evidentemente ravviarsi quando il titolo concessorio preveda forme di rinnovo automatico o preordinato in antecedenza, rispetto alla data di naturale scadenza della concessione, tanto da configurare il rinnovo stesso – al di là del “nomen iuris” – come una vera e propria proroga, protraendosi il medesimo rapporto senza soluzione di continuità”.

In altre parole, si ritiene di poter far discendere il principio, applicativo dell’articolo 49 del codice della navigazione che, in presenza di rinnovi del titolo concessorio, operati ex lege, prima della data di scadenza prevista nell’atto di concessione, la concessione stessa non può ritenersi “cessata”.

Nella pratica, per tutte le concessioni in vigore che, ex lege, sono state prorogate al 2020, ad opera dell’art. 34 – duodecies del Decreto Legge 18/10/2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla Legge 17 dicembre 2012, n. 221 con il quale è stato posticipato al 31 dicembre 2020 il termine per la proroga previsto dall’art. 1, comma 18, del D.L. 30 dicembre 2009 n. 194, convertito dalla Legge 26 febbraio 2010, n. 25, per le concessioni aventi finalità turistico–ricreative, l’operatività dell’art. 49 cod. nav., ovvero la facoltà, da parte delle amministrazioni concedenti, di incamerare le opere “non amovibili” o di “difficile sgombero o rimozione”, potrà essere esercitata soltanto dopo la effettiva cessazione del rapporto, e cioè dopo il 2020.